Il Tribunale di Roma condanna l’azienda ospedaliera per il mancato conferimento dell’incarico ai dirigenti medici
10/08/2021
Alcuni medici dipendenti di un’azienda ospedaliera romana con inquadramento dirigenziale hanno convenuto in giudizio il datore di lavoro reclamando il pagamento della retribuzione di posizione per gli incarichi svolti e, in forza delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva applicabile, il conferimento formale di incarico dirigenziale per i periodi in cui non avevano ricevuto incarichi, oltre alla liquidazione del danno non patrimoniale per la condotta illegittima tenuta dal datore di lavoro.
Il Tribunale di Roma, Sez. lavoro 3141/21 ha riconosciuto non solo il diritto al conferimento formale dell’incarico, ma la liquidazione dei danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza della condotta inadempiente dell’amministrazione sanitaria.
Prescrizione decennale
Il Tribunale ha innanzitutto precisato che, trattandosi di questioni attinenti l’adempimento di obbligazioni derivanti dal contratto, trova applicazione la prescrizione decennale prevista per la responsabilità negoziale, anziché quella quinquennale invocata dall’azienda ospedaliera.
Conferimento dell’incarico ex d.lgs. 502/92 e 165/91
E’ stato riconosciuto il diritto dei dirigenti medici al conferimento del relativo incarico, come previsto dall’art. 15 ter, comma 4, del D. Lgs. n. 502/92 e dall’art. 19 del D. Lgs. n. 165/01 per il quale: “I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali”.
Retribuzione dell’incarico e danno non patrimoniale
Dunque, dopo aver affermato il diritto al conferimento dell’incarico, il Tribunale ha definito l’attribuzione della retribuzione di posizione (composta da una parte fissa ed una variabile, dovuta per 13 mensilità) che “rappresenta una componente fondamentale del trattamento economico dei dirigenti medici, strettamente collegato, in relazione alla graduazione delle funzioni ex art. 51, comma 3, del CCNL del 5 dicembre 1996, all’incarico conferito”. A tale riconoscimento deve essere aggiunto quello del danno non patrimoniale calcolato nella misura del 30% rispetto al danno patrimoniale riconosciuto.
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