Il Bonus TARI è un’agevolazione sulla tassa rifiuti (TARI) pensata per alleviare il peso economico del tributo sui soggetti più fragili e su particolari categorie di utenti. Si tratta di uno sconto sul costo annuale della TARI, introdotto nel quadro normativo nazionale per perseguire finalità di carattere sociale e di equità. In questo articolo analizziamo il quadro normativo di riferimento, i beneficiari e i requisiti per ottenere il Bonus TARI, le modalità di accesso (automatico o a domanda), nonché le differenze applicative e interpretative riscontrate nella prassi dei Comuni italiani.
Quadro normativo nazionale del Bonus TARI
La Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata istituita a livello nazionale dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC). Questa norma ha unificato i prelievi sui rifiuti sostituendo i precedenti tributi (TARSU, TIA, TARES) e fissando principi fondamentali sul funzionamento della TARI. In particolare, l’art. 1 comma 654 della legge 147/2013 stabilisce che il prelievo TARI (o tariffa corrispettiva) deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Tale principio di full cost recovery implica che ogni riduzione di gettito deve trovare adeguata copertura finanziaria, per non minare l’equilibrio economico del servizio.
La stessa legge 147/2013, tuttavia, prevede la possibilità di agevolazioni e esenzioni. Alcune sono “riduzioni tipiche” previste espressamente dalla normativa e connesse a un minore utilizzo del servizio (ad esempio: riduzioni per mancato svolgimento del servizio in alcune zone, per zone non servite o difficilmente raggiungibili, per avvio a riciclo di rifiuti speciali assimilati, ecc., oltre a riduzioni facoltative per specifiche situazioni come abitazioni con unico occupante, uso stagionale, residenti all’estero per lunghi periodi, ecc.). Queste riduzioni “tipiche” seguono criteri prestabiliti dalla legge (art. 1 commi 656-657 e 659 L.147/2013) e il loro onere può essere ripartito sulla generalità degli utenti, essendo giustificate da una minore produzione di rifiuti o da minor fruizione del servizio.
Accanto a queste, il comma 660 della legge 147/2013 introduce la possibilità per i Comuni di deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” – spesso dette agevolazioni atipiche – non direttamente legate alla quantità di rifiuti prodotti ma a finalità sociali o di altro interesse pubblico. Un tipico esempio di riduzione atipica è proprio quella basata sull’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) delle famiglie, per sostenere i nuclei in condizioni di disagio economico. La legge prevede però che queste agevolazioni aggiuntive debbano essere finanziate dalla fiscalità generale del Comune e non tramite aumenti tariffari sugli altri utenti. In altre parole, il Comune che concede sconti TARI per motivi sociali (non connessi a minori costi del servizio) deve coprirne l’onere con proprie risorse di bilancio (ad esempio trasferimenti o entrate tributarie generali), evitando di violare il principio “chi inquina paga” con sovraccarichi sugli altri contribuenti.
Nel corso degli anni, vari interventi normativi hanno inciso sulla disciplina della TARI e delle relative agevolazioni. Un passaggio cruciale per l’istituzione di un Bonus TARI a livello nazionale è stato l’art. 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 (decreto fiscale 2020, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157). Tale disposizione ha posto le basi normative per un “bonus sociale” relativo ai rifiuti, analogo a quelli già esistenti per energia elettrica, gas e servizio idrico. In attuazione di questa norma primaria, è stato emanato il D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, che ha definito i principi e criteri per le agevolazioni tariffarie a favore degli utenti domestici in condizioni di disagio socio-economico (il cosiddetto Bonus sociale per i rifiuti). Il DPCM, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025, ha fissato la misura dello sconto e le condizioni per beneficiarne, demandando all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di stabilire le modalità applicative operative entro 4 mesi.
