Giungono quotidianamente segnalazioni e richieste di dirigenti medici, occupati full time e con contratto a tempo indeterminato nel pubblico impiego, a cui viene formalmente negata la concessione dell’aspettativa non retribuita per motivi di lavoro, venendo in taluni casi addirittura paventata dal personale amministrativo delle aziende, così da scongiurare finanche la stessa presentazione della relativa domanda da parte dell’interessato.
Rigetti ingiustificati e diritto soggettivo all’aspettativa non retribuita
Le motivazioni del rigetto si fondano, di norma, sulle carenze di organico riscontrate nel reparto, ovvero sull’impossibilità di rinvenire un sostituto del medico richiedente in tempi brevi, od ancora sull’aggravio di lavoro che, con l’improvvisa assenza di quest’ultimo, dovrebbe essere poi sostenuto dagli altri colleghi, mettendo a rischio la gestione stessa dei servizi essenziali forniti alla comunità.
A ciò si aggiunge, nella maggior parte dei casi esaminati dal team legale di Consulcesi & Partner, il convincimento - come vedremo erroneo – che, venendo in rilievo una libera scelta datoriale di natura tecnico-organizzativa, l’azienda possa esercitare il suo potere in modo del tutto discrezionale, negando il beneficio qualora lo ritenga contrario alla tutela dell’interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione.
Ma la giurisprudenza, soprattutto di merito, va da tempo ripetendo un’opinione completamente diversa e contrastante con questa impostazione ribadendo, come avvenuto recentemente con l’ordinanza del Tribunale di Brescia dello scorso 8 agosto, il pieno ed incondizionato diritto soggettivo del dirigente medico ad ottenere, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 10, comma 8, del CCNL 2004, il beneficio dell’aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell’anzianità.
L’inquadramento giuridico
Come anticipato, l’istituto dell’aspettativa viene regolato, per la dirigenza medica, dall’art. 10, comma 1 ed 8, del CCNL Integrativo dell’Area della Dirigenza Medico-Veterinaria 10 febbraio 2004, come novellato dall’art. 24, comma 13 del C.C.N.L., 3 novembre 2005, tuttora applicabile in assenza di specifiche previsioni presenti nei successivi contratti collettivi, oltre che in specifiche disposizioni di legge.
Questa norma disciplina 3 distinte situazioni:
1. Aspettativa non retribuita per motivi personali
Secondo il comma 1, al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che faccia formale e motivata richiesta l’Azienda può rispondere favorevolmente riconoscendo, compatibilmente con le esigenze di servizio, periodi di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
In questo caso, l’amministrazione non è tenuta alla concessione dell’aspettativa, potendola negare per ragioni di servizio.
2. Aspettativa non retribuita per gravi motivi di famiglia
La richiesta, in questo caso, viene presentata dall’interessato allegando documentazione idonea a dimostrare alla parte datoriale l’effettiva ricorrenza di gravi motivi personali o del proprio nucleo familiare, con riferimento alle casistiche descritte nel regolamento interministeriale n. 278/2000.
3. Aspettativa non retribuita per motivi di lavoro
Il successivo comma 8, lett. a) e b), stabilisce, invece, un vero e proprio diritto per il dirigente medico, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, ad ottenere un periodo di aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell’anzianità per tutta la durata del contratto di lavoro a termine, qualora venga assunto a tempo determinato presso la stessa o altra azienda, oppure ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diversa appartenenza.
L’orientamento della magistratura
Negli ultimi tempi, si registra il consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale (ex multis, Trib. Caltanissetta 15/04/2025, Ca Firenze n. 109/2024) che, con assoluta chiarezza argomentativa, va respingendo fermamente la tesi della discrezionalità amministrativa, ancora sostenuta dalle aziende sanitarie per giustificare i dinieghi opposti ai loro dirigenti medici, riconoscendo invece il pieno diritto di coloro, che si trovino nelle condizioni descritte dal richiamato comma 8, di vedersi assegnato il beneficio richiesto, peraltro in modo celere per consentigli di prendere servizio nell’ente di destinazione nel rispetto del termine concesso.
L’ultimo grido di Brescia
L’ultimo, in ordine di tempo, a pronunciarsi in questi termini è proprio il Tribunale di Brescia che, con l’ordinanza resa lo scorso 8/08, ha respinto ogni tentativo difensivo proposto dall’Azienda sanitaria, ritenendo illegittimo il diniego opposto per carenza di personale alla domanda di aspettativa, legittimamente presentata da un medico veterinario dipendente che, occupato con contratto a tempo indeterminato, full time ed esclusivo, l’aveva formalmente presentata per poter prendere servizio, per 6 mesi, presso altro distretto a seguito di un avviso pubblico straordinario a cui aveva partecipato, risultandone vincitore.
