Protesi tossiche impiantate nei pazienti: Tribunale di Firenze condanna USL

Il paziente con protesi MOM tardivamente informato della tossicità della stessa e degli effetti nocivi sulla sua salute può chiedere il risarcimento del danno all’azienda sanitaria. Leggi il contributo dell’Avv. Cecconi

Sommario

  1. Il caso del richiamo delle protesi MOM
  2. Gli elementi valutati dal Tribunale di Firenze
  3. La soluzione del caso specifico: la responsabilità della USL e della casa produttrice
La USL Toscana Centro è stata ritenuta responsabile, con conseguente condanna al risarcimento del danno, per il ritardato richiamo di un paziente portatore di protesi d’anca definita come «tossica» per la salute. A far luce sull’accaduto, la recente sentenza del Tribunale Civile di Firenze del 28/03/2023.

Il caso del richiamo delle protesi MOM

La questione traeva origine dalla richiesta di risarcimento danni presentata da un uomo di 70 anni, che nel 2005 era stato sottoposto ad intervento chirurgico per introduzione di protesi d’anca bilaterale, in quanto affetto da coxalgia ed artrosi. Negli anni la protesi aveva rilasciato nel sangue del paziente cromo e cobalto, sostanze che possono portare a conseguenze particolarmente gravi e dannose. La presenza di cromo e cobalto nel sangue del paziente veniva scoperta solo nel febbraio del 2019, quando quest’ultimo veniva convocato per effettuare gli esami di controllo, dai quali risultavano valori particolarmente alti di tali metalli. La “metallosi” riscontrata nel paziente era stata generata dall’utilizzo di tale protesi (MOM), purtroppo già note da qualche anno per i suoi effetti negativi sulla salute dei pazienti. Al paziente, dunque, veniva consigliato un intervento di revisione delle protesi per rimuovere la causa degli effetti dannosi. A seguito dell’intervento la situazione appare lievemente migliorata, ma con valori ancora al di sopra della soglia di normalità. 

Gli elementi valutati dal Tribunale di Firenze

 Il Tribunale di Firenze si è, quindi, pronunciato sulla condotta della USL Toscana Centro, rilevando la sua responsabilità per quello che viene usualmente definito come “follow up” ossia per il “ritardato richiamo. In particolare, il Tribunale ha escluso una responsabilità della USL per l’impianto di tale protesi, in quanto al momento in cui venne effettuato tale intervento, avvenuto nel 2005, i sanitari non erano ancora a conoscenza degli effetti dannosi che tale impianto avrebbe realizzato sui pazienti. Infatti, è stato appurato tramite l’istruttoria della causa che solo dal 2010 iniziarono ad evidenziarsi le prime problematiche di tossicità.

Più in particolare è emerso che la Comunità Scientifica, già dal 2012-2013 aveva dato indicazione (anche con un’apposita circolare del Consiglio Superiore della Sanità) di monitorare i pazienti a cui erano state impiantate quelle protesi e nel 2014, nella comunità medica veniva ufficializzato il rischio di rilascio di sostanze tossiche per i portatori di protesi MOM. È, infatti, proprio su questo aspetto che il Tribunale di Firenze riconosce la responsabilità della USL, ritenendo che i relativi sanitari fossero a conoscenza delle problematiche legate alla protesi almeno dal 2014, se non prima, e, dunque, avrebbero dovuto procedere con la massima urgenza a richiamare i pazienti per un controllo; cosa che nel caso di specie non è avvenuta, visto che il paziente fu convocato nel 2019, e quindi ben 5 anni dopo.

La soluzione del caso specifico: la responsabilità della USL e della casa produttrice

 Il ritardo, a detta del giudice, ha permesso l’aggravarsi del quadro patologico dovuto alla presenza dei metalli nel sangue che hanno portato ad effetti, in parte, irreversibili. La USL è stata dunque ritenuta responsabile, con conseguente condanna al risarcimento del danno, per il ritardato richiamo del paziente alla sorveglianza sanitaria; se, infatti, tale richiamo fosse avvenuto in tempi più celeri, avrebbe evitato l’aggravarsi della condizione del paziente e l’insorgere di danni permanenti. 

Pertanto, in considerazione di quanto precedentemente esposto, il Tribunale di Firenze ha accertato la responsabilità della USL Toscana Centro in una quota pari al 40%, mentre il restante 60% è stato attribuito, in linea teorica, alla società produttrice alla quale però non era stato esteso il contraddittorio. Il Giudice ha comunque precisato che, se anche fosse stata chiamata a rispondere dei danni, non avrebbe potuto accertarne la relativa responsabilità poiché, al momento della messa in circolazione del prodotto, «lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche non permetteva di considerare il prodotto come difettoso».  

La responsabilità della USL risiede, in conclusione, «nel lungo periodo trascorso senza richiami del paziente», che invece, se effettuati tempestivamente, avrebbero permesso un’azione immediata che avrebbe evitato danni permanenti. In ragione di quanto precedentemente esposto, ai pazienti a cui fossero state impiantate protesi MOM, si segnala che le medesime potrebbero provocare un pregiudizio alla loro salute, dovuto al rilascio di sostanze tossiche (metalli) nel sangue. Risulterà, pertanto necessario effettuare, nel più breve tempo possibile, i dovuti controlli da parte dei sanitari per scongiurare il rischio di tossicità della protesi, in presenza del quale, dovranno essere presi i più opportuni provvedimenti di natura medica con conseguente possibilità di richiedere un risarcimento del danno. 

Di: Francesco Cecconi, avvocato Studio legale FCA (rete Consulcesi&Partners)

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