La mobilità non azzera i diritti acquisiti: riaccreditate le ferie non godute pregresse

Con la sentenza n. 1100/25, la Sezione Lavoro del Tribunale di Catania ha riconosciuto al dirigente medico il diritto a vedersi riaccreditati dal nuovo datore di lavoro, a seguito di procedura di mobilità, i giorni di ferie non goduti accumulati durante il servizio alle dipendenze della vecchia amministrazione, confermando il principio, per cui la mobilità non produce alcun effetto novativo del rapporto, che pertanto continua mantenendo lo stesso contenuto.

Sommario

  1. Ferie non godute in caso di mobilità: il caso concreto esaminato dal tribunale di Catania
  2. La continuità del rapporto di lavoro nella mobilità
  3. Il parere dell’Aran sul trasferimento dei diritti
  4. La decisione del giudice e il principio di irrinunciabilità delle ferie

La questione del godimento delle ferie arretrare e della loro conseguente monetizzazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro costituisce ormai una vera piaga per il nostro servizio sanitario nazionale, come dimostrano le innumerevoli pronunce di condanna che, anche a seguito dei richiami pervenuti dalla CGUE, si susseguono senza sosta a favore dei professionisti della sanità. 

Questa situazione sta peraltro coinvolgendo, oltre ai dipendenti già cessati dal servizio per pensionamento, dimissioni od altre vicessitudini, anche coloro che, invece, sono stati interessati da procedure di mobilità e che, tuttora, risultano in servizio, ma con altro datore di lavoro. 

Infatti, al momento del trasferimento, costoro si sono spesso visti respingere sia la richiesta di monetizzazione inoltrata al datore di lavoro di provenienza per i giorni di ferie non goduti durante il corso del rapporto che, in alternativa, l’accreditamento degli stessi giorni da quella di destinazione. 

In questo modo si è generata una situazione davvero paradossale per cui, dall’opposta interpretazione fornita dai due enti pubblici, l’unico a rimetterci viene ad essere il lavoratore non potendo contare né sull’indennità sostitutiva delle ferie non fruite, né sulla possibilità di godere del diritto al riposo con il nuovo datore di lavoro. 

Ferie non godute in caso di mobilità: il caso concreto esaminato dal tribunale di Catania

Proprio di recente, la questione è stata affrontata dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Catania che, con sentenza n. 1100/25, ha risolto la controversia, consentendo al dirigente medico di non veder pregiudicati i suoi legittimi interessi. 

Nello specifico, il sanitario ricorrente affermava di aver prestato servizio, quale dirigente medico di Anestesia e Rianimazione per un certo numero di anni presso una struttura territoriale, disimpegnandosi nell’ultimo anno in comando presso altra realtà ospedaliera, dalla quale era stato poi assunto a tempo indeterminato a far data dal 1/10/2022. 

Verificato l’arretrato di ferie non godute, maturato nel corso del precedente rapporto di lavoro anche a causa delle difficoltà incontrate nella gestione della pandemia Covid, il medico richiedeva al nuovo datore di lavoro il riconoscimento dei giorni accumulati negli anni precedenti l’assunzione, ricevendo risposta positiva limitatamente ad un brevissimo periodo. 

Per il resto dei giorni, lo stesso sanitario avanzava richiesta di monetizzazione all’azienda di provenienza, ottenendo di tutta risposta l’invito a rivolgersi all’attuale datore di lavoro presso il quale avrebbe potuto godere del periodo di ferie maturato e non goduto. 

Generatasi questa situazione di completo impasse, il medico si risolveva a convenire in giudizio entrambe le strutture per veder tutelati i propri interessi, così da consentigli di godere delle ferie annuali arretrate ovvero, in difetto, di ottenerne la monetizzazione da chi di competenza. 

Leggi anche

La continuità del rapporto di lavoro nella mobilità

Ricostruita documentalmente la vicenda lavorativa del sanitario ricorrente, passato alle dipendenze dall’azienda destinataria dopo un primo periodo di comando a seguito di procedura di mobilità, il Giudice ha innanzitutto chiarito che questo istituto non comporta la novazione del rapporto di lavoro. 

In pratica, il rapporto di lavoro mantiene la sua naturale continuità trasferendosi, con tutto il suo contenuto, al nuovo datore di lavoro, che pertanto subentra al precedente nella medesima situazione, dovendo garantire il godimento al lavoratore – come si legge – “di tutti i diritti maturati presso il precedente datore di lavoro, compreso il diritto a fruire, presso la P.A. di destinazione, dei giorni di ferie maturati e non goduti presso la P.A. di provenienza”. 

Il parere dell’Aran sul trasferimento dei diritti

Proprio su questa specifica tematica, si è peraltro espresso l’Aran che, nel parere dell’11/09/2024, ha voluto spiegare che: “L’istituto della mobilità non determina la novazione del rapporto di lavoro e il rapporto precedente continua seppure con il mutamento del datore di lavoro. Esso si configura pertanto come cessione del contratto di lavoro. Ne consegue che le ferie residue non godute dal dipendente prima del trasferimento non possono essere oggetto di monetizzazione che può avere luogo solo in caso di cessazione dal rapporto di lavoro e in presenza dei casi residuali di cui alla legge n. 135/2012. Esse potranno semmai essere fruite presso la nuova amministrazione di destinazione, la quale potrebbe anche richiedere al dipendente, come condizione necessaria per la procedibilità della mobilità stessa, l’aver fruito nell’azienda di provenienza, di tutte le ferie maturate. 

La decisione del giudice e il principio di irrinunciabilità delle ferie

Esclusa la possibilità di accedere all’indennità economica sostitutiva, proprio in ragione della ritenuta persistenza del medesimo rapporto di lavoro che, pertanto, è transitato dalla prima azienda alla seconda senza alcuna interruzione, e ribadito il termine prescrizionale decennale del diritto alle ferie annuali retribuite, che però non ha mai iniziato a decorrere per lo stesso motivo, il Giudice ha quindi concluso sentenziando che, vista l’intervenuta cessione del contratto, il sanitario “ha portato con sé tutti i diritti maturati presso il precedente datore di lavoro, comprese le ferie”. 

Visto quanto sopra ed in ossequio al principio di irrinunciabilità del diritto alle ferie, si è quindi ricordato che, proprio in visto del rinvio dell’art. 31 del D.lgs. n. 165/2001 all’art. 2112 c.c., “in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”. 

A corollario di quanto sopra, ne è quindi seguita la condanna del nuovo datore di lavoro al riconoscimento dei giorni di ferie, rimasti non goduti con la precedente gestione aziendale, con conseguente riaccredito sul proprio cedolino ferie e relativo pagamento delle spese di giudizio sostenute. 

Di: Francesco Del Rio, avvocato

Argomenti correlati

News e approfondimenti che potrebbero interessarti

Vedi i contenuti

La soluzione digitale per i Professionisti Sanitari

Consulcesi Club

Contatti

Via G.Motta 6, Balerna CH
PEC: consulcesisa@legalmail.it

Social media