Va ricordato che ARERA – cui la legge ha attribuito dal 2018 competenze regolatorie anche nel settore dei rifiuti urbani – ha il ruolo di garantire una disciplina tariffaria uniforme e tutele per gli utenti in condizioni di disagio. ARERA è intervenuta con una serie di provvedimenti: dopo consultazioni e delibere preparatorie nel 2021 e 2025, l’Autorità ha approvato la Delibera 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/rif, che costituisce il testo unico delle modalità applicative del Bonus sociale rifiuti. Questo provvedimento dà attuazione concreta al DPCM 24/2025 e all’art. 57-bis del DL 124/2019, disciplinando in dettaglio l’erogazione del bonus agli aventi diritto e apportando le necessarie modifiche alla regolazione vigente di ARERA in materia di tariffa rifiuti.
Secondo quanto previsto dal DPCM e confermato dalla delibera ARERA, l’agevolazione consiste in uno sconto pari al 25% dell’importo dovuto a titolo di TARI (o tariffa corrispettiva) dal nucleo familiare beneficiario. Tale riduzione del 25% è stata ritenuta un livello congruo di sostegno e si cumula con gli altri bonus sociali (luce, gas, acqua) già attivi per le famiglie svantaggiate. La delibera ARERA ha inoltre istituito una specifica componente tariffaria perequativa nazionale (denominata UR3a) pari a 6 euro per utenza domestica e non domestica, destinata a finanziare il bonus sociale rifiuti tramite un conto gestito dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). In questo modo, il costo dell’agevolazione viene ripartito sull’intera platea degli utenti a livello nazionale, analogamente a quanto avviene per i bonus energetici, evitando di gravare i bilanci dei singoli Comuni. L’inserimento della componente UR3a in bolletta TARI/Tariffa rifiuti decorre dal 2025, sebbene – come vedremo – l’effettiva erogazione dello sconto alle famiglie avverrà a partire dal 2026 per ragioni tecnico-operative.
Beneficiari e requisiti di ammissibilità
Vediamo ora a chi spetta concretamente il Bonus TARI e con quali requisiti. L’agevolazione è rivolta esclusivamente alle utenze domestiche, cioè alle famiglie e persone fisiche titolari di un’utenza TARI relativa all’abitazione di residenza. I beneficiari sono individuati in base alla condizione economica del nucleo familiare, misurata tramite l’indicatore ISEE. In particolare, hanno diritto al Bonus TARI i nuclei familiari che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- Indicatore ISEE non superiore a €9.530 (valore soglia ordinario per l’accesso al bonus).
- Oppure, in caso di famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico), ISEE non superiore a €20.000.
Queste soglie allineano il Bonus TARI ai parametri già in uso per i bonus elettrico, gas e idrico a sostegno delle famiglie in disagio economico. È importante notare che occorre disporre di un ISEE in corso di validità: quindi il nucleo interessato deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS nell’anno di riferimento, ottenendo l’attestazione ISEE sotto le soglie prefissate. Non vi sono ulteriori requisiti soggettivi specifici: conta il valore ISEE complessivo familiare, indipendentemente dalla composizione (salvo l’innalzamento della soglia per nuclei con 4 o più figli).
Ricapitolando, il Bonus TARI spetta di diritto alle famiglie a basso reddito rientranti nei limiti sopra indicati. Si stima che la platea potenziale sia di circa 4 milioni di nuclei familiari in tutta Italia. L’agevolazione non riguarda invece, allo stato attuale, le utenze domestiche con ISEE superiore a €9.530 (salvo diversa decisione del Comune di residenza, che potrebbe eventualmente prevedere riduzioni aggiuntive su fasce ISEE più elevate con risorse proprie) né, come vedremo, le utenze non domestiche.
Va sottolineato che il Bonus TARI non è cumulabile con sé stesso: se più persone coabitano nella stessa utenza domestica TARI, conta l’ISEE familiare unico. Inoltre, il bonus si applica una sola volta per nucleo familiare e per anno di imposta sui rifiuti. Nel caso di famiglie che cambino residenza o Comune a metà anno, occorrerà verificare le modalità con cui sarà riconosciuto lo sconto (probabilmente in misura proporzionale al periodo e suddiviso tra i Comuni interessati, in base a future disposizioni attuative di ARERA).
