L’ECM (Educazione continua in medicina) è quel processo tramite cui il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale. Prendersi cura dei propri pazienti con un approccio sempre innovativo e con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, è un obbligo deontologico per il professionista sanitario. Il fine è sempre quello di fornire un’assistenza qualitativamente utile, raggiungibile tramite i corsi di formazione ECM, aggiornati costantemente da provider e fornitori.
L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al D.Lgs 502/1992 integrato dal D.Lgs 229/1999, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.
Dal 1° gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).
Attualmente, grazie alla delibera della Commissione Nazionale ECM del 3 luglio 2025, è possibile compensare automaticamente i crediti ECM in eccesso tra trienni passati e utilizzare i crediti maturati nel triennio 2023-2025 per regolarizzare eventuali debiti dei trienni precedenti, fino al 30 giugno 2026. Il Decreto Milleproroghe ha confermato e ufficializzato queste scadenze, garantendo ai professionisti la possibilità di completare gli obblighi formativi senza sanzioni.
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Come portare a termine il procedimento di spostamento crediti in autonomia? In questa guida tutto ciò che c'è da sapere sul tema per non trovarsi impreparati o non in regola con l'obbligo formativo del triennio in corso e di quelli passati.
Commissione nazionale ECM
La Commissione nazionale ECM ha la governance del sistema. Con il D.M. del 27 settembre 2022 è stata ricostituita “per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dall’Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, nonché dall’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, è ricostituita presso l’Agenzia per i servizi sanitari regionali la Commissione nazionale per la formazione continua”. Dura in carica tre anni dal suo insediamento.
Attualmente la presiede il ministro della Salute Orazio Schillaci, affiancato dai vicepresidenti Raffaele Donini (Coordinatore Commissione Salute) e Filippo Anelli (presidente FNOMCeO). All’interno i componenti vengono da Agenas, Conferenza Stato-Regioni, Ordini professionali e Ministero della Salute.
La Commissione definisce gli obiettivi formativi di interesse nazionale, i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per l’organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione delinea altresì i requisiti per l’accreditamento delle società scientifiche, nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
La Commissione, con la delibera del 3 luglio 2025, ha introdotto la possibilità di compensare automaticamente i crediti in eccesso tra i trienni passati e di premiare i professionisti virtuosi con crediti aggiuntivi.
Esistono tre organismi ausiliari della Commissione nazionale ECM:
- L’Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in sanità. Organismo che verifica la qualità delle attività formative erogate dai provider.
- Il Comitato di garanzia per l’indipendenza della formazione continua da interessi commerciali in sanità. Organismo che verifica l’indipendenza dei contenuti Formativi dall’influenza delle Aziende sponsor.
- Il Comitato tecnico delle Regioni. Organismo che supporta la collaborazione tra livello nazionale e livelli regionali nel campo della formazione ECM.
L’AGENAS
L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, istituita nel 1993 e sottoposta alla vigilanza del Ministero della Salute, svolge i compiti individuati dalla Conferenza Unificata, nonché ogni altro compito previsto dalle disposizioni normative vigenti. Ha subito due interventi di riorganizzazione, nel 2012 e il più recente con la legge di bilancio per il 2018. Il nuovo Statuto, approvato il 18 maggio 2018, la qualifica come “organo tecnico-scientifico del SSN che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della Salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano” ai sensi dell’art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244.
Nel campo della Formazione ECM l’AGENAS:
- definisce le regole per l’accreditamento dei provider che erogano formazione per garantire un elevato standard qualitativo dei percorsi formativi dei professionisti;
- svolge attività di controllo e sanzione rispetto ai temi della trasparenza e dell’indipendenza dagli interessi commerciali degli eventi per garantire migliori risultati e un’offerta sempre più mirata alle esigenze del singolo.
- affianca la Commissione ECM nelle azioni di semplificazione e snellimento del sistema ECM, per renderlo più flessibile e in grado di dare risposte concrete all’esigenza di aggiornamento continuo.
