Le nuove visite fiscali: cosa ne pensa Il Consiglio di Stato?

Se fino allo scorso 31 agosto il controllo della reperibilità per malattia per i dipendenti pubblici e la relativa verifica delle effettive condizioni di salute dei lavoratori erano di esclusiva competenza delle Asl, dal primo settembre la palla è passata al Polo Unico per le visite fiscali.

Ciò è avvenuto in attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75,  Secondo cui l’effettuazione delle visite mediche di controllo sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni (in qualità di datori di lavoro) sia d’ufficio spetta ora all’ INPS.Il decreto prevede anche la revisione della disciplina del rapporto tra INPS e medici di medicina fiscale, da regolamentare mediante apposite convenzioni.

 

Cosa stabilisce

Come riportato sul sito dell’Ente previdenziale, “Un ulteriore decreto ministeriale procederà all’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità e alla definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali”.

Il 9 agosto 2017, con la comunicazione n. 3265 relativa alle disposizioni in materiale di Polo Unico per le visite fiscali, l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative su:

  • categorie di dipendenti pubblici interessati;
  • budget complessivo stanziato per il Polo unico per l’anno 2017;
  • disposizione d’ufficio e assegnazione delle visite mediche domiciliari;
  • gestione delle visite mediche di controllo nei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale;
  • gestione della reperibilità e assenza del lavoratore;
  • dotazione e distribuzione attuale di medici fiscali;
  • procedure per richiedere le visite mediche di controllo da parte delle pubbliche amministrazioni;
  • compiti e funzioni degli uffici amministrativi e delle Unità Operative Complesse (UOC) e Unità Operative Semplici Territoriali (UOST) delle strutture territoriali competenti. 

Anche il Consiglio di Stato, l’ultimo grado della giustizia amministrativa, ha dato il suo parere favorevole al tanto discusso decreto. Con il provvedimento n. 1939/2017, che si pone come l'ultimo step necessario a perfezionare il nuovo regolamento destinato ad attuare il Polo Unico per le visite fiscali, i giudici amministrativi hanno anche sottolineato la necessità che vengano armonizzate le fasce orarie di reperibilità tra i lavori pubblici e quelli privati. Il Consiglio, infatti, ha rilevato che l'art. 3 dello schema di decreto individua come fasce orarie di reperibilità i periodi ricompresi tra le ore 9 e le 13 e tra le ore 15 e le 18 di ciascun giorno: sussiste, dunque, una differenziazione tra dipendenti pubblici e privati, in relazione ai quali sono invece previste fasce orarie di reperibilità più brevi, ovvero tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19. 

Il Consiglio di Stato affronta anche la questione relativa alle terminologie usate laddove il dipendente intenda riprendere l'attività lavorativa in un periodo precedente all'iniziale prognosi. Fino ad oggi, infatti, questi doveva richiedere la "rettifica" del certificato che "doveva essere effettuata dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi". Si invita quindi l’Amministrazione a modificare il termine “rettifica” con “certificato sostitutivo”; questo perché il primo presuppone l'esistenza di un errore di giudizio, che viceversa potrebbe non essersi verificato: il decorso della malattia, infatti, potrebbe aver subito modifiche non prevedibili al momento della diagnosi e tali da consentire un ritorno anticipato al posto di lavoro. Viene infine rilevato che la norma richiama il "medesimo medico" che ha rilasciato il certificato: tuttavia, potrebbe risultare non tecnicamente possibile ricorrere allo stesso professionista per la "rettifica", e questo potrebbe ritardare l'anticipato rientro dei dipendenti sul luogo di lavoro. Per questo, l'Amministrazione è stata invitata a valutare la possibilità di prevedere una fattispecie in cui la certificazione richiesta dalla norma può essere rilasciata anche da un altro sanitario.

Di: Redazione Consulcesi Club

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