Gli anni della pandemia hanno completamente cambiato il modo di vivere nel mondo occidentale, intensificando la presenza online di ognuno di noi.
Le professioni ordinistiche, tra cui quella medica, si sono dovute adattare alle nuove modalità di comunicazione con la clientela, per cercare di governare l’inarrestabile cambiamento comunicativo in atto.
Viene da chiedersi: ma per un professionista sanitario, è davvero necessario avere un sito web? La risposta è affermativa!
Il sito web per il professionista sanitario: serve davvero?
Tutti noi, quando vogliamo avere un’informazione, per prima cosa interroghiamo Google, ponendogli la domanda che ci assilla. Analizzando i trend di Google negli ultimi 5 anni, possiamo vedere che per le ricerche sulle parole attinenti alla professione medica, la crescita è costante: gli utenti cercano di tutto, dal medico alle cure per patologie ordinarie fino a indicazioni sui farmaci. La domanda è alta, e il professionista sanitario deve adeguarsi per poter offrire i propri servizi a questa nuova tipologia di clientela. Essere presenti sul web con un proprio sito internet o un blog è indispensabile per stare al passo con i tempi e cercare di instaurare un rapporto di fiducia con il potenziale cliente che naviga sul web, purché vengano rispettate le regole.La deontologia
Il Codice di Deontologia Medica al capo XI detta le norme sulla pubblicità in materia sanitaria e sulle informazioni da dare al cliente. La pubblicità personale o a vantaggio della struttura - pubblica o privata - in cui si presti la propria opera è vietata: il medico non può, ad esempio, pubblicizzare un proprio successo per creare nuovi ingressi nella propria clinica. Lo scopo della norma è quello di evitare che una professione intellettuale venga snaturata e si trasformi in un’attività commerciale. Il medico deve inoltre evitare che, tramite gli strumenti di comunicazione (stampa, tv, internet, inchieste e interventi in trasmissioni televisive), si venga a creare una condizione di promozione e di sfruttamento pubblicitario del suo nome o di quello di altri colleghi. Secondo la legge n. 175/1992, l’unica forma pubblicitaria consentita è quella dell’apposizione di targhe sull’edificio in cui si esercita l’attività professionale, ovvero la pubblicazione sugli elenchi telefonici o di categoria, su periodici destinati ai professionisti sanitari, su giornali, quotidiani e periodici di informazione, su emittenti radiotelevisive locali. Le targhe e le inserzioni, però, non possono contenere slogan ad effetto, ma hanno un contenuto obbligato, cioè:- Nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e recapito del professionista, orario delle visite
- Titoli di studio, accademici, di specializzazione e di carriera, non abbreviati (per evitare che il cliente possa equivocare)
- Onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato
Informazioni obbligatorie da indicare sul sito web
La normativa di riferimento per le informazioni obbligatorie da fornire agli utenti sul sito web di un professionista è quella alla base della disciplina dell’e-commerce, cioè la Direttiva CEE 8 giugno 2000 n. 2000/31/CE (attuata con d.lgs. 21/02/2014 n. 21) e il d.lgs. n. 70 del 09 aprile 2003. Il professionista medico, in virtù di tali disposizioni, dovrà obbligatoriamente indicare sul proprio sito, in maniera facilmente accessibile, diretta e permanente, le seguenti informazioni:- Nome, denominazione o ragione sociale
- Domicilio o sede legale
- Tutti i dati per consentire al cliente di contattare e comunicare in maniera diretta ed efficace con il medico, compreso l’indirizzo di posta elettronica
- Gli estremi per individuare l’eventuale autorità di vigilanza
- L’ordine professionale presso cui il medico sia iscritto e il numero di iscrizione all’albo
- Il titolo professionale e lo Stato membro presso cui è stato rilasciato
- Il riferimento alle norme professionali e ai codici di condotta cui il medico è soggetto, con indicazione delle modalità di consultazione
- Il numero di partita IVA
- L’indicazione, chiara e inequivocabile, dei prezzi e delle tariffe dei servizi forniti, evidenziando se comprendono imposte o altri elementi aggiuntivi da specificare