Fisioterapisti e assicurazione: quale tipo di polizza scegliere?

Quali sono i riferimenti normativi che impongono ai fisioterapisti di dotarsi di polizza assicurativa? E perché è meglio essere coperti da un'assicurazione? Tutte le risposte nella guida di Consulcesi Club

1.   Professione sanitaria: fisioterapia

Nel panorama sanitario contemporaneo, la professione di fisioterapista continua a svolgere – forse oggi più che mai - un ruolo cruciale nel campo della salute e del benessere. Tra le tendenze e gli sviluppi che caratterizzano la professione di fisioterapista vi è certamente la crescita della domanda di servizi di riabilitazione.

Con una popolazione che invecchia e un aumento delle patologie croniche e muscolo-scheletriche, la domanda di servizi di riabilitazione forniti dai fisioterapisti continua a crescere e sono loro i professionisti sempre più coinvolti nella gestione e nella prevenzione delle malattie croniche, nella riabilitazione post-operatoria e nel miglioramento della mobilità e della funzionalità.

Esercitare questo tipo di professione, inoltre, si traduce in un utilizzo crescente della tecnologia nella pratica fisioterapica. I fisioterapisti utilizzano dispositivi tecnologici avanzati come apparecchiature di elettrostimolazione, sistemi di tele-riabilitazione e applicazioni per la salute digitale, per migliorare i risultati dei pazienti e monitorare il progresso della terapia. Dunque, rispetto anche ad altri tipi di professionisti del settore, riescono ad avere maggiore dimestichezza anche con l’AI. Inoltre, nel contesto di un approccio olistico alla salute, i fisioterapisti collaborano sempre più con altre discipline sanitarie, come medici, terapisti occupazionali, osteopati e chiropratici. Questa integrazione multidisciplinare consente un approccio più completo e personalizzato alla cura del paziente.

Il ruolo di questa professione consente a chi se ne occupa di mettere sempre più enfasi sulla prevenzione delle lesioni e sulla promozione del benessere generale. I fisioterapisti offrono programmi di esercizi personalizzati, consulenza sulla postura e stili di vita sani per aiutare le persone a mantenere la salute e la funzionalità fisica nel lungo termine, tenendo presente il paziente con la sua storia e le sue esigenze e mettendolo al centro del contesto terapeutico come collaboratore e non mero destinatario del trattamento.

Con l'avanzamento della tecnologia e l'adozione di nuovi modelli di assistenza sanitaria, i fisioterapisti esplorano nuove modalità di consegna dei servizi. Queste possono includere la telemedicina, le visite a domicilio, le cliniche mobili e la terapia online, che offrono maggiore accessibilità e convenienza per i pazienti. Oggi, al fisioterapista è demandata anche la responsabilità dell'educazione continua e della formazione specializzata per rimanere al passo con gli sviluppi più recenti nella professione ed è per questo che partecipano sempre in maggior numero a corsi di aggiornamento, workshop e conferenze per ampliare le proprie conoscenze e competenze e per offrire ai pazienti le migliori opzioni di trattamento disponibili.

La professione di fisioterapista continua a evolversi per rispondere alle esigenze emergenti nel campo della salute e del benessere. Con un'attenzione crescente alla prevenzione, alla tecnologia e alla collaborazione multidisciplinare, i fisioterapisti giocano un ruolo essenziale nel promuovere la salute e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Tuttavia, nel contesto SSN e sanità privata in Italia, un professionista sanitario deve mantenere anche alti standard di disciplina per quanto riguarda le regole concernenti la responsabilità

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Quali sono i riferimenti normativi che impongono ai fisioterapisti di dotarsi di polizza assicurativa? E perché è meglio essere coperti da un'assicurazione? Tutte le risposte nella guida di Consulcesi Club