Utenze non domestiche e altre agevolazioni
Per le utenze non domestiche (imprese, attività commerciali, artigianali, industriali, uffici, enti, etc.), non è previsto un “Bonus TARI” sociale nazionale strutturale analogo a quello per le famiglie. La normativa vigente concentra il sostegno generalizzato sui nuclei familiari in difficoltà economica, mentre per le attività economiche opera il principio ordinario in base al quale la tassa rifiuti è dovuta integralmente a copertura dei costi, salvo riduzioni legate all’effettiva produzione di rifiuti o a circostanze particolari.
Ciò non significa che le utenze non domestiche siano escluse da qualsiasi agevolazione, ma tali riduzioni per le imprese/enti seguono logiche diverse. In particolare, ricordiamo alcune forme di agevolazione applicabili alle utenze non domestiche:
- Esclusione per rifiuti speciali avviati a smaltimento autonomo: l’art. 1 comma 649 della legge 147/2013 già prevede che, se un’utenza non domestica produce rifiuti speciali non assimilati o pericolosi e li avvia a recupero/smaltimento in proprio, può ottenere l’esclusione dalla TARI per la quantità di rifiuti avviati al riciclo. Ad esempio, un’industria che dimostra di aver smaltito tramite ditte autorizzate i propri scarti di produzione (rifiuti speciali) non pagherà la quota variabile TARI su quei quantitativi. Questo principio è volto a evitare doppia imposizione quando il servizio pubblico non gestisce quei rifiuti. Su tali aspetti si è avuta anche giurisprudenza: la Corte di Cassazione ha chiarito che l’esenzione per rifiuti speciali si applica alle superfici dove avviene la produzione industriale (mentre restano soggette a TARI le aree accessorie come uffici, mense, depositi), in linea con le novità introdotte dal d.lgs. 116/2020 in materia di classificazione dei rifiuti aziendali.
- Riduzioni per minore produzione di rifiuti o utilizzo parziale del servizio: rientrano nelle riduzioni “tipiche” previste dalla legge e dalla regolamentazione locale. Ad esempio, se un’attività è stagionale (opera solo alcuni mesi all’anno) può ottenere uno sconto proporzionale sul periodo di chiusura; oppure attività ubicate in zone non servite direttamente dalla raccolta porta a porta possono avere una riduzione (di solito sulla parte variabile) a fronte del minor servizio. Anche il mancato svolgimento temporaneo del servizio (es. sospensione per cause di forza maggiore in certe zone) dà diritto a riduzioni automatiche. Queste fattispecie, previste dai commi 656 e 657 della L.147/2013, sono generalmente disciplinate nei regolamenti comunali TARI con l’indicazione delle percentuali di sconto applicabili caso per caso.
- Agevolazioni straordinarie per eventi eccezionali: il Governo può intervenire con misure ad hoc in situazioni di crisi generalizzate. Un esempio recente è il sostegno durante l’emergenza Covid-19: l’ 6 del DL 25 maggio 2021 n. 73 (decreto "Sostegni-bis") ha istituito un fondo statale di 600 milioni di euro per permettere ai Comuni di concedere riduzioni TARI alle attività economiche colpite da chiusure obbligatorie o restrizioni anti-pandemia. In pratica, per l’anno 2021 molte imprese (ristoranti, bar, palestre, negozi ecc. costretti a chiudere) hanno beneficiato di uno sconto straordinario sulla TARI finanziato dallo Stato, in alcuni casi pari a una percentuale significativa (fino all’azzeramento della quota variabile per i mesi di chiusura). La norma prevedeva che tali riduzioni non potessero tradursi in oneri aggiuntivi per gli altri utenti, né compromettere la copertura dei costi, dovendo il Comune eventualmente integrare con risorse proprie oltre il fondo statale se necessario. Questo è un esempio di “bonus TARI” emergenziale e a domanda, attivato su presentazione di comunicazione da parte delle aziende interessate (come consentito dal comma 4 dell’art. 6 DL 73/2021).
