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Laureato in medicina ma fa l’odontoiatra, senza essere iscritto all’albo: il caso

25/05/2023

Il laureato in medicina e chirurgia specializzato in odontoiatria, dal 2003, è obbligato a iscriversi all’albo degli odontoiatri, altrimenti commette il reato di esercizio abusivo della professione.

Laureato in medicina ma fa l’odontoiatra, senza essere iscritto all’albo: il caso

Il dottor T. è un medico chirurgo in possesso della specializzazione in campo odontoiatrico, che esercita la professione di odontoiatra sin dal 1979, anno in cui si è iscritto all’albo dei medici chirurghi. A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 409/85, istitutiva della professione di odontoiatra, l’Ordine dei Medici avvisò il dottor T. che se non avesse perfezionato l’iscrizione all’albo degli odontoiatri e avesse proseguito ad esercitare la professione, avrebbe cancellato l’annotazione riguardante la sua specializzazione in odontoiatria dall’albo.

 

Il dottor T., nonostante l’avviso dell’Ordine, ha continuato a esercitare la professione di odontoiatra rimanendo iscritto all’albo dei medici chirurghi, perfezionando l’iscrizione all’albo degli odontoiatri solo nell’anno 2017. Il dottor Tizio viene quindi sottoposto a processo per il reato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra fino al 2017.

 

La normativa applicabile

 

La laurea in odontoiatria e protesi dentaria è stata introdotta con il DPR n.35/1980, mentre la professione di odontoiatra è stata disciplinata solo cinque anni dopo, con la legge n. 409/85. In particolare, l’articolo 4 della legge n. 409/85 ha istituito presso ogni Ordine dei medici-chirurghi un albo professionale separato gli odontoiatri, cui possono iscriversi:

 

  1. I laureati in odontoiatria e protesi dentaria in possesso della relativa abilitazione,
  2. I laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale e in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico,
  3. i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso di laurea in data anteriore al 28 gennaio 1980 e abilitati all’esercizio professionale, di optare per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri, con tempo per effettuare tale scelta sino a cinque anni dopo l’entrata in vigore della legge, cioè fino al 1990.

 

L’art. 5 della legge istitutiva dell’albo degli odontoiatri, inoltre, consentiva ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, di iscriversi all’Albo dei medici-chirurghi, con apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, conservando il diritto all’esercizio della professione di odontoiatra.

 

Con la successiva legge n. 471/88 è stata estesa la facoltà di iscriversi all’albo degli odontoiatri anche ai medici immatricolati nel corso di laurea negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-1985, purché tale facoltà venisse esercitata entro il 31 dicembre 1991. L’Italia, a causa di queste diverse modalità di accesso alla professione di odontoiatra per soggetti che non disponevano della formazione richiesta dalle direttive europee è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea nel 1995 (causa C-40/93). A seguito di tale condanna, il d.lgs. 386/98 ha abrogato la legge 471/88 mantenendo, in ogni caso, la facoltà di iscrizione all’albo degli odontoiatri per gli immatricolati negli anni 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985 in possesso dell’abilitazione professionale, previo superamento di una prova attitudinale teorico-pratica. Questa modifica legislativa, come la precedente, costava all’Italia una nuova condanna da parte della Corte di Giustizia Europea, poiché veniva consentita l’iscrizione all’albo degli odontoiatri a professionisti che non avevano la specifica formazione dei dentisti richiesta dalle direttive europee.

 

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Successivamente, il d.lgs. n. 277/03 ha modificato la disciplina transitoria prevista dalla vecchia legge n. 409/85, consentendo l’iscrizione all’albo degli odontoiatri, anche in deroga al divieto di doppia iscrizione:

 

  1. ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980;
  2. ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo n. 386/1998, o sono in possesso dei diplomi di specializzazione.

 

In seguito, la legge n. 13/07 ha aggiunto, a queste due categorie di professionisti che possono iscriversi all’albo degli odontoiatri, anche i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.

 

Il parere del Consiglio di stato

 

A seguito di questo susseguirsi di modifiche legislative, il Consiglio di Stato, con il parere n. 2995/2004, ha chiarito che i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, per poter esercitare l’attività di odontoiatri e conservare lo status di medici, devono essere iscritti ai due albi professionali, e che non è più possibile l’esercizio dell’attività professionale di odontoiatra con la semplice iscrizione all’albo dei medici chirurghi, essendo obbligatoria l’iscrizione nell’albo degli odontoiatri, in virtù delle modifiche introdotte, da ultimo, dalla legge n. 14/03.

 

Questa legge ha infatti abrogato l’art. 5 della vecchia legge n. 409/85, che consentiva, appunto, ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale e in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, di iscriversi all’Albo dei medici-chirurghi, con apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, conservando il diritto all’esercizio della professione di odontoiatra.

 

La decisione della Cassazione

 

Facendo applicazione della normativa descritta, la Cassazione ha ritenuto che il dottor T., medico chirurgo in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, a seguito dell’abrogazione dell’art. 5 della legge n. 409/85 (avvenuta nel 2003), avrebbe dovuto iscriversi immediatamente all’albo degli odontoiatri. Non avendolo fatto, dal 2003 al 2017 – anno in cui ha finalmente perfezionato l’iscrizione – ha esercitato la professione in maniera abusiva.

 

Il giudice che, nel precedente grado di giudizio, aveva assolto il dottor T. ritenendo non configurabile il reato, in quanto l’Ordine dei medici è deputato alla tenuta di entrambi gli albi – medici chirurghi e odontoiatri – per cui il medico si è comunque sottoposto, in un certo qual modo, alla vigilanza deontologica dell’Ordine competente.

 

Tale decisione è stata ritenuta giuridicamente erronea dalla Corte di Cassazione, poiché per l’esercizio della professione medica e/o odontoiatrica, l’iscrizione obbligatoria all’albo assolve a una duplice funzione:

 

  1. assoggettare il professionista alle regole deontologiche, al controllo e al potere disciplinare dell’ordine,
  2. rendere pubblico lo status di iscritto all’albo, tutelando l’interesse generale al corretto esercizio della professione medica e l’affidamento della collettività.

 

In applicazione di questi principi, la Corte d’appello dovrà nuovamente processare – e probabilmente condannare – il dottor T. per il reato di esercizio abusivo della professione.

 

Manuela Calautti, avvocato