La tutela prevista da giurisprudenza e norme in materia di Diritto all’Oblio

Il diritto all’oblio si configura come il diritto di un soggetto ad ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano quando si verificano le condizioni che rendono legittima la richiesta e che sono attualmente inserite nell’art. 17 del GDPR (Regolamento UE 679/16).

I primi passi della giurisprudenza verso la tutela

Giurisprudenza interna e comunitaria nel corso degli ultimi anni ha iniziato ad elaborare una serie di ipotesi nelle quali è possibile chiedere la cancellazione delle informazioni presenti sul web relative ad un determinato soggetto la cui permanenza non rivesta un particolare interesse pubblico.Quando una notizia, un’informazione o più in generale dei dati relativi ad un soggetto vengono pubblicati sul web l’immagine sociale del soggetto a cui queste notizie si riferiscono può essere danneggiata e in passato era estremamente difficile ottenere l’eliminazione, anche perché spesso i motori di ricerca o i proprietari dei siti in cui le informazioni erano inserite erano piuttosto reticenti.I primi casi concreti relativi a questo tema e portati all’attenzione dei giudici hanno di fatto anticipato le normative che poi nel corso degli anni sono state approvate. Giova ricordare in questa sede, ad esempio, la sentenza del 13 maggio 2014 (caso Google Spain) nella quale la Corte di giustizia dell’Unione europea aveva affermato che il gestore di un motore di ricerca su Internet è responsabile del trattamento dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi. Quindi l’interessato poteva rivolgersi direttamente al gestore per la soppressione di tale link dall’elenco di risultati (c.d. deindicizzazione).

L’importanza dell’art. 17 del GDPR (Reg. UE 2016/679)

Dunque, in un quadro giurisprudenziale che iniziava a costruire in maniera più strutturata il diritto alla tutela dell’immagine del singolo sul web si è poi finalmente inserito l’art. 17 del GDPR (Reg. UE 2016/679) sul diritto all’oblio che ha definito i motivi in presenza dei quali l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati, nonché quelli in cui invece la richiesta non sia legittima.L'interessato può chiedere la cancellazione quando i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, o quando abbia revocato il consenso al trattamento o i dati siano stati trattati illecitamente. Al contrario il diritto alla cancellazione non sussiste quando il trattamento dei dati sia necessario per soddisfare alcune esigenze come l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione oppure vi siano necessità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica.

Le forme di tutela

Per esercitare il diritto all'oblio si può richiedere la cancellazione al proprietario del sito internet in cui il contenuto è inserito oppure si può richiedere al gestore del motore di ricerca di rimuovere dai risultati di ricerca le informazioni lesive per l’interessato. Quando la richiesta non ottiene riscontro è possibile rivolgersi anche al Garante della privacy che ha già emesso diverse volte provvedimenti in favore della cancellazione/deindicizzazione delle informazioni sul web.Recentemente la riforma del processo penale (l. 134/21 c.d. Riforma Cartabia) ha previsto che il decreto di archiviazione, la sentenza di non luogo a procedere e la sentenza di assoluzione costituiscano dei veri e propri titoli per ottenere il diritto all’oblio in automatico ingiungendo la deindicizzazione al motore di ricerca delle informazioni lesive. In queste casistiche in cui di fatto viene confermato in sede di giudizio che il soggetto sia totalmente estrano al reato si potrà ottenere il diritto all’oblio in maniera quasi automatica senza la valutazione del caso concreto, perché la tipologia di provvedimento pone in capo al motore di ricerca un obbligo formale e diretto. Una forma di tutela dunque rafforzata per tutti coloro che vengono coinvolti in procedimenti penali talvolta pretestuosi che pregiudicano indebitamente la loro reputazione sul web. Leggi anche: Web reputation, il diritto all'oblio dei medici
Di: Redazione Consulcesi Club

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