Guardie mediche senza pause: azienda condannata al risarcimento

Il mancato accesso al servizio mensa e l’assenza di pause durante i turni configurano un danno risarcibile: lo stabilisce il Tribunale di Roma accogliendo il ricorso di un gruppo di sanitari.

Sommario

  1. Dalla normativa europea ai contratti collettivi: cosa prevede la legge sulle pause
  2. Il ricorso dei medici di guardia: turni di 12 ore senza mensa né pause
  3. La sentenza del Tribunale di Roma: diritti e tutele riconosciuti
  4. Condanna all’azienda sanitaria: oltre 60mila euro di risarcimento

L’attuale situazione in cui versano, ormai da tempo, le aree emergenziali dei nosocomi nazionali è ampiamente nota, venendo quotidianamente alla ribalta mediatica a causa delle problematiche connesse alla carenza di personale e strutture (ad es. aggressioni, turni massacranti, burn out ecc….), a cui si aggiunge l’ulteriore aspetto relativo alla patita compromissione di primarie tutele lavorative, fra le quali si annoverano anche quelle concernenti il diritto alla pausa quotidiana ed al ristoro delle energie psicofisiche del sanitario impegnato.

Lo stesso legislatore europeo ha tenuto in massima considerazione questo specifico tema inserendo, mediante appositi strumenti normativi, tutta una serie di accorgimenti mirati a far sì che l’interruzione della prestazione lavorativa venga realmente goduta dal personale dipendente, senza alcuna limitazione neppure correlata alle esigenze del servizio.

Dalla normativa europea ai contratti collettivi: cosa prevede la legge sulle pause

Questi presidi risultano attualmente regolati sia dalle disposizioni contenute nella direttiva comunitaria n. 88/2003 sia, in sede nazionale, dalle previsioni normative declinate dal D. n. 66/2003, nell’ambito del quale risulta stabilito, per tutti coloro che forniscano la propria attività secondo turni superiori alle 6 ore, il diritto a beneficiare di un intervallo di riposo non inferiore a 10 minuti continuativi ed alla cd. “pausa pranzo”, con modalità definite dalla contrattazione collettiva, della durata di 30 minuti.

Il ricorso dei medici di guardia: turni di 12 ore senza mensa né pause

La questione è stata recentemente affrontata dal Tribunale Lavoro, sollecitato dal ricorso di un gruppo di medici che lamentavano, da un canto, di non  aver potuto fruire del servizio mensa né, dall’altro, della pausa quotidiana.

Nello specifico, riferivano di aver svolto, in media, circa 10-12 turni di guardia al mese articolati dalle ore 8,00 alle ore 20,00, ovvero dalle ore 20,00 alle ore 8,00, non potendo così fruire del servizio mensa, siccome disponibile soltanto dalle 12,00 alle 15,00 e comunque logisticamente lontano dal posto di lavoro, né di aver potuto fruire di alcuna pausa continuativa.

Dedotta l’illegittimità delle circolari aziendali, che avevano regolato questi diritti modo ritenuto illegittimamente restrittivo, veniva quindi invocato, a titolo di risarcimento del danno per il mancato utilizzo della mensa, il controvalore complessivo del buono pasto sostitutivo per il numero di turni osservati superiori alle 6 ore, oltre al pregiudizio da “usura psicofisica”, quantificato nella  retribuzione spettante per 10 minuti di pausa non goduti quotidianamente moltiplicato, anche in questo caso, per il numero di turni svolti.

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La sentenza del Tribunale di Roma: diritti e tutele riconosciuti

Scrutinata attentamente la descritta vicenda alla luce del materiale probatorio consegnato dalle parti, il Tribunale di Roma ha quindi accolto, con la sentenza n. 10169/2024, le pretese dei medici ricorrenti riconoscendo, in entrambi i casi, il giusto ristoro per i danni patiti.

Il diritto al servizio mensa

Ricostruito l’iter normativo e negoziale relativo al primo aspetto, ossia il cd. servizio mensa, il Giudice ha sul punto ripetuto che il dipendente, che svolga un turno di lavoro superiore alle sei ore, ha diritto ad un intervallo per la pausa pranzo, utile al ristoro delle energie psicofisiche spese dal medesimo in questo lasso di tempo ed anche a tutela degli stessi pazienti.

La presenza del servizio mensa presso la sede del nosocomio è stata poi ritenuta del tutto irrilevante, dal momento che le prove testimoniali e documentali fornite dai medici dimostravano chiaramente  sia l’impossibilità degli stessi di allontanarsi dal reparto durante i turni di guardia, sia le difficoltà concrete di fruizione dovute alla lontananza dei locali ed al ridotto tempo di apertura, coincidente con le tre ore pomeridiane (dalle 12 alle 15).

Le stesse disposizioni contenute nelle circolari aziendali sono state ritenute non vincolanti, dal momento che prevedevano modalità di accesso al servizio mensa più restrittive di quelle stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Inquadrata correttamente la domanda come evocativa del risarcimento del danno patito per il mancato utilizzo del servizio mensa, con conseguente applicazione del termine prescrizionale decennale, il Tribunale ha quindi condannato l’azienda al pagamento, in favore di ciascun medico ricorrente, del controvalore economico del buono pasto sostitutivo per ogni turno superiore alle 6 ore osservato negli anni di prestato servizio.

Il diritto alla pausa quotidiana

Allo stesso modo, il Tribunale ha accertato l’inadempimento dell’azienda all’obbligo, previsto dalla legge, di consentire ai medici dipendenti di godere, compatibilmente con le esigenze aziendali, della pausa minima di 10 minuti non avendo dimostrato, a fronte della richiesta formulata dagli stessi, che coloro avessero effettivamente fruito di questi riposi.

Il mancato rispetto della pausa di 10 minuti ogni 6 ore di turno, prolungato nel tempo, provoca come noto una situazione di stress e, pertanto, di danno identificabile, ancorchè in via presuntiva, nella permanente disponibilità delle proprie energie lavorative in favore del datore (cd. danno da usura psico-fisica), senza poterla sospendere.

Anche in questo caso, la natura risarcitoria dell’azione ha consentito l’applicazione del termine prescrizionale decennale, con conseguente valorizzazione del danno nella misura dei 10 minuti di pausa non fruiti per i turni espletati, convertiti secondo i parametri retributivi esposti nelle buste paga.

Condanna all’azienda sanitaria: oltre 60mila euro di risarcimento

Accertata la violazione dei diritti vantati dai medici ricorrenti, il Tribunale di Roma ha quindi condannato l’azienda al risarcimenti di tutti i danni reclamati, liquidando complessivamente un importo di oltre 60 mila euro, inclusi interessi e rivalutazione, con vittoria anche delle spese di lite sostenute per il processo.

Di: Francesco Del Rio, avvocato

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