Scadenza ECM, come trasferire i crediti al triennio precedente per evitare sanzioni

Sandro di Sabatino, esperto del sistema ECM spiega come procedere per spostare i crediti formativi dal triennio corrente a quello 2020-2022 per non incappare nelle sanzioni previste dalla legge. Del Rio (Consulcesi): “Assicurazioni potrebbero inserire clausole di rivalsa interna”

Sommario
  1. Le sanzioni
  2. La questione assicurativa

Più ci si avvicina alla conclusione del triennio formativo 2020-2022 (prorogato di un anno, e dunque in scadenza il 31 dicembre 2023), più si concretizza il rischio sanzioni per i professionisti sanitari che non risulteranno in regola.

Una recente delibera della Commissione ECM ha ribadito quanto confermato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci: non sono previste altre proroghe. Ciò significa che la partita si chiude una volta per tutte fra pochi giorni.

A ridosso della scadenza, Consulcesi Club, in collaborazione con il provider Sanità In-Formazione, ha organizzato un webinar dal titolo “Scadenza proroga ECM, obblighi e opportunità per i professionisti della sanità”. In questa occasione sono intervenuti diversi esperti della materia che hanno ribadito quanto sia importante non farsi trovare inadempienti, in quanto i rischi per il professionista sono diversi e molto concreti.

Le sanzioni

Al webinar era presente, tra gli altri, Sandro Di Sabatino, esperto del sistema ECM: “La formazione permanente e continua rappresenta un obbligo stabilito già dalla legge di istituzione del Servizio sanitario del 1978. Tale obbligo è sancito non solo dalle leggi sull’ECM, ma anche da tutti i codici deontologici delle diverse professioni. In altre parole, si tratta di un requisito normato, la cui esistenza è supportata dalla presenza di sanzioni, altrimenti non avrebbe il carattere di obbligo”, ha dichiarato. Le sanzioni previste “rientrano nell’esclusiva competenza degli ordini professionali di appartenenza, incaricati di valutare e sanzionare i singoli casi di mancata adesione alla formazione continua da parte dei professionisti sanitari”.

GUARDA L’INTERVISTA A SANDRO DI SABATINO, ESPERTO IN MATERIA ECM

La normativa prevede quattro tipi di sanzione: l’avvertimento, una sorta di richiamo a evitare future mancanze; la censura, che rappresenta una dichiarazione di biasimo per il comportamento tenuto; la sospensione, che può variare da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi, come sottolineato dal ministro Schillaci; infine, la radiazione dall’albo, riservata ai casi di colpa grave”.

“Oltre a queste sanzioni – spiega di Sabatino –, esistono ulteriori normative che influiscono sull’ECM, come l’obbligo per i medici competenti di iscriversi a un albo dei professionisti della Salute e ottenere una quota di crediti specifici nella medicina del lavoro o radioprotezione. La mancata adesione a queste norme può comportare sanzioni amministrative o addirittura penali”, e ciò chiarisce che “la formazione ECM è un obbligo effettivo, con conseguenze gravi anche sul piano professionale, oltre a rappresentare un dovere morale”.

La questione assicurativa

Con l’approvazione dei decreti attuativi della Legge Gelli-Bianco sulla responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria verrà data piena attuazione alla norma che lega i crediti ECM (nella misura del 70%) all’efficacia della copertura assicurativa. I professionisti che non raggiungeranno questa percentuale saranno dunque esclusi dalla copertura assicurativa, trovandosi quindi privi di protezione in caso di contenzioso a loro carico. Ma non è finita qui perché, secondo l’avvocato Francesco Del Rio, consulente legale Consulcesi, anche lui intervenuto nel webinar, il rischio è quello che le compagnie assicurative introducano clausole di rivalsa interna.

GUARDA L’INTERVISTA ALL’AVVOCATO FRANCESCO DEL RIO, CONSULENTE LEGALE CONSULCESI

“L’adempimento dell’obbligo formativo riveste un ruolo cruciale nel contesto attuale – ha spiegato Del Rio –. È impensabile gestire la propria professione senza un’adeguata formazione, che non solo è una questione deontologica e morale, ma comporta anche rilevanti implicazioni giuridiche e patrimoniali”. Parliamo di sanzioni, sospensioni e altre conseguenze che impattano direttamente sul patrimonio del professionista.

Per quanto riguarda la questione delle polizze assicurative, Del Rio spiega che “la normativa, seppur di difficile applicazione, stabilisce l’inefficacia delle polizze in caso di mancato assolvimento del 70% dell’obbligo formativo e con questa previsione occorrerà fare i conti”. Ignorare completamente questa norma potrebbe essere estremamente pericoloso perché “le compagnie di assicurazione potrebbero comunque sollevare eccezioni e contestare il diritto all’indennizzo”.

Inoltre, c’è il rischio che “le compagnie di assicurazione, ispirandosi al modello delle polizze RC Auto, possano introdurre clausole di rivalsa interna. Questo meccanismo potrebbe comportare la richiesta nei confronti dell’assicurato di rimborso totale o pro quota del risarcimento pagato al danneggiato, andando così ad incidere direttamente sulle sue finanze”.

Arnaldo Iodice, giornalista

Di: Redazione Consulcesi Club

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