Il signor A., un ragazzo di 26 anni, accusa diarrea dal 30 marzo; non essere riuscito a risolvere il problema con i classici farmaci da banco per l’automedicazione, accusando anche dolori addominali verso le ore 08:30 del 9 aprile decide di recarsi in pronto soccorso ove al triage viene riscontrato uno stato di ipertermia, tachicardia e – per l’appunto – diarrea in atto da diversi giorni. Il paziente, dati i sintomi, viene inquadrato come codice verde.
La vicenda clinica: sintomi trascurati e intervento tardivo
Verso le ore 11.15 il paziente inizia a lamentarsi per i dolori, oramai divenuti a suo dire insopportabili; sottoposto ad esami ematochimici, viene riscontrata una grave insufficienza renale ed epatica e un rilevante aumento dei globuli bianchi, delle piastrine e della proteina C reattiva. Il paziente viene quindi sottoposto immediatamente ad esame ecografico addominale, dal quale emerge un versamento endoaddominale.
Ciononostante, il paziente rimane in pronto soccorso per ore e solo alle ore 18:15 (ben sette ore dopo l’individuazione della patologia) viene sottoposto ad intervento chirurgico. Il paziente, dopo l’intervento, decede alle ore 5.55 della notte del 9 aprile a causa di uno shock settico in soggetto affetto da colite pseudomembranosa.
La normativa violata
La responsabilità penale del medico è disciplinata dal combinato disposto degli articoli 589, 590 e 590 sexies del codice penale: se, nell'esercizio della professione sanitaria, il professionista cagiona la morte o delle lesioni al paziente, rischia una pena che va da un minimo di tre anni (pena minima per le lesioni) a cinque anni di reclusione (pena massima prevista per l'omicidio colposo, salvo particolari circostanze in cui la pena può aumentare fino a dieci anni).
L'art. 590 sexies del codice penale, tuttavia, prevede una particolare causa di giustificazione per il professionista sanitario: difatti, qualora la morte o le lesioni del paziente si siano verificati a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Secondo la giurisprudenza prevalente, un comportamento umano è causa di un evento solo se, senza di esso, l'evento non si sarebbe verificato, mentre non lo è se, anche in mancanza di tale comportamento, l'evento si sarebbe verificato egualmente.
Si tratta del concetto da cui nasce il giudizio controfattuale, quell’operazione intellettuale condotta dagli operatori del diritto mediante la quale, pensando assente una determinata condizione (la condotta antigiuridica tenuta dall’imputato), ci si chiede se la stessa conseguenza si sarebbe o meno verificata.
Applicando il concetto alla colpa medica in maniera molto semplificata, ci si potrebbe chiedere, ad esempio, se eliminando mentalmente una condotta attiva o omissiva del medico (somministrazione o mancata somministrazione di un farmaco) il paziente sarebbe morto lo stesso. Per poter effettuare il giudizio controfattuale è necessari ricostruire i fatti oggetto del processo per colpa medica con estrema precisione, chiedendosi, dopo tale minuziosa ricostruzione, se, ipotizzando come realizzata la condotta dovuta dall’agente (il medico sotto processo) la morte o le lesioni del paziente si sarebbero o meno evitate o posticipate.
In particolare, secondo la prevalente giurisprudenza in tema di colpa medica, è indispensabile accertare il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia del paziente, poiché solo in tal modo sarà possibile verificare se, ipotizzando come realizzata la condotta dovuta dal medico, l’evento lesivo sarebbe stato evitato o differito.
L’importanza della ricostruzione analitica dei fatti in materia di colpa medica è stata sottolineata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25233/2025 che ha stabilito che al fine di stabilire se sussista o meno il nesso di condizionamento tra la condotta del medico e l'evento lesivo, non si può prescindere dall'individuazione di tutti gli elementi rilevanti in ordine alla "causa" dell'evento stesso, giacché solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici la scaturigine e il decorso della malattia è possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale, avvalendosi delle leggi scientifiche e/o delle massime di esperienza che si attaglino al caso concreto.
I principi che regolano l’accertamento della colpa (medica e non solo) sono regolati dalla famosa sentenza Franzese (SS.UU. n. 30328/2002):
- il nesso causale tra la morte/lesioni del paziente e la condotta del sanitario può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale (come sopra descritto), condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica/ universale/statistica, si accerti che, ipotizzando come realizzata dal medico la condotta doverosa, l'evento non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva,
- la condotta omissiva del medico deve essere stata condizione necessaria della morte o delle lesioni del paziente con alto grado di credibilità razionale,
- l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza delle prove raccolte sulla ricostruzione del nesso causale tra la condotta del medico e le conseguenze riportate dal paziente costituiscono il cosiddetto ragionevole dubbio, che giustifica l’assoluzione del professionista sanitario.
Nei processi di omicidio o lesioni colpose per malpractice i giudici, per accertare il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l’evento riportato dal paziente, devono accertare la specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza, di salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era richiesta in maniera specifica a quel sanitario in quella determinata fattispecie, accertando se quell’attività fosse stata realizzata avesse potuto scongiurare o ritardare, con alto grado di credibilità razionale, la morte o le lesioni del paziente.
Nel processo per la morte del signor A. i periti hanno accertato che la causa della morte del signor A. sia da ricondurre a una condizione di shock settico in paziente affetto da colite pseudomembranosa fulminante con segni di megacolon tossico.
Tale patologia, che si palesa difficilmente nei giovani, al momento dell’arrivo in pronto soccorso affliggeva il signor A in forma subacuta e di difficile diagnosi e gestione.
Nel corso del processo non sono state chiarite con certezza le cause che hanno determinato la colite pseudomembranosa fulminante nel signor A: è vero che solitamente tale patologia si sviluppa per un’infezione batterica da Clostridrium Difficile, ma ciò non rappresenta il 100% dei casi. La sentenza d’appello, tuttavia, non chiarisce in che modo ciascun medico intervenuto a curare il signor A. avrebbe potuto e dovuto evitare la sua morte, effettuando i dovuti approfondimenti diagnostici.
Dalle perizie, in particolare, emerge che la patologia riportata dal signor A. era di tipo fulminante, ma non viene chiarito quali fossero gli approfondimenti diagnostici specifici che i medici imputati avrebbero dovuto adottare e se tali accertamenti, in caso di patologia fulminante, avrebbero o meno evitato il decesso del paziente.
Facendo applicazione dei principi sulla colpa sinora descritti, i medici dovrebbero andare assolti perchè sussiste quello che abbiamo definito come ragionevole dubbio sulla loro colpevolezza e sul fatto che se fossero/non fossero intervenuti in tempo il paziente sarebbe/non sarebbe morto.
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La sentenza: assoluzione per prescrizione, ma resta il danno civile
Il processo penale, che sarebbe stato interessante portare a termine per comprendere se, effettivamente, dagli atti del giudizio vi fosse il nesso causale tra la morte del paziente A. e le presunte omissioni diagnostiche dei medici imputati, si è concluso con l’assoluzione dei pazienti per intervenuta estinzione del reato per prescrizione (la morte del signor A. risale a più di dieci anni fa).
Tale esito, tuttavia, non ha lasciato esenti gli imputati dalle conseguenze civili delle loro condotte, tant’è che la Corte di Cassazione, nel valutare il caso, ha rimesso le parti dinanzi al giudice civile competente per valutare la sussistenza di un’eventuale responsabilità di natura civile in capo agli imputati.
Il calvario giudiziario di questi medici, che comunque già pagano lo scotto morale e professionale di non essere riusciti a salvare una giovane vita, non è ancora terminato.