Linee guida AIFA e terapia domiciliare anti-Covid: il Consiglio di Stato interviene sulla capacità prescrittiva del MMG

In questi giorni si è aperto un caso in merito all’annullamento parziale della Circolare ministeriale che, riprendendo le linee guida AIFA, forniva a MMG indicazioni sulla terapia domiciliare dei pazienti malati di Covid-19. In particolare, nel paragrafo “Principi di gestione della terapia farmacologica” la somministrazione di alcuni farmaci veniva espressamente vietata e tale previsione era sembrata a molti un’ingerenza eccessiva nella professionalità del medico deputato a stabilire la terapia da applicare di volta in volta.

Il provvedimento del Tar Lazio sull'annullamento della circolare per la gestione domiciliare dei pazienti Covid

Il 15 settembre 2021 il TAR Lazio si è pronunciato (sentenza n. 6949/22) proprio in relazione alla richiesta di annullamento di questa Circolare del Ministero della Salute: “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, prevedeva unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo indicando specificatamente di non prescrivere tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid. Il giudice amministrativo aveva accolto la richiesta dei ricorrenti. Infatti, partendo dal presupposto imprescindibile che ogni sanitario, in virtù della propria professionalità, abbia il diritto di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi le responsabilità delle proprie scelte, aveva ritenuto che la prescrizione della AIFA, pedissequamente ripresa nella circolare ministeriale, e dunque divenuta vincolante, fosse in contrasto appunto con la professionalità del medico e non accettabile nemmeno sotto profilo deontologico poiché impediva l’utilizzo di terapie ritenute efficaci contro il Covid-19.

L’appello al Consiglio di Stato e il nuovo parere: la circolare "non ha carattere vincolante"

Il provvedimento del TAR è stato impugnato al Consiglio di Stato, che si è pronunciato in tempi record con il decreto 207 del 19 gennaio 2022, sospendendo l’esecutività della sentenza del TAR che aveva previsto l’annullamento della circolare, in attesa della camera di consiglio prevista per il 3 febbraio 2022. Il Consiglio di Stato, in questo primo sommario provvedimento, ha messo in dubbio il carattere vincolante della circolare precisando che:
  • il documento contiene numerose “raccomandazioni” inerenti le buone pratiche da seguire e non “prescrizioni”;
  • che dunque i contenuti della circolare sono di fatto parametri di riferimento che non impediscono al MMG di scegliere secondo scienza e coscienza la terapia migliore.
  • la sospensione della circolare, lungi da far "riappropriare" i MMG della loro funzione e delle loro inattaccabili e intaccate prerogative di scelta terapeutica (che l'atto non intacca) determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle "migliori pratiche" che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e che i MMG ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientifico-mediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente”.
Dunque, la questione ancora non è chiusa e, nelle aule dei Tribunali, come già accaduto troppe volte, si dovrà chiarire la corretta interpretazione della circolare il suo impatto sull’attività dei medici. Nel frattempo, i professionisti della sanità a prescindere da norme e teorie continuano a combattere contro il Covid-19 auspicando un maggiore supporto da parte dello Sato che si traduca in concrete azioni e maggiore chiarezza nelle decisioni.
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Di: Redazione Consulcesi Club

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