La Corte di Giustizia e la Commissione UE in favore della remunerazione degli specialisti

Sommario
  1. Adeguata remunerazione anche per gli immatricolati prima del 1982
  2. Le valutazioni della Commissione UE sui diritti degli specialisti
  3. Prospettive favorevoli anche per gli specialisti 93/06
  4. Prospettive future per gli specialisti 82/06
Ancora novità in relazione alla remunerazione degli specialisti 82/06, nonostante gli anni, infatti, la questione non accenna a spegnersi soprattutto a causa di una giurisprudenza talvolta ondivaga al punto che ormai da qualche anno si parla sempre con più insistenza di una proposta di legge a scopo transattivo. Questa volta è la Corte di Giustizia europea che con la sentenza del 3 marzo 2022 ha messo il punto sulla questione degli anni di immatricolazione al corso, inoltre, la Commissione UE nel medesimo procedimento ha depositato le proprie osservazioni sulla questione fornendo interessanti spunti su altre specifiche questioni.

Adeguata remunerazione anche per gli immatricolati prima del 1982

L’azione trae origini da un rinvio pregiudiziale chiesto alla Corte di Cassazione in relazione al diritto all’adeguata remunerazione per coloro che hanno iniziato il corso di specializzazione prima del 1982. La Corte di Giustizia andando oltre una precedente pronuncia del 2018 ha precisato che hanno diritto all’adeguata remunerazione tutti i medici immatricolati prima del 1991 ai corsi di specializzazione, con riferimento però agli anni di frequenza dal 1° gennaio 1983, data a partire dalla quale la direttiva avrebbe dovuto essere attuata dallo stato italiano. 

Le valutazioni della Commissione UE sui diritti degli specialisti

Durante il procedimento è intervenuta anche la Commissione UE, l’organo esecutivo più autorevole dell’ordinamento comunitario, fornendo interessanti interpretazioni in merito ai diritti dei medici specialisti e ai parametri applicati dai tribunali nazionali. In relazione all’adeguata remunerazione la Commissione ha specificato che ai medici sono dovuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi compensativi, precisando, come la norma usata in questi anni dalle Corti italiane come parametro per la definizione del quantum, cioè la legge 370 del 1999, si ponga in contrasto con le normative europee proprio per averli negati.  Peraltro, la corresponsione di interessi adeguati e dell’eventuale danno aggiuntivo, secondo la Commissione non solo a garantisce al singolo l’eliminazione di tutte le conseguenze negative della violazione, ma è anche un incentivo volto ad evitare che gli Stati membri procrastinino la messa in conformità degli ordinamenti con il diritto comunitario. La contestazione del parametro della legge 370 del 1999 utilizzato dalle Corti italiane mette, inoltre, in discussione anche la prescrizione del diritto per i medici, poiché dall’approvazione di tale provvedimento è stata identificata in molti giudizi l’inizio della decorrenza. Ma se non si tratta di un parametro legittimo è evidente che tutta la questione possa essere rimessa in discussione e che i riferimenti per il decorso della prescrizione debbano essere altri.

Prospettive favorevoli anche per gli specialisti 93/06

La presa di posizione della Commissione Europea sulla questione della rivalutazione e degli interessi e, quindi, sulla necessità di adeguamento continuo della remunerazione costituisce un elemento favorevole anche per tutti coloro che hanno svolto i corsi di specializzazione dal 1993 al 2006 e che da anni chiedono il giusto compenso, cioè quel compenso che avrebbe dovuto permettere loro di svolgere il percorso formativo liberi da preoccupazioni economiche.

Prospettive future per gli specialisti 82/06

Le Corti nazionali non potranno non applicare quanto indicato dalla Corte di Giustizia, in relazione alla questione degli iscritti prima del 1982, e dunque probabilmente questa decisione permetterà di ribaltare molte sentenze sfavorevoli. Ma sono di estrema importanza anche le osservazioni della Commissione UE, in relazione alla legge 370 del 1999 e conseguentemente alla rivalutazione monetaria dell’adeguata remunerazione, alla prescrizione e all’adeguamento delle borse di studio per gli specialisti a partire da 1993.  Pertanto, anche questi temi saranno probabilmente oggetto di una valutazione da parte della CGUE che è il giudice naturale per questa tipologia di giudizi. 
Di: Redazione Consulcesi Club

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