Decreto Lavoro, ecco le novità da considerare

Tutte le novità del Decreto Lavoro nel contributo a firma degli avv. Marziale e Mariani. Scopri ciò che c’è da sapere

Sommario
  1. I lavoratori fragili pubblici e privati
  2. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni
  3. Assegno per l’inclusione
  4. Incentivi per assunzioni e trasformazioni
  5. Contratto a tempo determinato
  6. Riduzione del cuneo fiscale e fringe benefit

Contributo a cura dell’avv. Andrea Marziale e dell’avv. Valentina Mariani (Quorum Studio Legale e Tributario Associato)

È di ieri la pubblicazione del testo della Legge di conversione del Decreto legge n. 48/2023 (Decreto Lavoro) da cui – oltre la conferma delle modifiche già introdotte dal 5 maggio u.s. – emergono alcune novità di interesse giuslavoristico relative al lavoro agile e riferite a specifiche categorie di lavoratori.

I lavoratori fragili pubblici e privati

Per questa categoria è stato prorogato il termine per il lavoro agile (smart-working) fino al 30 settembre 2023. I lavoratori fragili sono coloro le cui patologie risultano elencate nel Decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022. Quindi, il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni

Proroga del termine per il lavoro agile fino al 31 dicembre 2023. Hanno diritto, nel rispetto di specifiche condizioni, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali di cui alla L. 81/2017 fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. 18 – 23 L. 81/2017 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

È stato previsto, poi, che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile a:

  1. lavoratrici/lavoratori con figli fino a dodici anni di età;
  2. lavoratrici/lavoratori senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità
  3. lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, I comma, L. 104/1992;
  4. lavoratori caregivers.

Inoltre, i dipendenti che richiedono di fruire del lavoro agile non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

Di seguito le principali novità già in vigore dal 5 maggio 2023.

Assegno per l’inclusione

In vigore dal 1° maggio 2024

L’assegno per l’inclusione è la nuova misura di sostegno al reddito che spetterà ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile, o minorenne, o ultrasessantenne, o invalido civile.

Per il riconoscimento è richiesta:

  1.  La presenza nel nucleo familiare di:
    • una persona con disabilità;
    • un soggetto minorenne;
    • una persona ultra-sessantenne.

2. Il possesso dei requisiti di cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, di residenza in Italia e alle condizioni economiche.

Il beneficio economico sarà pari a € 6.000 annui (ovvero € 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza)  moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza e spetterà per 18 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi previa sospensione di almeno un mese.

La percezione di un reddito da lavoro dipendente e/o autonomo è compatibile con la misura entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Contestualmente viene istituto, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.

I nuclei familiari beneficiari dell’assegno per l’inclusione, una volta sottoscritto il Patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, da cui sono esclusi i pensionati, gli ultrasessantenni e i disabili.

Il beneficiario è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia durata non inferiore ad un mese e, se part-time, un orario pari almeno al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

– a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;

– a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Incentivi per assunzioni e trasformazioni

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno per l’inclusione è riconosciuto un incentivo per un periodo pari a:

  • 24 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato, entro il tetto massimo pari a € 8.000.
  • al massimo 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, nella misura del 50% entro il tetto massimo pari € 4.000.

 Inoltre, è riconosciuto, a domanda, un incentivo per 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, ai datori di lavori che assumono – nel periodo 1^ giugno – 31 dicembre 2023 giovani che:

  1. a) non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;
  2. b) non lavorino né siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
  3. c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;

L’incentivo è cumulabile con lo sgravio giovani, anche nella sua misura prevista fino al 31 dicembre 2023, e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.

L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.

Contratto a tempo determinato

Rimane ferma la possibilità di sottoscrivere contratti a termine senza l’apposizione di causali nei primi 12 mesi. Il Decreto è intervenuto, invece, in merito alle causali legittimanti il ricorso al lavoro a tempo determinato. Infatti, l’intervento ha previsto tre nuove causali per il rinnovo dei contratti a termine dopo la scadenza dei primi 12 mesi:

  • il periodo di prova,

possono essere comunicate al lavoratore anche con l’indicazione del riferimento normativo e/o con la consegna del CCNL, anche aziendale, di riferimento. Infatti, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Inoltre, il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. A tale obbligo fanno eccezione i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.

Riduzione del cuneo fiscale e fringe benefit

Infine, il decreto innalza, in misura pari al 4%, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga che vanno da luglio a dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione aumenta fino al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

Si conferma l’incremento della soglia dei fringe benefit a € 3.000 per il 2023, esclusivamente per:

  • i lavoratori dipendenti con figli a carico, incluse le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Di: Redazione Consulcesi Club

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