Varato lo scorso 28 marzo, il Decreto Bollette, già in Gazzetta Ufficiale con n. 76 del 30 marzo 2023 prevede molte misure che dovrebbero soccorrere la Sanità, anche se non tutto il comparto è d’accordo.
I provvedimenti in decreto
All’interno del decreto, è possibile individuare molte misure pensate per il sistema sanitario, a partire dall'istituzione di un fondo da 1.085 milioni per limitare l'impatto dei 2,2 miliardi di payback previsti a carico delle imprese produttrici di dispositivi medici sino alla riduzione dell’utilizzo delle esternalizzazioni. In particolare, le aziende del Ssn, per fronteggiare l’urgenza nei servizi di emergenza ospedalieri possono incrementare la tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive del personale sanitario. È stata inoltre anticipata al 1° giugno 2023 l’operatività del fondo destinato all’erogazione dell’indennità di pronto soccorso per il personale della dirigenza medica e del comparto sanità. Fino al 31 dicembre 2025 più concorsi per più assunzioni, con una riforma in atto riguardo l’accesso a Medicina e Chirurgia. Il decreto introduce, inoltre, una misura sperimentale volta a consentire che i medici in formazione specialistica, su base volontaria e al di fuori dell’orario dedicato alla formazione, possano assumere incarichi libero-professionali presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri fino a 8 ore settimanali e ancora, fino al 31 dicembre 2025 non vigerà più il vincolo di esclusività per personale infermieristico e ostetriche.
Sono state, tra l’altro, introdotte nuove misure di assumere a partire dal terzo anno di specialistica per medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi e nuove disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario.
I provvedimenti articolo per articolo
Scorrendo il testo del decreto bollette, si possono facilmente individuare tutti gli articoli che fanno riferimento al comparto Sanità.
I primi in questione sono gli articoli 8 e 9 relativi al Contributo statale per il ripiano di superamento del tetto di spesa relativo ai dispositivi medici e alla detrazione dell’IVA su payback dispositivi medici.
Questo ha portato alla previsione dell’istituzione di un fondo per il 2023 di 1.085 milioni di euro per limitare l’impatto dei 2,2 miliardi previsti a carico delle imprese che da mesi stanno protestando e denunciando le storture della norma. Le aziende che non hanno attivato contenzioso o, che rinunciano allo stesso versano alle Regioni, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella già determinata. Inoltre, le aziende fornitrici dei dispositivi medici potranno portare in detrazione l’IVA, scorporandola dall’ammontare dei versamenti effettuati.
Subito dopo, l’art. 10 porta alla stretta per i medici a gettone.
In particolare, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono procedere alle esternalizzazioni una volta e senza proroga per l’affidamento a terzi di servizi medici ed infermieristici e solo in determinate condizioni, quali:
- solo in caso di effettiva necessità e urgenza, da motivare nel provvedimento con cui si appalta all’esterno in servizio;
- solo dopo aver preventivamente verificato l’impossibilità di utilizzare il personale già in servizio, di assumere gli idonei utilmente collocati in graduatorie, di espletare procedure di reclutamento;
- l’affidamento può riguardare solo i punti di primo intervento, di pronto soccorso e non può durare più di dodici mesi;
- la scelta deve ricadere su operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei prescritti requisiti di professionalità e che rispettano le disposizioni in materia d’orario di lavoro;
- atteso che le esternalizzazioni stanno provocando nelle Regioni interessate un rilevante incremento dei costi per beni e servizi, cui non sempre corrispondono adeguati livelli qualitativi delle prestazioni, la norma prevede anche che il Ministro della salute con proprio decreto, sentita l’ANAC, elabori atti di indirizzo per favorire l’economicità dei contratti e la trasparenza delle condizioni di acquisto, recanti le specifiche tecniche, gli standard di qualità e i prezzi di riferimento dei servizi medici ed infermieristici in parola;
- la stazione appaltante deve motivare espressamente sulla osservanza delle previsioni e delle condizioni di cui sopra, pena la valutazione della fattispecie ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale.
Il personale sanitario che abbia interrotto volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività in regime di esternalizzazione non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale.
Le aziende e gli enti interessati, per reinternalizzare i servizi appaltati, possono avviare le procedure selettive per il reclutamento del personale necessario per le funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio. Le procedure non sono aperte a coloro che, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato si siano dimessi dalle dipendenze del Ssn.
L’art. 11 dello stesso Decreto prevede, inoltre, l’aumento della tariffa oraria fino a più 100 euro lordi con l’anticipo al 1° giugno della specifica indennità per chi lavora in pronto soccorso, prevista dalla legge di Bilancio solo a partire dal 1° gennaio 2024 per un importo complessivo di 200 milioni.
