Danno biologico e responsabilità medica
07/11/2023
Finalmente in arrivo la Tabella unica nazionale per i danni biologici di non lieve entità, a completamento dei dettami previsti dall’Art.138 del Codice delle Assicurazioni.

Sommario
Come viene quantificato il danno biologico conseguente ad una responsabilità medica? A stabilire con precisione i criteri di indennizzo è la ormai nota Legge 24/2017, la cosiddetta Legge Gelli-Bianco. In particolare, è l’Art.7 a disciplinare tale aspetto.
In esso si legge che il “[…] danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private […].” Il riferimento è ai due articoli specifici del CAP che trattano il danno biologico rispettivamente in relazione a lesioni di non lieve e di lieve entità. Ma se l’Art.139 è esaustivo nel determinare i coefficienti secondo i quali vengono risarcite lesioni pari o inferiori al 9%, l’Art.138 rimanda a opportune tabelle uniche nazionali, da emanarsi tramite decreti del Presidente della Repubblica, nelle quali vengano stabiliti:
- i barème delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti;
- il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.
Tali decreti erano attesi entro maggio 2022 ma, come spessissimo succede, la tabella di marcia non è stata rispettata.
In un recente intervento ad una assemblea ANIA, il ministro Adolfo Urso ha però preannunciato l’imminente emanazione dei tanto agognati decreti. Pertanto ci sembra opportuno riqualificare il tema del rapporto tra danno biologico e responsabilità medica.
Il risarcimento dei danni biologici di lieve entità
Iniziamo col trattare il tema del danno biologico in relazione a:
- una invalidità permanente, riconosciuta pari od inferiore al 9%;
- una inabilità temporanea, totale o parziale.
Entrambe queste tipologie di danno biologico sono trattate all’interno del già citato Art.139 del Codice delle Assicurazioni Private.
In relazione all’importo del risarcimento relativo all’invalidità permanente, l’Art.139 specifica che esso cresce in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità. Oggi, nel 2023, al primo punto di invalidità corrisponde un indennizzo pari a 939,78 € – come specificato dal Decreto MIMIT del 16 ottobre scorso – che cresce sulla base dei seguenti coefficienti:
- se l’IP è dell’1%, il coefficiente moltiplicatore applicato è pari ad 1;
- se l’IP è del 2%, il coefficiente moltiplicatore applicato è pari ad 1,1;
- se l’IP è del 3%, il coefficiente moltiplicatore applicato è pari ad 1,2;
- se l’IP è del 4%, il coefficiente moltiplicatore applicato è pari ad 1,3;
- se l’IP è del 5%, il coefficiente moltiplicatore applicato è pari ad 1,5;
- se l’IP è del 6%, il coefficiente moltiplicatore applicato è pari ad 1,7;
- se l’IP è del 7%, il coefficiente moltiplicatore applicato è pari ad 1,9;
- se l’IP è del 8%, il coefficiente moltiplicatore applicato è pari a 2,1;
- se l’IP è del 9%, il coefficiente moltiplicatore applicato è pari a 2,3.
Una volta determinato l’importo sulla base dei punti di invalidità, esso deve essere riproporzionato, considerando che esso “[…] si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo […]”.
Per chiarirsi con un esempio, consideriamo un danno con postumi quantificati al 7%, subito da un uomo di quarant’anni. Per prima cosa dobbiamo moltiplicare l’importo base (939,78 €) per il coefficiente corrispondente al 7% di IP riconosciuta (1,9): 939,78×1,9=1.785,58 €.
A questo punto, l’importo va decrementato sottraendo mezzo punto percentuale per ogni anno dall’undicesimo al quarantesimo, ossia il 14,5%: 1.785,58-14.5%=1.526,67 €.
1.526,67 € sarà pertanto l’indennizzo riconosciuto al danneggiato.
Al comma 3 dell’Art.139 si specifica inoltre che “[q]ualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del danno […] può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.”
L’inabilità temporanea, totale o parziale
Il danno biologico temporaneo è liquidato considerando un importo diario pari a 54,80 € – sempre come specificato nel già citato decreto MIMIT – se l’inabilità è totale; se invece l’inabilità è da considerarsi inferiore al 100%, la liquidazione avverrà in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Il risarcimento dei danni biologici di non lieve entità
Come anticipato, l’Art.138, che tratta il danno biologico di non lieve entità, rimanda – al fine del computo dell’indennizzo – a tabelle uniche nazionali non ancora emanate. In attesa dell’emittendo decreto, che dovrebbe sanare la situazione, a far da criterio guida sono le tabelle emanate dai tribunali, in particolar modo quelle del Tribunale di Milano.
A prescindere da come saranno strutturate le nuove tabelle uniche nazionali, va da sé che il professionista sanitario ha la necessità di avere coperture di responsabilità civile professionale adeguate a tutelarlo da ogni imprevisto e rischio possibile. A tal proposito, è sempre opportuno richiedere una consulenza assicurativa qualificata, ad esempio fissando un appuntamento con un membro dello staff di SanitAssicura.
Riccardo Cantini, intermediario assicurativo