- Incentivi ambientali (compostaggio domestico e simili): pur non trattandosi di agevolazioni sociali, vale la pena menzionare che normative recenti promuovono riduzioni tariffarie per comportamenti virtuosi. Ad esempio, il d.lgs. 116/2020 (come integrato dal correttivo del 2022) ha introdotto una riduzione obbligatoria per le utenze (domestiche e non) che effettuano il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell’ottica di premiare la minor produzione di rifiuto umido conferito al servizio pubblico. Tali sconti “ecologici” rientrano nelle politiche di prevenzione rifiuti e sono generalmente disciplinati a livello comunale.
In sintesi, le utenze non domestiche non fruiscono di un Bonus TARI sociale generalizzato: eventuali agevolazioni dipendono da circostanze oggettive (ridotto utilizzo del servizio, auto-smaltimento di parte dei rifiuti) o da interventi normativi specifici (es. emergenze). Rimane comunque facoltà di ogni Comune, nell’ambito del comma 660 L.147/2013, introdurre esenzioni/riduzioni ulteriori per categorie economiche in difficoltà, purché finanziate da risorse di bilancio del Comune stesso. Ad esempio, un Comune potrebbe deliberare autonomamente uno sgravio TARI per nuove imprese o per enti non profit sul proprio territorio, caricandone l’onere sul bilancio comunale (con attenzione però alla normativa sugli aiuti di Stato in caso di vantaggi selettivi ad imprese).
Modalità di accesso al Bonus TARI: automatico o a domanda?
Un aspetto cruciale per il cittadino e per i professionisti è capire come ottenere concretamente il Bonus TARI. La normativa nazionale e la regolazione ARERA hanno disegnato un meccanismo orientato alla semplificazione massima per l’utente domestico, prevedendo l’automatismo dell’erogazione. Ciò significa che il Bonus TARI sarà riconosciuto in modo automatico, senza necessità di presentare una domanda specifica o un’istanza al Comune, a tutti i nuclei familiari aventi diritto in base all’ISEE.
Il funzionamento ricalca quello dei bonus bollette luce, gas e acqua: il cittadino deve unicamente assicurarsi di aver richiesto l’ISEE ogni anno e, se il valore rientra nelle soglie, l’informazione verrà trasmessa tramite l’INPS e il Sistema SGAte (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche, gestito da Acquirente Unico) agli enti competenti. In concreto, quando il sistema sarà a regime, gli avvisi di pagamento TARI emessi dal Comune (o dal gestore del servizio rifiuti) indicheranno già lo sconto del 25% applicato per gli utenti aventi diritto, oppure il bonus verrà riconosciuto tramite compensazione/rimborso sull’avviso successivo. L’utente finale non dovrà quindi attivarsi con richieste: basterà aver presentato la DSU per l’ISEE e risultare in condizione economica idonea.
Tuttavia, occorre evidenziare che l’entrata in operatività effettiva del Bonus TARI ha subito un differimento temporale. Il DPCM lo prevedeva a partire dal 2025, ma a causa di vari problemi attuativi (tempi ristretti per adeguare i sistemi informativi comunali, necessità di definire flussi di dati tra INPS, ARERA, CSEA e gestori, coperture finanziarie, ecc.), l’ARERA – anche su sollecitazione di ANCI/IFEL – ha deciso di posticipare l’applicazione pratica al 2026. In altre parole, nel corso del 2025 i Comuni hanno iniziato a inserire la componente tariffaria perequativa (i famosi 6 euro per utenza) per accumulare le risorse, ma lo sconto del 25% verrà erogato per la prima volta nei primi mesi del 2026, con riferimento alla TARI dovuta per l’anno 2025. ARERA ha chiarito infatti che, dato che la quantificazione della TARI avviene su base annuale ex post e l’ISEE può essere richiesto in qualsiasi momento dell’anno, i dati necessari per applicare lo sconto di regola saranno disponibili solo nell’anno successivo a quello di riferimento. Di conseguenza, nel 2026 verrà applicato il bonus ai nuclei che hanno ottenuto un ISEE sotto soglia nel 2025, recuperando in bolletta quanto pagato in più nell’anno precedente. Questo meccanismo “a consuntivo” assicura che tutti i potenziali beneficiari siano intercettati, ma comporta un certo sfasamento temporale tra l’anno di competenza ISEE e l’anno di godimento effettivo del bonus.