Nell’art. 12 sono stati varati dei provvedimenti per garantire la continuità nell’erogazione dei LEA, in direzione del personale di emergenza-urgenza. In particolare, fino al 31 dicembre 2025 potrebbe accadere che:
-chi ha maturato, tra il 1° gennaio 2013 e il 30 giugno 2023, almeno tre anni di servizio anche non continuativo presso i servizi di emergenza-urgenza, è ammesso a partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza sanitaria del settore, anche se privo del relativo diploma di specializzazione;
-- in via sperimentale, gli specializzandi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali. Per tali attività è corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell’azienda o dell’ente che ha conferito l’incarico;
-il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale;
-è stato introdotto un nuovo regime ai fini pensionistici che tiene conto del lavoro svolto come usurante nei servizi di emergenza-urgenza, applicando per ogni anno di servizio prestato un coefficiente di trasformazione che incrementa il trattamento di pensione in uscita del sanitario.
Inoltre, l’art. 13 stabilisce che fino al 31 dicembre 2025 si abolisce il vincolo di esclusività per il personale infermieristico e le ostetriche, a legislazione vigente è consentita la deroga per un massimo di 8 ore settimanali fino al 31 dicembre 2023.
Ai sensi dell’art. 14 del decreto sarà possibile assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale coloro che, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica (medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi), regolarmente iscritti, siano utilmente collocati nella graduatoria separata in esito alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita. Viene eliminato il limite al 31 dicembre 2025 e non è previsto un termine. La norma introduce una fattispecie ordinaria e non più eccezionale.
Infine, l’art. 15 fronteggia la situazione carenza di personale con il riconoscimento, fino al 31 dicembre 2025, in deroga delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero e i professionisti possono esercitare in modo temporaneo presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private o private accreditate. E poi l’art. 16 che prova ad insistere in materia di contrasto agli episodi di violenza, rafforzandone il sistema penale che prevede dunque la procedibilità d’ufficio per reati di questo tipo; la reclusione aumentata anche in caso di lesioni non gravi o gravissime - da 2 a 5 anni - per chi comunque aggredisce operatori sanitari.
I pareri in contrasto a quanto previsto dal decreto
Secondo le componenti sindacali ANAAO ASSOMED, CIMO-FESMED (ANPO-ASCOTI – CIMO - CIMOP - FESMED), AAROI-EMAC, FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR), FP CGIL medici e dirigenti SSN, FVM Federazione Veterinari e Medici, UIL FPL coordinamento nazionale delle aree contrattuali medica, veterinaria sanitaria “non è così che si salva la Sanità Pubblica”.
In particolare, nel comunicato stampa congiunto diramato, si fa sapere che le organizzazioni sindacali della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria riprendono la mobilitazione iniziata a settembre per organizzare entro il mese di maggio, insieme alle associazioni dei cittadini e le componenti sociali e professionali, gli Stati Generali della salute in preparazione di una manifestazione pubblica a giugno, prevedendo anche scioperi.
Pare che per le componenti sindacali, l’unico messaggio positivo sia riservato di fatto ai soli Pronto Soccorso, con l’anticipo di un finanziamento già previsto dalla legge di bilancio. “Un messaggio giusto, che, però, sotto certi aspetti, rischia di essere solo cosmetico, senza alcuna considerazione per altre discipline che hanno problemi altrettanto gravi e critici, dagli anestesisti ai chirurghi, fino ai professionisti della prevenzione primaria e a quelli che prendono in carico i pazienti post acuzie”.
Tra le altre critiche mosse: “Niente risorse extracontrattuali per il CCNL 2019-2021, i cui incrementi previsti sono un terzo del tasso inflattivo, niente fiscalità di vantaggio, concessa a privati e altri settori del pubblico impiego, neppure per attività di valore sociale come l’abbattimento delle liste di attesa”.
Apostrofato come un decreto “monco”, viene considerato dai sindacati di categoria come un provvedimento che “fallisce l’obiettivo di sollevare un servizio sanitario nazionale in ginocchio e arrestare la fuga di medici, dirigenti sanitari e veterinari, delusi e insoddisfatti, dal Ssn”.
In fondo al comunicato, poi, la presa d’atto: “L’impegno profuso dal Ministro della salute, attraverso dichiarazioni e tavoli tecnici con le Organizzazioni sindacali, non è bastato a dare una scossa a quello che ormai da decenni si configura come il vero ministero con portafogli della salute, ovvero il MEF. Di fatto si lascia invariato il quadro economico delineato dalla NADEF mirando nel 2025 ad una spesa sanitaria che le stesse Regioni giudicano insostenibile, minacciando ulteriori tagli”.
Un decreto, insomma, che continua a far riflettere sulla “sostenibilità di un servizio sanitario come scelta politica”.