1.1 Quali sono i riferimenti normativi che impongono ai fisioterapisti di dotarsi di polizza assicurativa?

La polizza assicurativa per i fisioterapisti è obbligatoria e l’obbligo è stato introdotto con il D.P.R. 137/2012 ed è entrato in vigore il 15 agosto del 2014. Riguarda tutti i fisioterapisti iscritti all’Albo professionale, sia quelli che esercitano la professione come liberi professionisti, sia quelli che lavorano come dipendenti di strutture sanitarie pubbliche e private. Con riguardo alla figura del fisioterapista, invece, il primo riferimento normativo è quello della Legge 132/1968 che ha collocato per la prima volta il fisioterapista tra il “personale sanitario ausiliario”. Nel corso del tempo molte cose sono cambiate e questa professione sanitaria si è evoluta fino ad ottenere autonomia e responsabilità: i decreti legislativi 502/1992 e 517/1993 hanno portato al riconoscimento da parte del Ministero della Sanità di 22 figure sanitarie, tra cui anche il fisioterapista. È il DM 741/1994 a stabilire caratteristiche, requisiti e competenza fino ad ottenere, con la legge 42/1999, il superamento del concetto di ausilio legato alla professione del fisioterapista.

La legge 251/2000 ribadisce il concetto, sancendo che: “Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze previste dai relativi profili professionali”.

Alle norme appena citate è seguito poi il DDL Lorenzin del 2018 che ha recepito le pronunce della Corte di Cassazione del 2003. Nel 2003 la Suprema Corte aveva, infatti, sancito la titolarità del medico, dell’esercizio di attività fisioterapiche, introducendo il concetto di “competenza universale” per il medico, legittimato all’esercizio di qualsiasi professione attinente all’ambito sanitario. Nel 2018, sulla scia di diverse pronunce dello stesso tenore, il decreto Lorenzin ha previsto un riassetto normativo delle ventidue professioni sanitarie e stabilito l’obbligo della creazione di un ordine di riferimento per ognuna di esse.

La professione di fisioterapista è talmente autonoma che è stato chiarito una volta per tutte dalla sentenza 5080/2015 della sezione lavoro di Corte di Cassazione che la laurea in Medicina e Chirurgia non consente l’espletamento di attività fisioterapiche e riabilitative. La legge Gelli-Bianco è intervenuta sul concetto di autonomia e responsabilità, ampliando espressamente i confini della responsabilità ed estendendola non soltanto ai medici, ma a tutti i professionisti sanitari, dichiarando quindi che anche per i fisioterapisti corre l’obbligo di assicurazione.

1.2 Perché è meglio essere coperti da polizza assicurativa?

Non succede, ma se succede? Chi svolge una professione sanitaria lavora a contatto con le persone, trattando ciò che di più prezioso abbiamo: la salute. È per questo che nessuno può permettersi di fare errori o non ripararli, oppure ancor peggio procurarsi danni all’immagine o economici.

Il fisioterapista ha una responsabilità che si dirama su un duplice rischio: quello che grava sul singolo professionista e quello che può riversarsi sulla struttura per cui egli esercita. La sua è dunque una responsabilità sia civile che penale e le pronunce giurisprudenziali sostengono questa tesi per cui l’autonomia e la responsabilità del professionista sanitario debbono in qualche modo essere salvaguardate. Ecco perché risulta fondamentale essere coperti da polizza assicurativa e assolvere ad ogni obbligo previsto.

2. Autonomia e responsabilità del fisioterapista

Secondo quanto stabilito dai dati normativi e dalle pronunce giurisprudenziali è indiscussa l’autonomia professionale del fisioterapista, il quale è legittimato ad esercitare sul paziente le terapie ma solo a seguito della prescrizione da parte di un medico. Diversamente, il fisioterapista sconfina al di fuori delle sue competenze e delle attività consentite nell’esercizio delle sue funzioni.

In realtà, i fisioterapisti godono di un certo grado di autonomia professionale, ma devono operare nel rispetto di determinate normative e linee guida per garantire la qualità e la sicurezza della pratica clinica. Il fisioterapista gode di autonomia professionale nel pianificare e somministrare trattamenti fisioterapici in base alle esigenze del paziente e alle condizioni cliniche specifiche e può prendere decisioni cliniche autonome riguardanti la gestione del paziente, la scelta delle tecniche di trattamento e la frequenza delle sessioni di terapia, sempre nel rispetto delle linee guida e delle migliori pratiche cliniche. Inoltre, gli standard etici e professionali richiedono che il fisioterapista agisca nell'interesse superiore del paziente, proteggendo la sua dignità, rispettando la privacy e garantendo la sicurezza durante la prestazione dei servizi. Per questo, anche i professionisti sanitari in questione devono operare nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e regionali che disciplinano la pratica della fisioterapia, comprese le normative sanitarie e le disposizioni relative alla protezione dei dati personali; sono tenuti a seguire gli standard di cura riconosciuti e le linee guida cliniche nel fornire servizi di fisioterapia, assicurando che la pratica sia basata sull'evidenza scientifica e sulle migliori pratiche disponibili.