Nel periodo transitorio (2025), data l’impossibilità tecnica di riconoscere immediatamente l’agevolazione in bolletta, si è discusso se prevedere una modalità a domanda in via eccezionale. La delibera ARERA n. 355/2025, nel disciplinare i casi particolari, ha lasciato aperta la possibilità che – qualora in sede di prima applicazione non fosse stato possibile raggiungere tutti gli aventi diritto automaticamente – si potesse ricorrere a procedure su richiesta per il recupero del bonus spettante. IFEL nelle sue osservazioni aveva evidenziato l’importanza di stabilire con chiarezza se l’erogazione dovesse essere automatica o su richiesta in fase transitoria, e le modalità dei conguagli necessari. Alla fine, la strategia adottata è stata quella di attendere il 2026 con l’automatismo, evitando di costringere cittadini e uffici comunali a una gestione manuale nell’immediato, che avrebbe potuto generare confusione.
Per il cittadino, quindi, il messaggio principale è: verificare annualmente la propria attestazione ISEE. Se rientra nelle soglie indicate, il bonus verrà applicato d’ufficio. Non bisogna presentare domande al Comune (a differenza di passate iniziative locali dove occorreva presentare l’ISEE in Comune per ottenere uno sgravio). Il Comune e il gestore incroceranno i dati ricevuti da INPS tramite il sistema nazionale e provvederanno a calcolare la riduzione. È comunque consigliabile, nel primo anno di attuazione, informarsi presso il proprio Comune sulle tempistiche di emissione della bolletta TARI 2025/2026: come segnalato da ANCI, molti enti potrebbero emettere gli avvisi in ritardo o in due tranche (una quota ordinaria e un conguaglio successivo) proprio per gestire l’introduzione del bonus. Ad esempio alcuni Comuni potrebbero inviare nel 2025 una bolletta TARI senza considerare il bonus (per rispettare i tempi di bilancio) e poi riconoscere a inizio 2026 uno sconto/accredito del 25% spettante, oppure viceversa far pagare il 75% e poi chiedere il saldo se l’ISEE risulta superiore. L’utente dovrà fare attenzione alle comunicazioni al riguardo.
In alcuni casi particolari (ad es. utenze domestiche non residenti ma comunque in difficoltà, oppure convivenze anagrafiche, ecc.), potrebbero sorgere dubbi sull’applicazione automatica. Il DPCM 24/2025 si riferisce ai “nuclei familiari” ISEE, dunque il bonus spetta solo per l’abitazione di residenza del nucleo (dove si ha stato di famiglia anagrafico e DSU presentata). Una famiglia che abbia seconde case non beneficia del bonus su quelle ulteriori utenze. Allo stesso modo, un anziano in casa di riposo o un soggetto senza fissa dimora (quindi non intestatario di un’utenza TARI domestica) non riceverà direttamente il bonus, salvo eventuali interventi comunali specifici (es. alcuni Comuni hanno esenzioni TARI per case disabitate da anziani ricoverati, ecc., ma sono misure locali). Per i condomini con unica utenza centralizzata, il bonus dovrebbe essere riconosciuto pro-quota ai singoli aventi diritto residenti, mediante meccanismi che ARERA ha definito nei flussi informativi: in pratica SGATE comunicherà quali utenti nell’utenza aggregata hanno diritto e al gestore verrà compensata la parte di tariffa relativa.
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Esempi pratici di applicazione del Bonus TARI
Per comprendere meglio il funzionamento dell’agevolazione, riportiamo alcuni esempi pratici e casi d’uso, sia per utenze domestiche sia per non domestiche:
- Esempio 1 (Famiglia con ISEE sotto soglia): Il sig. Rossi ha un nucleo familiare di 3 persone con ISEE 2025 pari a €500. La famiglia risiede in un appartamento di 100 mq nello stesso Comune. La TARI annua dovuta (calcolata in base al regolamento comunale, considerando superfici e componenti) sarebbe €300. Essendo il loro ISEE sotto €9.530, la famiglia ha diritto al Bonus TARI del 25%. In pratica, pagherà solo €225 invece di €300, ottenendo uno sconto di €75. Se il Comune ha già integrato il processo automatico, l’avviso di pagamento riporterà direttamente l’importo scontato; altrimenti, il sig. Rossi pagherà €300 nel 2025 ma riceverà un accredito/compensazione di €75 nel 2026 a titolo di bonus spettante per l’anno precedente. Nel frattempo, tutti gli utenti (incluso il sig. Rossi stesso e gli altri contribuenti del Comune) avranno contribuito con €6 ciascuno tramite la componente UR3a per finanziare il sistema di bonus.
