Il biologo e la responsabilità sanitaria: obblighi, rischi e tutele

Il biologo risponde dei danni cagionati nell’esercizio della professione: scopri le caratteristiche della responsabilità medica del biologo.

Il biologo è quel soggetto, iscritto al relativo albo previo conseguimento di idoneo titolo di studio, che svolge le seguenti attività professionali specifiche:

  1. classificazione e biologia degli animali e delle piante;
  2. valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante;
  3. problemi di genetica dell’uomo, degli animali e delle piante;
  4. identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell’uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
  5. controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
  6. identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
  7. analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);
  8. analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali
  9. funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.

L'elencazione di cui sopra, prevista dalla legge istitutiva della professione di biologo, non è limitativa dell'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti all'albo né va a pregiudicare quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti sanitari.

Le lauree che consentono l'accesso all'esame di stato per diventare biologo sono:

  • biologia (LM 6),
  • biotecnologie agrarie (LM 7),
  • biotecnologie industriali (LM 8),
  • biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM 9),
  • scienze della nutrizione umana (LM 61),
  • scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (LM 75).

Quando esercita la propria attività professionale, il biologo è obbligato ad agire nel rispetto dell'integrità dell'uomo, degli animali, dell'ambiente e della sua biodiversità, nel rispetto dei seguenti principi generali:

  • libertà,
  • giustizia,
  • oggettività,
  • buon senso,
  • responsabilità.

L'attività del biologo deve essere svolta nel rispetto dei principi di:

  1. a) lealtà e correttezza, sia nei confronti del proprio ordine professionale che dei colleghi, ma soprattutto dei clienti e dei terzi con cui entri in contatto,
  2. b) indipendenza, in quanto il biologo ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, difendendola da condizionamenti di qualunque natura,
  3. d) competenza e diligenza, avendo il biologo il divieto di accettare incarichi per i quali non abbia competenza e organizzazione adeguata, comunicando al cliente le circostanze che gli impediscono di accettare l'incarico e proponendo l'ausilio di un altro professionista,
  4. e) aggiornamento professionale, continuo e costante per migliorare le proprie competenze e adeguarle alle novità della professione,
  5. f) verità, tant'è che la produzione o la redazione di falsi in documenti, certificati e/o dichiarazioni costituisce – oltre che reato – anche illecito disciplinare sanzionabile dall'ordine di appartenenza.

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Il biologo e la responsabilità medica

L'attività professionale del biologo viene esercitata ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, come contratto d'opera, in quanto il biologo si obbliga a compiere, dietro un corrispettivo, la propria attività professionale nei confronti del cliente.

Il biologo è obbligato a svolgere l'incarico con la diligenza e la perizia richieste dalle norme regolatrici della professione, ed ha l'obbligo di informare il cliente, in maniera semplice e chiara, sugli elementi essenziali dell'incarico, del suo svolgimento e della sua evoluzione, ed in particolare:

  1. a) sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in tutti i profili connessi all'incarico affidatogli, proponendo – se del caso – soluzioni alternative,
  2. b) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi nello svolgimento dell'incarico.

L'attività professionale del biologo, al pari di qualunque attività sanitaria, è soggetta all'applicazione della Legge Gelli-Bianco sulla responsabilità professionale, che può essere sia di tipo civile (risarcimento del danno) che penale (reato).

Per comprendere il contenuto della legge Gelli Bianco il biologo, che può operare sia come dipendente di una struttura sia come professionista autonomo, deve conoscere la differenza tra i concetti di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, concetto fondamentale per suddividere l'onere probatorio tra il paziente e il biologo in un processo per malpractice:

  1. a) quando si parla di responsabilità contrattuale l’eventuale azione di risarcimento esperibile dal paziente si prescrive in dieci anni, il “debitore” (cioè il biologo) viene ritenuto presunto responsabile fino a prova contraria, ed ha l’onere di provare in giudizio la propria innocenza,
  2. b) nel caso di responsabilità extracontrattuale, invece, il paziente dovrà esercitare l’azione risarcitoria entro il termine di prescrizione di cinque anni, salvo che il fatto costituisca reato; l’onere di dimostrare che quello specifico danno subito sia effettivamente riconducibile a un preciso errore commesso dal debitore, questa volta, grava sul paziente danneggiato e non sul debitore (biologo).

La legge Gelli-Bianco distingue tra la responsabilità della struttura sanitaria e quella dell'esercente la professione sanitaria (medico, biologo, infermiere):

- la responsabilità della struttura sanitaria per l’opera svolta dall’esercente la professione sanitaria è di tipo contrattuale, conseguentemente sarà la struttura sanitaria a dover dimostrare l’assenza di colpa nell’esecuzione della prestazione sanitaria da parte del professionista, incombendo su di lei il cosiddetto onere della prova del contrario,

- la responsabilità del professionista sanitario (medico, biologo, infermiere) per la propria attività, invece, è extracontrattuale, pertanto l'onere della prova graverà sul paziente, che dovrà dimostrare che l'evento lamentato sia una diretta conseguenza della condotta del medico.

Sotto il profilo penalistico, la legge Gelli Bianco ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano  l’articolo 590 sexies del codice penale, in virtù del quale il professionista sanitario (medico, biologo, infermiere, ecc.) è chiamato a rispondere penalmente dell'evento lesione/morte del paziente solo in caso di colpa.

La pena prevista per questo tipo di reato è quantificabile, nel massimo, in cinque anni di reclusione.

Tuttavia, nel caso in cui il paziente sia morto o abbia riportato delle lesioni a causa di imperizia del medico, se questi ha rispettatole raccomandazioni previste dalle linee guida o – in mancanza – le buone pratiche clinico-assistenziali, la sua responsabilità penale è esclusa.

Le linee guida (LG) vengono pubblicate sul Sistema Nazionale per le linee guida (SNLG), e sono elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, da società scientifiche, da associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco ministeriale (è possibile consultarle sul sito www.iss.it).

Le buone pratiche clinico assistenziali vengono elaborate previa ricognizione della letteratura biomedica e delle buone pratiche, da parte del Centro nazionale per l'eccellenza clinica, la qualità e la sicurezza delle cure (CNEC).

Proprio per il rischio che deriva dalla sua attività professionale, il biologo è obbligato – sia dal Codice Deontologico che dalla legge Gelli Bianco) a porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell'esercizio della professione, mediante la stipula di idonea polizza assicurativa per i danni derivanti dalla professione.

Il biologo è obbligato a rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della sua polizza professionale (compagnia assicuratrice, numero di polizza, massimale e scadenza) e a comunicare ogni variazione successiva, pena l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Di: Manuela Calautti, avvocato

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