Formazione obbligatoria: è legittimo che non venga retribuita come attività lavorativa?

Sommario

  1. La centralità della formazione
  2. La prima giurisprudenza sulla formazione retribuita

Ormai da diversi anni tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva sono tenuti ad aggiornarsi obbligatoriamente per continuare ad esercitare.

L’obbiettivo del legislatore nel prevedere l’obbligatorietà nasce dall’esigenza di garantire il miglioramento delle competenze e delle abilità cliniche, tecniche e manageriali e di supportare l’attività  dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini.

Ma il sistema degli ECM riguarda anche i liberi professionisti, che possono trovare in esso un metodo di formazione continua e uno strumento di attestazione della propria costante riqualificazione professionale.

La formazione è ritenuta uno strumento cruciale non solo per il corretto esercizio della professione, ma anche per l’utilizzo di nuove tecnologie applicate alla medicina e soprattutto alla cosiddetta telemedicina che rappresenta ormai un futuro prossimo al quale tutti gli operatori sanitari dovranno adeguarsi. 

La centralità della formazione

Inizialmente l’approccio anche da parte degli Ordini di categoria incaricati della verifica dell’assolvimento degli obblighi formativi è stato abbastanza flessibile, poiché sostanzialmente era fondamentale dare la possibilità ai professionisti di comprendere come gestire in termini di tempo e modalità questa ulteriore attività. Successivamente però, anche alla luce degli obbiettivi che le normative sull’obbligatorietà si proponevano di raggiungere, i controlli in relazione all’assolvimento degli obblighi si sono fatti più stringenti e le proroghe per il recupero dei crediti sono divenute sempre meno ampie e probabilmente nei prossimi anni saranno concesse solo in casi eccezionali. 

La formazione sta dunque acquistando nel mondo della sanità un ruolo sempre più centrale e questo ha portato ad una maggiore attenzione sul suo valore, che è stato rimarcato attraverso le ammonizioni, in taluni casi divenute sanzioni, nei confronti dei sanitari gravemente inadempienti.

Anche in relazione alla responsabilità professionale la formazione ha assunto un rilievo sempre maggiore perché evidente che il sanitario correttamente formato abbia un rischio di errore più basso del collega meno diligente. A questo si deve aggiungere che essere in regola con i crediti formativi costituisce ormai un requisito per l’accesso alla professione sia con riferimento ai concorsi pubblici, anche legati ad avanzamenti di carriera, che all’assunzione da parte di strutture private.

In questo quadro generale in parte ancora in via di definizione si comincia ad inserire un’ulteriore riflessione legata al tempo che viene investito per la formazione di medici e professionista sanitari, soprattutto perché nella stragrande maggioranza dei casi i corsi per l’acquisizione dei crediti formativi si svolgono fuori dall’orario di lavoro, e nel caso di queste categorie, considerando i turni massacranti che l’attività lavorativa spesso comporta, significa spesso rinunciare agli spazi della propria vita privata.

Per altre professioni, sia a livello comunitario che interno, si sta facendo strada l’idea che la formazione, soprattutto quando l’impegno diventa rilevante e obbligatorio, dovrebbe essere parte integrante dell’orario di lavoro e come tale andrebbe remunerata e recentemente sono state pubblicate sentenze che avvalorano questo orientamento.

La prima giurisprudenza sulla formazione retribuita

La sentenza della CGUE del 28/10/21 (C-909/19) ha affermato il principio per cui l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, deve essere interpretato nel senso che il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale, nei locali del prestatore di servizi di formazione, e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, costituisce «orario di lavoro». Dopo aver richiamato gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/88/CE e la nozione «orario di lavoro», inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, la CGUE ha ritenuto determinante il fatto che il dipendente era costretto ad essere presente nel luogo che il datore di lavoro aveva indicato per la formazione, a nulla rilevando il fatto che questo fosse diverso da quello abituale dove svolge la sua prestazione e fuori dell’ordinario orario di lavoro

A questa si aggiunge un’altra recente sentenza del Tribunale di Milano (n. 1973/21), che ha riconosciuto il diritto alla retribuzione in favore di un insegnante destinato a frequentare un corso obbligatorio di formazione quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in prevalenza al di fuori dell’orario di servizio. In questo caso, il Giudice ha ritenuto che questa attività formativa non rientrasse nell’attività di insegnamento e nelle attività funzionali alla prestazione di insegnamento, con conseguente riconoscimento della retribuzione a titolo di straordinario.

Si tratta di due casi che al momento non rilevano in maniera diretta nella questione dei professionisti sanitari, ma nell’ambito di una riflessione più ampia sull’ impatto che il tempo dedicato alla formazione ha nella vita dei professionisti sanitari possono essere particolarmente rilevanti e non è escluso che in futuro non troppo lontano i Tribunali dovranno prendere in considerazione anche le istanze dei sanitari in questo senso. Un’alternativa potrebbe forse essere quella dell’utilizzo più diffuso e durante l’orario di lavoro delle modalità di formazione a distanza che permetterebbe di contemperare le esigenze formative con quelle della vita privata dei sanitari.

Di: Redazione Consulcesi Club

Argomenti correlati

News e approfondimenti che potrebbero interessarti

Vedi i contenuti

La soluzione digitale per i Professionisti Sanitari

Consulcesi Club

Contatti

Via G.Motta 6, Balerna CH
PEC: consulcesisa@legalmail.it

Social media