- Esempio 2 (Famiglia numerosa con ISEE medio-basso): La famiglia Verdi è composta da 6 persone (genitori e 4 figli). Il loro ISEE è €18.000 annui. Grazie alla presenza di almeno 4 figli a carico, la soglia di accesso al bonus per loro è elevata a €000, quindi sono beneficiari. Supponiamo che la loro TARI, avendo un’abitazione più grande, ammonti a €400 annui. Avranno diritto a uno sconto di €100, pagando di fatto €300. Anche in questo caso lo sconto sarà automatico; qualora per ragioni di tempistica non fosse applicato subito, il Comune potrebbe emettere un secondo avviso di conguaglio negativo (rimborso) o compensare l’importo sui pagamenti successivi.
- Esempio 3 (Utenza non domestica con auto-smaltimento): La società Alfa è un’azienda manifatturiera con uno stabilimento di produzione. Genera rifiuti speciali (scarti di lavorazione industriale) che affida a ditte autorizzate per lo smaltimento. Ai sensi della legge, non deve pagare la TARI sulle superfici adibite a produzione dove si originano tali rifiuti speciali, perché il servizio pubblico non se ne fa carico. La società presenta ogni anno al Comune la documentazione comprovante lo smaltimento avvenuto in proprio. Il Comune, nel calcolo TARI, esclude i mq del capannone produttivo e tassa solo uffici, mense, magazzini (dove si producono rifiuti urbani ordinari). In questo modo l’azienda ottiene un notevole risparmio e non paga due volte per gli stessi rifiuti. Non si tratta di un “bonus” sociale, ma di un’esenzione tecnica prevista dal regolamento (in attuazione del principio che evita la duplicità di prelievo).
- Esempio 4 (Differenze comunali su ISEE locali): Prima dell’introduzione del Bonus TARI nazionale, alcuni Comuni avevano già nei propri regolamenti TARI agevolazioni basate sull’ISEE. Ad esempio, il Comune X prevedeva uno sconto del 30% per famiglie con ISEE sotto €000, finanziato dal bilancio comunale, mentre il Comune Y non dava alcuna agevolazione ISEE. Con il nuovo bonus unificato, dal 2026 entrambe le famiglie di quei Comuni con ISEE basso otterranno almeno il 25% di sconto per legge. Il Comune X potrebbe decidere di mantenere un’ulteriore integrazione (ad esempio portare lo sconto totale al 30% o 40% per ISEE bassissimi) usando fondi propri, ma dovrà coordinarla col bonus nazionale. Il Comune Y invece dovrà iniziare ad applicare il bonus 25% secco. In fase transitoria 2025, il Comune X ha potuto continuare a dare il suo sconto locale (su domanda dei cittadini) in attesa del bonus nazionale, mentre il Comune Y magari ha scelto di non attivare nulla nel 2025 per poi adeguarsi nel 2026. Questi disallineamenti temporanei rientrano nelle differenze di prassi applicativa da un ente locale all’altro, ma andranno appianandosi con l’entrata a regime del sistema automatico.