I fisioterapisti sono tenuti a mantenere e aggiornare le proprie conoscenze e competenze attraverso la formazione continua, partecipando a corsi, seminari e programmi di aggiornamento professionale e, dati i nuovi standard medici, anche per loro è diventato impossibile non lavorare in collaborazione con altri professionisti sanitari, come medici, infermieri e terapisti occupazionali. È essenziale per garantire una gestione integrata e completa del paziente.

Dal fisioterapista, come da tutti gli altri professionisti sanitari, ci si aspetta il massimo rigore. Solo che, spesso e volentieri, può succedere che le delimitazioni e i confini non siano chiarissimi e o che manchino i decreti attuativi per cui pur avendo previsto l’obbligo di assicurarsi per chi svolge una professione sanitaria, non vi è l’obbligo a contrarre da parte delle compagnie assicuratrici. Le cose, però, sembrano essere cambiate e ci sono delle novità in tal senso.

3. I requisiti minimi nei contratti di assicurazione per sanitari: le novità

Premettendo che il lavoro del fisioterapista è davvero delicato, perché presuppone che il professionista sanitario lavori a contatto con fragili, quali bambini, anziani e pazienti che hanno bisogno determinate e importanti cure, la polizza assicurativa diventa un’ancora di salvezza nella misura in cui protegge il posto di lavoro e i danni conseguenti all’individuazione di un certo grado di responsabilità del professionista in caso di danni. Alle volte, può bastare una piccola distrazione a causare degli spiacevoli inconvenienti. La polizza interviene proprio in queste situazioni. A fare da ombrello è il premio annuo assicurativo, correlato alle possibilità e al margine di ciascun fisioterapista.  L’ideale è quello di scegliere una polizza ad hoc che possa garantire tutte le certezze per il futuro ed è per questo che deve essere redatta una polizza ad hoc perché le garanzie non sono mai poche e nell’area medico sanitaria è indispensabile prevedere molti fattori di rischio.

Trattandosi di categorie molto particolari, meglio andare sul sicuro. Tra i vantaggi previsti dalle polizze, c’è sicuramente la copertura per il risarcimento per i danni involontariamente e direttamente causatati ai pazienti, per lesioni personali o altro, come conseguenza di un fatto accaduto accidentalmente durante l’esercizio dell’attività. Quindi, se il fisioterapista assicurato è civilmente responsabile ai sensi di legge, può essere rimborsato dall’assicurazione ed evitare così esborsi imprevisti di denaro.

La responsabilità civile professionale corrisponde all’obbligo di risarcire i danni causati a terzi nell’esercizio della propria attività professionale. I danni, ovviamente, si intendono sia di natura patrimoniale che non patrimoniale. Sia che si tratti di danni patrimoniali che non, il professionista sanitario avrà bisogno di assistenza legale e indennità in caso di risarcimento su richiesta. Qui, l’assicurazione interviene per limitare i danni personali al fisioterapista e soccorrerlo in maniera adeguata.

Ad apportare le ultime modifiche in tema di responsabilità sanitaria e quindi riferita anche ai fisioterapisti è il decreto attuativo della legge Gelli che è intervenuto in tema di requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative. Il documento si sofferma, oltre al dettaglio dei massimali minimi di garanzia per strutture e operatori sanitari, sulla prevista variazione in aumento o diminuzione del premio di tariffa in relazione al verificarsi o meno di sinistri, con specifico riferimento alla tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta. E gli assicuratori avranno due anni di tempo – dal febbraio 2024 - per adeguare i contratti ai nuovi requisiti minimi.

