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Medico in pensione: hai ancora diritto a richiedere la monetizzazione delle ferie non godute?

06/06/2023

Come comportarsi se, ormai pensionati da tempo, si desidera richiedere indennizzi per ferie non godute tempo prima? Non tutto è perduto. Leggi qui.

Medico in pensione: hai ancora diritto a richiedere la monetizzazione delle ferie non godute?

La questione della monetizzazione delle ferie non godute è ancora oggi un argomento molto dibattuto, sia per l’ormai cronica carenza di personale nell’area sanitaria che porta i professionisti a dover rinunciare a buona parte dei periodi di riposo per garantire un adeguato servizio all’utenza, con conseguente accumulo di giornate che, di fatto, non vengono fruite, sia per il fatto che questo “monte” ferie perdute non viene neppure riconosciuto a livello retributivo.

 

In pratica, sono tantissimi i medici che, nel corso delle loro carriere spese alle dipendenze delle strutture pubbliche, giungono in prossimità della cessazione del loro rapporto lavorativo con una mole non indifferente di giorni di ferie di cui non hanno potuto fruire: si va, in genere, dai 50 giorni fino ad arrivare, nei casi più eclatanti, a quasi 400 giorni per taluni dirigenti medici che hanno ricoperto funzioni apicali.

 

La risposta delle pubbliche amministrazioni alle richieste dei medici

 

Per la maggioranza di loro la risposta dell’amministrazione, quando si approcciano per richiedere il pagamento dell’indennità delle ferie non godute, è sempre grossomodo la stessa: non è possibile accedere ad alcun tipo di indennità economica in quanto l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 (convertito nella L. 135/2012) ha stabilito che le ferie sono obbligatoriamente fruite secondo i rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Poche, lapidarie parole per affermare che l’impegno e le rinunce fatte per il bene della Sanità pubblica rimangono esclusivamente a carico del sanitario che, durante il corso della sua carriera, avrebbe dovuto tempestivamente fruire dei prescritti periodi di riposo per cui, in definitiva, “mal gliene colga se non l’ha fatto”.

 

Tutt’al più, con una prassi alquanto discutibile, gli viene fatta la proposta di “azzerare” tutto il periodo di ferie non goduto nel corso degli anni, “consumandolo” interamente prima della cessazione del rapporto di lavoro, senza peraltro informarlo di quale sarebbe il potenziale economico a cui starebbe rinunziando, e come se questa modalità potesse rappresentare una valida alternativa rispetto al fatto che il riposo, proprio per le finalità per cui è stato pensato è da godere anno per anno, e non certo tutto insieme a fine carriera.

 

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La linea ferma della Corte di Giustizia Europea

 

Ad ogni buon conto, sostenere che, nel lavoro sanitario pubblico, le ferie retribuite non godute sarebbero definitivamente perse per il medico dirigente, senza che costui possa legittimamente reclamare il pagamento di un indennizzo finanziario sostitutivo, non solo non è corretto, ma addirittura si pone in aperto contrasto con i precetti espressi dalla Corte di Giustizia europea che, da tempo, gli riconosce preminenza rispetto a normative o prassi nazionali che escludono il riconoscimento economico per quei lavoratori che, per ragioni organizzative dell’azienda, non abbiano avuto la possibilità di goderne nel corso del loro rapporto lavorativo.

 

Il diritto alle ferie retribuite viene riconosciuto dall’art. 36, comma 3, della Costituzione e, sotto il versante del diritto dell’Unione, dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dove viene definito fondamentale e di fatto irrinunciabile, siccome diretto al recupero delle energie psicofisiche spese per la prestazione lavorativa.

 

Altro pilastro di matrice comunitaria è rappresentato dall’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, a cui l’art. 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei Trattati.

 

Dal 2018 fino ad oggi, la Corte di Giustizia Europea, per sua stessa ammissione, è incessantemente impegnata in un lavoro di corretta interpretazione dei principi fondamentali previsti dalla direttiva 2003/88 e, più segnatamente, di quelli relativi alle modalità che presiedono il legittimo godimento delle ferie annuali, ivi incluso il riconoscimento di eventuali indennità sostitutive in caso di mancata fruizione, perciò le cause legate alle ferie annuali retribuite che pervengono alla Corte sono in costante aumento.

