Il sito web del professionista sanitario: ci sono delle regole da seguire?

Ormai avere un sito web è essenziale anche per i professionisti della sanità: per questo è fondamentale conoscere le normative che regolano questo ambito per non incorrere in errori e sanzioni.

Sommario
  1. Il sito web per il professionista sanitario: serve davvero?
  2. La deontologia
  3. Informazioni obbligatorie da indicare sul sito web
Gli anni della pandemia hanno completamente cambiato il modo di vivere nel mondo occidentale, intensificando la presenza online di ognuno di noi.   Le professioni ordinistiche, tra cui quella medica, si sono dovute adattare alle nuove modalità di comunicazione con la clientela, per cercare di governare l’inarrestabile cambiamento comunicativo in atto. Viene da chiedersi: ma per un professionista sanitario, è davvero necessario avere un sito web? La risposta è affermativa!  

Il sito web per il professionista sanitario: serve davvero?

Tutti noi, quando vogliamo avere un’informazione, per prima cosa interroghiamo Google, ponendogli la domanda che ci assilla.   Analizzando i trend di Google negli ultimi 5 anni, possiamo vedere che per le ricerche sulle parole attinenti alla professione medica, la crescita è costante: gli utenti cercano di tutto, dal medico alle cure per patologie ordinarie fino a indicazioni sui farmaci.   La domanda è alta, e il professionista sanitario deve adeguarsi per poter offrire i propri servizi a questa nuova tipologia di clientela. Essere presenti sul web con un proprio sito internet o un blog è indispensabile per stare al passo con i tempi e cercare di instaurare un rapporto di fiducia con il potenziale cliente che naviga sul web, purché vengano rispettate le regole.  

La deontologia

Il Codice di Deontologia Medica al capo XI detta le norme sulla pubblicità in materia sanitaria e sulle informazioni da dare al cliente. La pubblicità personale o a vantaggio della struttura - pubblica o privata - in cui si presti la propria opera è vietata: il medico non può, ad esempio, pubblicizzare un proprio successo per creare nuovi ingressi nella propria clinica.   Lo scopo della norma è quello di evitare che una professione intellettuale venga snaturata e si trasformi in un’attività commerciale. Il medico deve inoltre evitare che, tramite gli strumenti di comunicazione (stampa, tv, internet, inchieste e interventi in trasmissioni televisive), si venga a creare una condizione di promozione e di sfruttamento pubblicitario del suo nome o di quello di altri colleghi.   Secondo la legge n. 175/1992, l’unica forma pubblicitaria consentita è quella dell’apposizione di targhe sull’edificio in cui si esercita l’attività professionale, ovvero la pubblicazione sugli elenchi telefonici o di categoria, su periodici destinati ai professionisti sanitari, su giornali, quotidiani e periodici di informazione, su emittenti radiotelevisive locali.   Le targhe e le inserzioni, però, non possono contenere slogan ad effetto, ma hanno un contenuto obbligato, cioè:
  1. Nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e recapito del professionista, orario delle visite
  2. Titoli di studio, accademici, di specializzazione e di carriera, non abbreviati (per evitare che il cliente possa equivocare)
  3. Onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato
  Spetta agli ordini professionali il potere di verifica sulla veridicità e trasparenza del messaggio pubblicitario, al fine di applicare eventuali sanzioni disciplinari. L’informazione sanitaria è consentita, purché non abbia le caratteristiche della pubblicità commerciale: deve essere utile, veritiera, certificata con dati oggettivi e controllabili, e necessita di un nulla osta rilasciato per iscritto dal Consiglio dell’Ordine competente per territorio.   Le informazioni fornite dal medico devono essere rigorose, obbiettive, prudenti ed evitare di sfociare in forme di pubblicità personale o per la struttura in cui il medico operi.   Per venire incontro alla sempre maggiore esigenza di disciplinare la presenza online del medico – cercando così di contenere i fenomeni negativi, che sono presenti in ogni categoria – sono state adottate le linee guida sull’applicazione degli artt. 55-56-57 del Codice di Deontologia Medica, che rinviano alle vigenti leggi in materia di e-commerce per quanto concerne le informazioni obbligatorie da inserire sul sito internet.   In questo contesto, è sempre più importante anche tenere sotto controllo la propria reputazione digitale per valorizzare al meglio la propria professione sul web e agire nel modo corretto nel caso in cui in rete circolino contenuti non veritieri o diffamatori nei propri confronti. I consulenti di Consulcesi sono a tua disposizione anche per approfondire e indicarti la strada migliore per esercitare il cosiddetto Diritto all’Oblio.    

Informazioni obbligatorie da indicare sul sito web

La normativa di riferimento per le informazioni obbligatorie da fornire agli utenti sul sito web di un professionista è quella alla base della disciplina dell’e-commerce, cioè la Direttiva CEE 8 giugno 2000 n. 2000/31/CE (attuata con d.lgs. 21/02/2014 n. 21) e il d.lgs. n. 70 del 09 aprile 2003.   Il professionista medico, in virtù di tali disposizioni, dovrà obbligatoriamente indicare sul proprio sito, in maniera facilmente accessibile, diretta e permanente, le seguenti informazioni:
  • Nome, denominazione o ragione sociale
  • Domicilio o sede legale
  • Tutti i dati per consentire al cliente di contattare e comunicare in maniera diretta ed efficace con il medico, compreso l’indirizzo di posta elettronica
  • Gli estremi per individuare l’eventuale autorità di vigilanza
  • L’ordine professionale presso cui il medico sia iscritto e il numero di iscrizione all’albo
  • Il titolo professionale e lo Stato membro presso cui è stato rilasciato
  • Il riferimento alle norme professionali e ai codici di condotta cui il medico è soggetto, con indicazione delle modalità di consultazione
  • Il numero di partita IVA
  • L’indicazione, chiara e inequivocabile, dei prezzi e delle tariffe dei servizi forniti, evidenziando se comprendono imposte o altri elementi aggiuntivi da specificare
  Prima di rendere pubblico il sito il professionista deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle Linee Guida nel diramare il messaggio informativo contenuto sul sito. Tale autodichiarazione deve essere inoltre inserita all’interno del sito, con gli estremi della comunicazione inviata all’Ordine provinciale.   Il sito web del medico deve essere registrato su dominio nazionale italiano o dell’Unione Europea, a garanzia dell’agevole individuazione dell’operatore. È importante che tutte queste informazioni siano facilmente visionabili dal visitatore del sito, quindi si consiglia di inserirle in Homepage o in una sezione dedicata, comunque ben visibile e segnalata sul sito.   Inserendo queste informazioni obbligatorie, il professionista sarà poi libero di usare il sito web per esporre i propri titoli e la propria professionalità al cliente, per divulgare informazioni mediche, per fornire i propri servizi indicando orari, modalità di accesso e prenotazione delle visite, facendo riferimento al Tariffario nazionale o ai Nomenclatori regionali.   Il professionista può indicare sul sito il curriculum degli studi e delle attività professionali svolte, i metodi diagnostici, le terapie utilizzate, specificando ogni titolo posseduto (ad esempio specializzazione o master), purché verificabile; per i titoli è infatti obbligatorio indicare le autorità che li hanno rilasciati e/o i soggetti presso i quali ottenerne conferma.
Di: Redazione Consulcesi Club

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