Richiesta di permesso sindacale non retribuito

Compila il Modulo “Richiesta di permesso sindacale non retribuito” offerto da Consulcesi Club per esercitare il tuo diritto ad un permesso sindacale non retribuito ed essere esentato dall'attività lavorativa. 

Sommario
  1. Caratteristiche del documento
  2. Contenuto del documento
  3. Modalità e termini
  4. Riferimenti normativi

Il Titolo III dello Statuto del Lavoro contiene le norme per la promozione e il sostegno dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, una serie di norme che vanno oltre la tutela della libertà di associazione, perché hanno finalità non solo in materia di legittima difesa del titolare di tale libertà (vietano cioè a tutti gli altri soggetti di interferire con essa), ma creano presupposti del soggetto da tutelare, configurabili come veri e propri diritti soggettivi del datore di lavoro. Tali norme comprendono, tra le altre cose, norme relative al riconoscimento dei permessi sindacali, vale a dire permessi ai rappresentanti sindacali per le loro attività (a pagamento e gratuiti). 

 La legge prevede specificatamente il riconoscimento di:

  • permessi retribuiti (articolo 23) costituiti da ore retribuite per attività sindacale, se fanno parte dell'orario annuale e possono essere fruiti senza particolare motivo. Il numero di ore annuali è determinato dalla dimensione dell'azienda. 
  • Permessi non retribuiti (articolo 24) possono essere utilizzati per partecipare a trattative, conferenze o convegni sindacali. Questi permessi possono essere utilizzatiper un minimo di otto ore all'anno e possono avere condizioni più favorevoli attraverso la contrattazione collettiva.

Caratteristiche del documento

Analogamente agli altri permessi, anche i permessi non retribuiti si caratterizzano per il fatto di dare la possibilità al lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa prevista dal contratto. A differenza del congedo retribuito (dove la legge o il contratto collettivo prevedono che la retribuzione venga mantenuta nonostante l'interruzione del lavoro), il congedo non retribuito libera il lavoratore dagli obblighi contrattuali, ma senza osservazioni per il periodo corrispondente. 

 In generale, per congedo non retribuito si intende:

  • specifico accordo tra datore di lavoro e lavoratore per rispondere ad esigenze specifiche del lavoratore;
  • permessi sindacali di cui all’art. 24 Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
  • altri permessi previsti da norme di legge ovvero dalla contrattazione collettiva.

I permessi non retribuiti sono riconosciuti in numero non inferiore a otto giorni all’anno.

Tale soglia minima è fissata dalla legge; i contratti collettivi possono prevedere trattamenti maggiormente favorevoli e il lavoratore titolare del diritto al permesso non retribuito è tenuto, nel momento in cui intenda fruirne, a comunicare per iscritto al datore di lavoro la propria assenza; rispettare un preavviso di almeno tre giorni.

La comunicazione deve essere trasmessa tramite le rappresentanze sindacali costituite in azienda. La forma di tale comunicazione deve essere scritta e alla comunicazione deve seguire nulla osta oppure impossibilità alla partecipazione con l’indicazione della motivazione.

Contenuto del documento

Il contenuto del documento, redatto necessariamente in forma scritta, deve contenere:

  • indicazione del datore di lavoro destinatario dell’avviso;
  • i dati personali identificativi del lavoratore;
  • l’indicazione della data e delle ore di permesso richieste;
  • la motivazione per cui è richiesto il permesso non retribuito;
  • la normativa di riferimento;
  • la data e la sottoscrizione del lavoratore.

Modalità e termini

È previsto un permesso non retribuito per poter partecipare a congressi, trattative sindacali e convegni in misura non inferiore a 8 giorni l'anno, dopo aver dato preavviso al datore di lavoro con almeno tre giorni di anticipo tramite le RSA.

Riferimenti normativi

  • Art. 39 Costituzione;
  • Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), titolo II e titolo III;
  • D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
  • D.M. 23 novembre 2007.

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