Il Garante per la privacy ordina la deindicizzazione di informazioni non aggiornate

Quando le informazioni presenti sul web anche se recenti non sono aggiornate e non rivestono alcuna rilevanza pubblica è diritto dell’interessato ottenere la deindicizzazione dai motori di ricerca.

Il Garante per la Privacy ha emesso in data 25/11/21 il provvedimento 97311941 a seguito di un reclamo effettuato per la rimozione dei risultati di ricerca, reperibili in associazione al nominativo di un soggetto, riferiti ad una vicenda giudiziaria nella quale era stato coinvolto e a seguito della quale era stato destinatario di misure di prevenzione personale e patrimoniale successivamente revocate.Le motivazioni dell’interessato alla rimozioneIl reclamante per sostenere la fondatezza della propria richiesta aveva addotto alcuni elementi fondamentali:
  • il pregiudizio derivante alla propria reputazione professionale e personale;
  • che i fatti come indicati negli articoli erano risalenti ad alcuni anni prima, ma non erano aggiornati, poiché non veniva specificato in nessun caso che i provvedimenti cautelari fossero stati poi revocati e che aveva un decreto di archiviazione emesso in suo favore a sostegno di ciò,
  • che non vi fosse alcun interesse pubblico proprio perché le notizie erano obsolete e l’interessato non rivestiva alcuna carica pubblica.
Il diniego alla deindicizzazione da parte del motore di ricerca GoogleL’Autorità Garante aveva richiesto a Google di presentare le proprie osservazioni in merito al diniego che aveva motivato il reclamo, e il motore di ricerca aveva precisato che:
  • alcune delle URL segnalate non riportavano notizie relative al reclamante;
  • non ritenevano sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio tenuto conto del fatto che i contenuti riguardavano una vicenda recente collegata ad un’attività investigativa condotta dalla direzione distrettuale antimafia in relazione a gravi fattispecie criminose aggravate dal metodo mafioso che avevano portato all’adozione di misure di prevenzione sia personali che patrimoniali anche nei confronti dell’interessato;
  • il reclamante non aveva fornito in sede di richiesta elementi concreti che provassero la rimozione delle misure cautelari;
  • sussisteva un interesse del pubblico a conoscere le vicende che hanno riguardato il reclamante anche in considerazione del ruolo pubblico svolto in qualità di imprenditore;
  • si trattava in ogni caso di articoli di pubblicazione recente diffusi da quotidiani di rilevanza nazionale e locale.
La decisione dell’Autorità Garante per la privacyL’Autorità Garante ha ritenuto, valutate le osservazioni delle parti, che nel caso in esame “non può ritenersi che la conoscibilità delle predette informazioni risulti strettamente necessaria per l’esercizio del diritto all’informazione degli utenti della rete, risultando piuttosto prevalente il diritto del singolo alla tutela della propria sfera giuridica che da tale ulteriore divulgazione sembra invero subire un pregiudizio sproporzionato”. Pertanto, il reclamo è stato ritenuto fondato in relazione a tutte le URL facenti espresso riferimento all’interessato. L’Autorità ha conseguentemente ingiunto a Google di disporre la rimozione dei risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato entro termine di venti giorni dalla ricezione del provvedimento.
Di: Redazione Consulcesi Club

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