 

I principi fondamentali dichiarati dalla giurisprudenza europea

 

Questi approdi giurisprudenziali che, richiamati ormai costantemente nelle varie sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia, possono considerarsi ormai consolidati:

 

  • il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie annuali retribuite è principio particolarmente rilevante del Diritto sociale dell’Unione che non può essere derogato, con conseguente impegno degli Stati membri a dargli attuazione nei limiti previsti dalla direttiva 2003/88
  • l’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 riconosce espressamente al lavoratore il diritto a un’indennità finanziaria per i giorni di ferie non goduti, dovendosi considerare contrarie normative o prassi nazionali che prevedano che, alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore non riceva alcuna indennità per quei giorni di ferie di cui non abbia potuto fruire prima del termine del rapporto
  • il diritto all’indennità è trasmissibile agli eredi
  • gli incentivi datoriali a rinunciare alle ferie sono contrari agli obbiettivi sociali previsti dal diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite
  • è contraria alla normativa comunitaria qualsiasi disposizione o prassi nazionale che preveda la perdita automatica dell’indennizzo per le ferie annuali retribuite, senza che vi sia la possibilità di verificare che il lavoratore, riconosciuta parte debole del rapporto, abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto,
  • il datore di lavoro deve assicurarsi concretamente ed in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in condizione di fruire del periodo di ferie retribuite invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee allo scopo per l’interessato – del fatto che, se non ne fruisce, queste ferie verranno definitivamente perse
  • l’onere della prova incombe sul datore di lavoro per cui, se non è in condizione di dimostrare di aver effettivamente consentito al lavoratore di fruire del detto periodo, l’automatica estinzione ed il correlato mancato pagamento dell’indennità sostitutiva dovranno considerarsi comportamenti assunti in violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88.

 

Dunque, si è giunti ad affermare che l’art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato, così vincolando anche la valutazione del giudice nazionale, nel senso che il lavoratore non può perdere il diritto all’indennità per le ferie non godute, neppure nel caso in cui non abbia richiesto di fruirne durante il periodo di servizio, senza prima premurarsi di appurare se lo stesso dipendente sia stato effettivamente posto dal suo datore nelle migliori condizioni per poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite. Sarà quindi il datore di lavoro, e non certo il lavoratore, ad essere gravato dall’onere di dimostrare, in caso di contezioso, di aver adottato tutte le misure atte a consentire al lavoratore di esercitare concretamente il suo diritto a cui il lavoratore abbia, nonostante tutto, rinunciato volontariamente e consapevolmente con conseguente perdita della corrispondente indennità finanziaria.

 

La prescrizione del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute

 

A questo punto viene da chiedersi: cosa accade a coloro che, già in pensione da qualche tempo (o che hanno per altro motivo cessato il loro rapporto di lavoro), hanno “lasciato sul campo” giorni e giorni di riposo mai fruiti? Hanno definitivamente perso il loro diritto o possono reclamare il pagamento di un indennizzo?

 

La risposta nasce, anche in questo caso, dalla giurisprudenza che, in diversi casi, ha affermato che, trattandosi di un diritto (ossia quello di richiedere la monetizzazione delle ferie non godute) che insorge soltanto nel momento in cui viene a cessare il rapporto lavorativo, prima vigendo il divieto di legge, il termine di prescrizione non può che iniziare a decorrere da quando il medico è entrato in pensione ovvero, per altri motivi, ha concluso il suo vincolo di lavoro e non dall’anno a cui competono i giorni di ferie non goduti. Questo significa che, ricorrendone i presupposti di fatto descritti dalla legge interpretati alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, anche coloro che, ad esempio, hanno cessato il loro rapporto di lavoro molti anni fa, e fino al massimo del termine prescrizionale di 10 anni, possono ancora legittimamente reclamare il pagamento dell’indennizzo per i giorni di ferie maturati durante il lavoro e non fruiti per ragioni organizzative.

 

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Le vittorie di Consulcesi

 

Sempre più numerosi sono i medici dirigenti che, anche rivestendo ruoli di responsabilità di struttura, hanno deciso di unirsi alla battaglia che dal 2017 il Gruppo Consulcesi sta portando avanti per far valere, secondo il più ampio respiro europeo, i diritti di coloro che, per anni, hanno sacrificato le loro ferie per sostenere la Sanità italiana e che, davanti all’atteggiamento di chiusura delle loro ex aziende, sono riusciti ad ottenere in tempi brevi sentenze ampiamente favorevoli, con conseguente riconoscimento di ottimi riscontri economici. Grazie ai successi ottenuti nelle cause patrocinate dai legali del network di Consulcesi (tra le tante, si segnala Tribunale di Roma, Chiesti, Macerata ecc…), i nostri clienti hanno già ricevuto indennizzi che vanno dai 20 mila agli oltre 55 mila euro per ciascuna posizione, con l’ulteriore rimborso delle spese di lite sostenute per la difesa.

 

Il servizio dedicato ai clienti Club

 

Per tutti i nostri clienti Club che abbiamo stipulato un contratto di lavoro con il S.S.N. e che risulti, attualmente, cessato con un residuo di ferie non godute nel corso del rapporto, viene quindi offerta gratuitamente una dettagliata consulenza legale, con valutazione dei presupposti per la presentazione della domanda di monetizzazione e relativa quantificazione economica del credito potenzialmente reclamabile.

 

Francesco Del Rio, Avvocato