Presentato ricorso d’urgenza, il giudice emetteva provvedimento di accoglimento ritenendo condivisibile quell’orientamento che, nelle ipotesi descritte dall’art. 10, comma 8, C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria, vede l’attribuzione di un vero e proprio diritto soggettivo del richiedente alla concessione dell’aspettativa non retribuita, senza alcun potere discrezionale a favore della parte datoriale.
Verificata, in ogni caso, l’insussistenza delle ragioni organizzative sollevate dall’azienda, veniva quindi dichiarata l’illegittimità del provvedimento di diniego, con conseguente riconoscimento del richiesto beneficio a favore del ricorrente.
L’azienda decideva però di interporre reclamo, ribadendo in sostanza le medesime argomentazioni giuridiche e fattuali già esposte in precedenza, di talchè la questione veniva assurta alla decisione della camera di consiglio del medesimo Tribunale, che confermava la totale correttezza del provvedimento impugnato.
La motivazione
Ricondotta la questione alla scelta interpretativa afferente il contenuto dell’art. 10 del CCNL 8.06.2000, come sostituito dall’art. 24, comma 13 del CCNL del 3.11.2005, i giudici del reclamo hanno fermamente respinto la tesi che, ancora propugnata dall’azienda, voleva attribuita la più ampia discrezionalità amministrativa nella concessione del beneficio, condividendo espressamente l’opposta prospettazione fondata sul distinto tenore letterale con cui sono state regolate le diverse situazioni.
Di ciò si è detto pienamente persuaso il consiglio affermando, all’esito della lettura del succitato comma 8, che: “La specificità della disciplina, la sua regolamentazione in un comma separato e distinto, come l’assenza di qualsivoglia riferimento alla compatibilità “con le esigenze di servizio” menzionate al comma 1 depongono quindi nel senso di ritenere che le parti, per la loro pregnanza e specificità, abbiano voluto differenziare l’aspettava non retribuita per l’assunzione a tempo determinato presso altra amministrazione del dirigente, come quella per gravi e documentati motivi familiari, dall’aspettativa per motivi personali o familiari, facendola prevalere sulle esigenze aziendali e sottraendola al potere discrezionale dell’Azienda il cui sindacato è limitato alla sussistenza o meno di una delle condizioni indicate al comma 8 dell’art. 10 restando preclusa ogni valutazione di merito”.
La diversa formulazione del comma 1 (per cui i periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia “possono” essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio), rispetto a quella utilizzata nella redazione del comma 8 (per cui l’aspettativa “è” concessa), avvalora quindi la tesi per cui, in questo secondo caso, il richiedente è titolare di un vero e proprio diritto ad ottenere l’assenso dall’Azienda di appartenenza, così da poter prendere tempestivamente servizio presso altra struttura conformemente all’incarico ricevuto.
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La decisione finale
Richiamati a conforto i pareri, seppur non vincolanti, espressi da Aran e dagli organismi sindacali firmatari dell’accordo collettivo, pienamente concordi e coerenti con l’interpretazione di cui sopra, il Tribunale ha quindi ribadito il proprio convincimento a favore della ritenuta natura “vincolata” dell’aspettativa nel caso descritto dal medico dipendente siccome riferita, a differenza dell’ipotesi precedente, a “situazioni specifiche, legate a peculiari e gravi motivi familiari ovvero all’assunzione di incarichi a tempo determinato sempre nell’ambito dell’amministrazione, idonei ad accrescere il patrimonio professionale del dirigente e in quanto tali ritenute di per sé idonee a prevalere sugli interessi dell’Ente pubblico di appartenenza”.
Verificato pertanto il ricorrere dei requisiti lavorativi indicati dalla richiamata disposizione contrattuale, si è quindi confermata l’illegittimità del diniego opposto dall’amministrazione per mancanza di personale veterinario, non essendo neppure richiesto di approfondire o meno tale circostanza, dovendo necessariamente prevalere – secondo i magistrati bresciani – “nel bilanciamento degli interessi in gioco, il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuta l’aspettativa non retribuita richiesta ai sensi e per gli effetti di tale disposizione contrattuale, rispetto all’esigenze organizzative dell’amministrazione di appartenenza, non residuando in capo all’alcun margine di discrezionalità nella concessione del provvedimento richiesto”.
Il parere dell'esperto
Alla luce delle dirimenti considerazioni che precedono, così come avallata dalla più recente giurisprudenza di merito, appare quindi consigliabile a tutti coloro che si trovino a vivere una situazione analoga di rivolgersi al team di esperti legali di Consulcesi and Partners, per verificare approfonditamente l’eventuale illegittimità del diniego opposto dall’Azienda alla richiesta di concessione dell’aspettativa non retribuita per motivi di lavoro, così da attivare nell’immediatezza tutte le tutele, stragiudiziali ed eventualmente giudiziali, necessarie per rimuovere gli effetti del provvedimento ostativo, così da poter accedere all’opportunità lavorativa nel rispetto dei termini previsti senza patire alcun danno professionale ed economico.