Quello che è stato chiarito è, innanzitutto, l’oggetto della garanzia assicurativa, per cui l’assicuratore si impegna a tenere indenne la struttura dai rischi derivanti dall’ attività del professionista sanitario per la copertura della responsabilità contrattuale. La copertura assicurativa dovrà, inoltre, includere anche la responsabilità extracontrattuale degli esercenti la professione sanitaria per prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria e anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura. Convenzioni o polizze collettive per il tramite delle strutture sanitarie, dei sindacati o delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie possono essere delle soluzioni alternative.

Il decreto fornisce, inoltre i dettagli relativi ai massimali di garanzia per le strutture sanitarie:

- per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura, compresi i laboratori di analisi: massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro;

- per le strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, comprese le strutture residenziali e semiresidenziali, nonché le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura o attività odontoiatrica e per le strutture sociosanitarie: massimale non inferiore a 2 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro;

- per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a 5 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro.

E specifica anche i massimali minimi di garanzia per gli esercenti le professioni sanitarie:

- per gli esercenti le professioni sanitarie che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;

- per gli esercenti le professioni sanitarie che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a 2 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro.

Il massimale minimo di garanzia delle coperture assicurative relative ai contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera è pari a 2 milioni di euro per sinistro e per anno.

Tutti questi massimali possono essere rideterminati annualmente con decreto del ministro delle Imprese, di concerto con il ministro della Salute, in relazione all’andamento del Fondo di garanzia per danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Inoltre, riguardo all’efficacia temporale, la garanzia assicurativa è prestata nella forma “claims made”, operando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti verificatisi in tale periodo e nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. In caso di cessazione dell’attività lavorativa è previsto un periodo di “ultrattività” della copertura di 10 anni per fatti verificatisi nel periodo di efficacia della polizza. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.

4. Come scegliere la migliore polizza

Scegliere la migliore polizza assicurativa per professionisti sanitari è un passo cruciale per proteggere la propria attività e garantire la sicurezza finanziaria in caso di eventi imprevisti, soprattutto per chi – come i fisioterapisti – ha a che fare con soggetti fragili o vulnerabili, in fase di riabilitazione o con patologie croniche.  

Prima di ogni cosa, bisognerebbe essere affiancati da un esperto del settore, un consulente legale che possa valutare insieme al professionista sanitario quali esigenze devono assolversi e quali opportunità offrono i preventivi polizza. Valutando attentamente le proprie esigenze e i rischi specifici legati alla professione di fisioterapista, non sarà necessaria solo una RC professionale classica, ma andrebbe considerata anche una polizza che copre gli infortuni sul lavoro.

Mai scendere alla prima fermata. Le opportunità sono molteplici e variegate e fare un’approfondita ricerca con riguardo alle diverse compagnie assicurative, considerando recensioni e valutazioni, potrebbe aiutare il fisioterapista a muoversi in maniera consapevole, soprattutto se supportato da un consulente esperto. Prima di prendere una decisione definitiva, bisogna esaminare attentamente i dettagli della polizza assicurativa, comprese le coperture offerte, i limiti di copertura, le esclusioni e i premi così da assicurarsi di capire esattamente cosa è incluso nella polizza e cosa non lo è.

Lo step successivo è quello di scegliere un assicuratore con una buona reputazione e una storia di soddisfazione da parte della clientela. Fare networking e cercare recensioni online, parlare con altri professionisti del settore e valutare la solidità finanziaria dell'assicuratore. Chiedere consigli a colleghi o a un consulente assicurativo esperto nel settore sanitario che possono essere in grado di consigliare sulla migliore polizza assicurativa in base alle esigenze specifiche e al budget previsto da spendere.

Quando si sceglie una polizza assicurativa, si considerano anche le esigenze future e le possibilità di aggiornare o modificare la polizza in base alla crescita della propria attività o ai cambiamenti nelle circostanze personali.

Infine, richiedere preventivi da diverse compagnie assicurative per confrontare le opzioni disponibili e trovare la migliore offerta in termini di copertura e premi si traduce in scegliere la migliore polizza assicurativa per professionisti sanitari. Una ricerca che richiede tempo e che consente di investire nella protezione della propria attività professionale. Uno step essenziale per garantire la sicurezza finanziaria e professionale.

Di: Cristina Saja, giornalista e avvocato

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