Animali da compagnia in viaggio: responsabilità e compiti del veterinario

Microchip, vaccinazioni, passaporti, test anticorpali e controlli sanitari: dietro ogni movimento transfrontaliero c’è una complessa rete normativa. Questa guida operativa per i medici veterinari affronta tutte le fasi del processo, dalle autorizzazioni all’ingresso in Italia alla gestione clinica, con particolare attenzione alle adozioni internazionali e alla prevenzione del traffico illecito.

Sommario

  1. Quadro normativo di riferimento
  2. Ingressi da Paesi dell’Unione Europea
  3. Ingressi da Paesi Terzi
  4. Adozioni internazionali: criticità e obblighi
  5. Controlli sanitari animali e quarantena
  6. Registrazione e gestione post-ingresso animali

Il movimento transfrontaliero di animali da compagnia è una realtà sempre più frequente: viaggi con i proprietari, adozioni internazionali, trasferimenti familiari o, in alcuni casi, traffico illegale. In tutti questi contesti, il ruolo del medico veterinario è centrale: dalla consulenza preventiva, al controllo documentale, fino alla gestione clinica e alla segnalazione di eventuali irregolarità.

L’ingresso legale di un animale in Italia è subordinato a precise normative europee e nazionali, nate con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica veterinaria, prevenire la diffusione di zoonosi – in particolare la rabbia – e garantire il benessere degli animali durante il trasporto.

Questa guida fornisce un approfondimento normativo e pratico pensato per i professionisti del settore.

Quadro normativo di riferimento

Le normative principali che regolano l’introduzione in Italia di animali da compagnia (in particolare cani, gatti e furetti) sono:

  • Regolamento (UE) 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia
  • Regolamento (UE) 577/2013, che stabilisce i modelli per la documentazione sanitaria (certificati e passaporti)
  • Regolamento delegato (UE) 2019/2035 per le condizioni applicative specifiche
  • Ordinanze nazionali e Circolari ministeriali del Ministero della Salute
  • Codice Penale e Legge 189/2004 in materia di maltrattamento e traffico illecito

Il medico veterinario libero professionista e il veterinario ufficiale sono chiamati ad applicare tali norme sia nella pratica clinica quotidiana che nella cooperazione con le autorità sanitarie.

Ingressi da Paesi dell’Unione Europea

Per i movimenti non commerciali (cioè non legati a vendita, cessione o scambio economico), i requisiti principali per l’ingresso in Italia sono:

  • Identificazione elettronica tramite microchip (conformi agli standard ISO 11784/11785)
  • Passaporto europeo per animali da compagnia, compilato da un veterinario autorizzato nel Paese d’origine
  • Vaccinazione antirabbica valida, somministrata: dopo il compimento della dodicesima settimana di età; almeno 21 giorni prima del viaggio; da un veterinario accreditato

Esistono deroghe limitate per cuccioli di età inferiore a 12 settimane non ancora vaccinati, a condizione che viaggino con la madre (vaccinata e identificata) oppure che sia disponibile una dichiarazione veterinaria che attesti l’assenza di contatti con fauna potenzialmente infetta.

Il numero massimo di animali da compagnia ammesso in un singolo viaggio senza scopi commerciali è cinque. L’ingresso deve avvenire al seguito del proprietario o di una persona delegata, con un vincolo di vicinanza temporale (entro 5 giorni).

Ingressi da Paesi Terzi

Il quadro si complica con l’ingresso da Paesi extra-UE, per i quali l’Italia applica una distinzione tra Stati a rischio controllato e Stati ad alto rischio per la rabbia.

Paesi a rischio controllato (come Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia)

Requisiti:

  • Microchip
  • Certificato sanitario rilasciato da un'autorità competente estera (secondo l’allegato IV del Reg. 577/2013)
  • Vaccinazione antirabbica valida

In questo caso non è richiesto il test anticorpale per la rabbia, ma è comunque necessario rispettare la validità della vaccinazione.

Paesi ad alto rischio per la rabbia (come Marocco, Serbia, Turchia, India)

Requisiti aggiuntivi:

  • Vaccinazione antirabbica valida
  • Test sierologico per la rabbia (titolo anticorpale ≥ 0,5 UI/ml), eseguito: almeno 30 giorni dopo la vaccinazione; in un laboratorio autorizzato dall’Unione Europea; con un’attesa obbligatoria di 90 giorni dalla data del prelievo prima dell’ingresso

L’ingresso di cuccioli non vaccinati da questi Paesi non è consentito in alcun caso.

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Adozioni internazionali: criticità e obblighi

Negli ultimi anni si è assistito a un incremento delle adozioni da Paesi dell’Est Europa, del Nord Africa e, più recentemente, da zone colpite da conflitti come l’Ucraina. Sebbene l’intento etico sia spesso encomiabile, le modalità di importazione non sono sempre conformi alle normative.

Il medico veterinario è chiamato a una particolare attenzione in questi casi, verificando:

  • Documentazione sanitaria (vaccinazioni, certificati, test anticorpali)
  • Corretta identificazione e registrazione del microchip
  • Stato clinico generale e presenza di patologie infettive (leishmaniosi, parvovirosi, ehrlichiosi, cimurro)

In caso di documentazione sospetta o mancante, è doverosa la segnalazione al Servizio Veterinario dell’ASL. È inoltre obbligatorio iscrivere l’animale all’anagrafe canina entro 30 giorni dall’arrivo.

Controlli sanitari animali e quarantena

Gli animali provenienti da Paesi terzi devono entrare in Italia attraverso punti autorizzati (Posti di Controllo Frontaliero) dove possono essere sottoposti a controlli sanitari da parte degli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) o dai Posti di Ispezione Frontaliera (PCF).

Se i requisiti sanitari non sono rispettati o se l’animale manifesta sintomi sospetti, può essere disposta la:

  • quarantena in strutture autorizzate
  • restituzione al Paese d’origine
  • confisca
  • in alcuni casi, la soppressione, se previsto dalla normativa nazionale

Registrazione e gestione post-ingresso animali

Una volta entrato legalmente in Italia, l’animale deve essere:

  • iscritto all’anagrafe canina della regione di residenza
  • sottoposto a visita clinica da parte di un medico veterinario libero professionista
  • dotato, se privo, di passaporto europeo (che può essere rilasciato dopo la regolarizzazione vaccinale)

Per gli animali destinati a successive cessioni o movimentazioni commerciali, è obbligatorio rispettare anche le norme sul trasporto di animali da compagnia a fini commerciali (Reg. UE 1/2005) e la registrazione sul sistema TRACES da parte degli operatori coinvolti.

L’ingresso di animali da compagnia dall’estero è un’operazione complessa, che richiede competenza tecnica, conoscenza della normativa e attenzione clinica. Il veterinario è figura cardine nel garantire la sicurezza dei movimenti, la protezione della salute pubblica e il benessere animale. Una corretta consulenza preventiva può evitare irregolarità, responsabilità professionali e complicazioni sanitarie.

Di: Cristina Saja, giornalista e avvocato

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