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Cosa copre l’assicurazione professionale per medici ospedalieri?

19/12/2022

Il medico ospedaliero è tra quelli che rischiano di più in termini di colpa medica. Potrebbe capitare, in una delle ipotesi peggiori, che la struttura ospedaliera avanzi azione di rivalsa nei suoi confronti. Allora come tutelarsi?

Cosa copre l’assicurazione professionale per medici ospedalieri?

Come già accennato in altri approfondimenti riguardanti le polizze assicurative e i medici, la Legge Gelli-Bianco ha ridisegnato i confini della colpa medica, mettendo al primo posto la sicurezza del paziente e coordinandola con il diritto del professionista sanitario a operare con la massima serenità richieste nell’esercizio della propria professione.  Il D.P.R. 137 del 7 agosto 2012, successivamente modificato con il D.L. 69 del 21 giugno 2013, ha introdotto l’obbligo dell’assicurazione RC professionale medici. Così è stata stabilita l’obbligatorietà dell’assicurazione per i medici che esercitano la professione in qualità di libero professionista indipendente, sia per l’attività extramoenia che intramoenia; esercitano la professione in qualità di dipendente, consulente o collaboratore di strutture ospedaliere pubbliche o private, di cliniche o di qualsiasi altro istituto autorizzato alla prestazione di servizi sanitari o di supporto agli stessi.

 

La legge Gelli e l’obbligo assicurativo

 

Successivamente, la legge 24/2017, meglio nota come legge Gelli, ha istituito l’obbligo assicurativo per le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, per la copertura della responsabilità civile della struttura verso terzi, nonché verso i propri prestatori d’opera, comprese le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale nonché attraverso la telemedicina.

 

Una nota importante, e da non sottovalutare, riguarda il fatto che le strutture sanitarie pubbliche o private possono esercitare un’azione di rivalsa nei confronti del professionista, qualora lo ritengano responsabile di un danno arrecato a terzi. Anche se non obbligati, dunque, i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, hanno la necessità di stipulare un’assicurazione in quanto medici ospedalieri e coprire qualsiasi azione di rivalsa dell’ospedale presso il quale lavorano.

 

L’RC professionale dei medici ospedalieri è un’assicurazione per colpa grave

 

Prima di ogni cosa, è bene chiarire che per “medico ospedaliero” si intende un medico con formazione in medicina interna che opera solo con persone ricoverate in ospedale, un chirurgo o un altro specialista.  In secondo luogo, non va sottaciuto il significato di polizza per colpa grave:

 


una polizza assicurativa completa e flessibile, che tutela il dipendente di aziende sanitarie per via di un possibile danno causato con colpa grave, compiuto chiaramente durante le ore di lavoro.


 

Questo tipo di polizza si riferisce a soggetti precisi, quali: personale medico dipendente; convenzionato e/o specializzando di aziende sanitarie; personale non operante nel settore medico, ma dipendente della struttura sanitaria; specializzandi; infermieri; coordinatori infermieristici; ostetriche; tecnici di radiologia.

 

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Sottoscrivendo questo tipo di RC, si prende coscienza dell’ipotesi di responsabilità professionale di medici e operatori sanitari a polizza e si garantisce all’assicurato l’indennità in tutti quei casi in cui si verifichi l’azione di surrogazione esperita dall’impresa di assicurazioni dell’azienda sanitaria nel caso e nei limiti previsti dalla legge e/o dal CCNL; l’azione di rivalsa esperita dall’azienda sanitaria in conseguenza di danni erariali nei casi previsti dalla legge; perdite patrimoniali, incluse nella rivalsa prevista dall’azienda sanitaria di cui l’assicurato sia responsabile ai sensi di legge.​​​​

 

Possono usufruire di questa tipologia di RC professionale: il Dirigente medico; il Dirigente sanitario non medico; il Medico in formazione specialistica; il Personale sanitario. Per ogni professionista sanitario, però, si avrà un differente massimale e premio annuo stimabile in base al ruolo che il professionista svolge.

 


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