Differenze interpretative e prassi applicativa nei Comuni
L’introduzione del Bonus TARI a livello nazionale ha rappresentato una novità di rilievo nel panorama dei tributi locali, e come spesso accade ha generato nelle fasi iniziali alcune incertezze interpretative e differenze applicative tra i Comuni. Analizziamo le principali questioni:
- Tempistiche di attuazione e bilanci comunali: Pubblicato il DPCM 24/2025 a marzo, i Comuni nel 2025 si sono trovati con i bilanci e le tariffe TARI già quasi definiti, dovendo integrare all’ultimo l’impatto del bonus. Molti enti locali avevano approvato le tariffe TARI 2025 entro i termini (fine aprile) senza poter tener conto pienamente del bonus (non essendo ancora note le modalità ARERA). ARERA con Delibera 133/2025 inizialmente aveva introdotto la componente di 6 €/utenza, ma rinviando i dettagli del bonus stesso a un successivo provvedimento. Di fronte a ciò, alcuni Comuni hanno prudentemente ritardato l’emissione degli avvisi TARI 2025 in attesa di chiarimenti (per evitare di dover fare conguagli dopo), mentre altri hanno emesso lo stesso le bollette secondo le tariffe standard, prevedendo poi di conguagliare nel 2026. Il Governo è intervenuto prorogando al 30 giugno 2025 il termine per approvare i Piani Economico-Finanziari e le tariffe TARI proprio per dare più tempo a gestire questa novità. Questa diversità di approccio ha creato una mappa a macchia di leopardo: cittadini di alcuni Comuni nel 2025 non hanno visto alcuno sconto immediato (ma lo avranno retroattivamente), altri Comuni hanno comunicato l’imminenza del bonus pur non applicandolo subito, altri ancora hanno assorbito la cosa nelle proprie agevolazioni esistenti.
- Regolamenti comunali TARI e interazione col bonus nazionale: la maggior parte dei Comuni dovrà aggiornare il proprio Regolamento TARI per recepire il bonus sociale rifiuti. Trattandosi di misura di legge sovraordinata, anche in assenza di modifica formale del regolamento locale, lo sconto si applica. Tuttavia, è buona prassi che i Comuni inseriscano una clausola nel regolamento indicando che “ai sensi del DPCM 24/2025 e della Delibera ARERA 355/2025, agli aventi diritto è riconosciuto d’ufficio il bonus sociale TARI pari al 25%...” e definendo eventualmente le procedure per casi particolari (es. come gestire l’eventuale richiesta di bonus tardiva se un cittadino non aveva l’ISEE disponibile in tempo, oppure come trattare le annualità pregresse). Alcuni Consigli Comunali hanno già deliberato tali modifiche nel 2025, altri lo faranno nel 2026. Una questione interpretativa emersa è se il Comune possa integrare o ampliare il bonus nazionale con fondi propri. La normativa non lo vieta: ad esempio un Comune potrebbe decidere che per ISEE fino a 5.000 euro lo sconto complessivo sia 50% (aggiungendo un 25% comunale al 25% nazionale). In tal caso, però, la parte aggiuntiva comunale deve seguire le regole del comma 660 L.147/2013, quindi essere finanziata dal bilancio comunale (non con la perequazione nazionale). Nella prassi alcuni Comuni stanno valutando tali misure integrative, mentre altri si atterranno al minimo previsto dalla legge.
- Automatismo e comunicazione agli utenti: Una sfida operativa è informare adeguatamente i cittadini sull’esistenza e il funzionamento del bonus. Poiché è automatico, c’è il rischio che passi inosservato (molti potrebbero non capire perché hanno uno sconto, o peggio alcuni potrebbero temere un errore in bolletta). IFEL ha raccomandato di accompagnare la bolletta con comunicazioni chiare ai beneficiari, magari inserendo una nota tipo “Bonus sociale rifiuti applicato: -25% (agevolazione ex DPCM 24/2025)”. I Comuni dovranno formare il personale dei front-office per rispondere alle domande dei contribuenti sul bonus. Inoltre, nel caso di mancata erogazione automatica per qualche ragione (ad esempio dati ISEE non reperiti in tempo), andrà spiegato come recuperarlo. ARERA ha previsto obblighi informativi per tutti i soggetti coinvolti, anche ai fini di monitorare che le somme stanziate arrivino effettivamente ai destinatari.
- Aspetti finanziari per il Comune: dal punto di vista del bilancio comunale, il bonus TARI nazionale è neutrale, poiché il gettito mancante verrà ristorato tramite il meccanismo perequativo. Tuttavia, ANCI ha espresso preoccupazione riguardo alla copertura degli oneri in caso di morosità: ARERA inizialmente aveva prospettato di calcolare i trasferimenti in base alla TARI “fatturata” (ossia tariffa applicata) e non a quella effettivamente riscossa. Ciò significa che se un beneficiario del bonus poi non paga la sua parte di TARI, il Comune rischia di anticipare comunque lo sconto. ANCI ha contestato questa impostazione, ritenendo che i conguagli perequativi dovrebbero tenere conto solo degli importi incassati, per non penalizzare i Comuni con alta evasione. La questione è tecnica ma importante: in sede applicativa ARERA potrebbe prevedere correttivi o fondi di compensazione per i crediti inesigibili, al fine di non far ricadere sui bilanci comunali oneri imprevisti (in assenza di una norma primaria specifica, imporre ai Comuni coperture di mancato incasso sarebbe lesivo della loro autonomia finanziaria, come rilevato da IFEL). Questo nodo interpretativo è ancora in via di definizione operativa.
- Controlli e abusi: essendo un’agevolazione su larga scala basata sull’ISEE, il sistema sfrutta controlli a monte (sull’ISEE stesso, che viene calcolato da INPS su dati ufficiali). I Comuni non dovranno verificare i requisiti economici (se ne occupa l’INPS), ma dovranno verificare l’esistenza dell’utenza TARI corrispondente al nucleo familiare beneficiario. Potrebbero presentarsi casi dubbi, ad esempio due nuclei distinti con stesso indirizzo o stesso cognome: il rischio di errori o furbetti sembra però limitato, poiché il bonus segue esattamente la struttura del nucleo ISEE e difficilmente può essere simulato in modo fraudolento senza false dichiarazioni reddituali (già sanzionate penalmente). È comunque possibile che ARERA e Guardia di Finanza effettuino controlli a campione sull’erogazione dei bonus, come già avviene per i bonus energia. Dal canto loro, i Comuni dovranno vigilare che eventuali riduzioni locali aggiuntive (fuori dal bonus nazionale) non creino sovrapposizioni o incoerenze, e rispettino i limiti normativi (ad esempio, se un Comune volesse esentare completamente certe categorie dovrà comunque garantire la copertura finanziaria integrale da bilancio).
In conclusione, il Bonus TARI rappresenta un importante strumento di equità fiscale nel settore dei rifiuti, frutto di un equilibrio tra norme statali, regolazione tecnica e prassi comunali. A livello nazionale, il quadro normativo (dalla legge 147/2013 al D.L. 124/2019, fino al DPCM 24/2025 e alle delibere ARERA) fornisce ora una base unitaria per garantire uno sconto del 25% automatico ai nuclei familiari economicamente disagiati. Questo intervento si inserisce nel più ampio disegno di tutela delle fasce deboli già perseguito con i bonus sulle utenze di luce, gas e acqua, estendendo il principio anche al servizio di gestione rifiuti urbani, essenziale per la vita quotidiana. Nel contempo, restano operative le altre forme di agevolazione TARI (tipiche e atipiche) per casistiche particolari, con la raccomandazione che ogni riduzione sia attuata in modo da non compromettere la sostenibilità finanziaria del servizio e nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e non discriminazione.
Dal punto di vista del cittadino e del professionista che lo assiste (CAF, commercialista, avvocato tributarista, ecc.), è fondamentale conoscere questi meccanismi per poter usufruire correttamente dei benefici o, nel caso di consulenti dei Comuni, per applicarli in maniera conforme alla legge. In pratica: le famiglie a basso reddito devono essere informate che hanno diritto a uno sconto sulla tassa rifiuti e che questo verrà applicato senza bisogno di domanda, a patto di aver aggiornato il proprio ISEE. Le imprese e gli altri enti, invece, dovrebbero essere consapevoli delle agevolazioni tecniche (esenzioni per auto-smaltimento, riduzioni per minore utilizzo del servizio) e delle eventuali misure comunali straordinarie in periodi di crisi. Solo con un’informazione chiara e un’applicazione uniforme si potrà raggiungere l’obiettivo di un sistema TARI più equo, sostenibile e socialmente sensibile, come auspicato dal legislatore e dagli operatori del settore.