Per l’accreditamento dei provider nazionali, consistente nel riconoscimento da parte della Commissione nazionale che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità, AGENAS gestisce integralmente tutta la procedura di istruttoria amministrativa, garantendo anche ogni necessaria assistenza, con l’utilizzo di strumenti, principalmente informatici, che coniugano l’esigenza di certezza e sicurezza documentale con quella di trasparenza e celerità del procedimento.
Grazie alla piattaforma COGEAPS, AGENAS supporta ora anche la gestione dei crediti compensativi e il trasferimento automatico dei crediti in eccesso ai trienni passati, in linea con la delibera 3 luglio 2025.
L’accreditamento viene poi rilasciato dalla Commissione nazionale, con apposito provvedimento, a seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti definiti dalla normativa. Con il provvedimento di accreditamento, il provider è pertanto abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti.
Il COGEAPS
Il COGEAPS, Consorzio gestione anagrafica della Professioni sanitarie, è l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, ai Collegi e alle rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo loro le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte.
La certificazione è un atto giuridico, conclusivo di un percorso di formazione ritenuto conforme alle normative vigenti.
Dal 3 luglio 2025, COGEAPS gestisce la compensazione automatica dei crediti in eccesso per i trienni passati e consente il trasferimento dei crediti fino al 30 giugno 2026, semplificando la regolarizzazione dei professionisti.
I provider
Il provider ECM è un ente riconosciuto da Istituzione Pubblica come soggetto qualificato nell’Educazione Continua in Medicina e abilitato all’organizzazione di attività formative adeguate al rilascio di crediti ECM. I provider possono essere accreditati a livello nazionale o regionale.
Per il processo di accreditamento di un provider ECM è necessario che la Commissione nazionale ECM o la Regione stessa lo abiliti a realizzare attività didattiche per l’ECM e ad assegnare direttamente crediti ai partecipanti ai propri corsi. L’accreditamento si concede su requisiti minimi considerati indispensabili.
Di norma la Commissione ECM si occupa di accreditare i provider nel cui bacino di utenza siano operatori sanitari provenienti da tutto il territorio nazionale; mentre le Regioni si occupano di accreditare i provider che abbiano sede legale nel proprio territorio e il cui bacino di utenza sia costituito da corregionali.
L’accreditamento può essere richiesto da un provider ad un solo Ente. Se la richiesta viene respinta, una nuova domanda può essere presentata dopo 12 mesi. L’ accreditamento può essere revocato, in via temporanea o definitiva, se il Provider accreditato viola adempimenti previsti o non rispetta le indicazioni ricevute dall'Ente accreditatore. L’accreditamento può anche essere eventualmente aggiornato, sospeso o vincolato a seguito di cambiamenti di denominazione del Provider.
Il provider in quanto responsabile dell’obiettività, indipendenza e imparzialità dei contenuti formativi dell’evento adotta un regolamento interno che definisce le modalità per prevenire ed escludere le situazioni di conflitto di interessi anche potenziale.
I provider certificano ora anche i crediti destinati alla compensazione automatica tra i trienni passati, come previsto dalla delibera 3 luglio 2025.
Trienni formativi: obblighi e scadenze
Per ogni triennio è confermato l’obbligo formativo pari a 150 crediti (salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni) da conseguire entro l’ultimo giorno dell’anno di scadenza.
Vanno tenuti a mente alcuni requisiti fondamentali:
- Almeno il 40% (60 crediti ECM) devono essere acquisiti in qualità di discente di formazione accreditata. In questo caso è il Provider ECM che trasmette il report, secondo quanto stabilito, al COGEAPS entro 90 giorni dal termine dell’evento.
- Massimo il 60% (90 crediti ECM) può essere maturato tramite: tutoraggio individuale, docenze in eventi ECM, pubblicazioni scientifiche, crediti esteri, sperimentazioni cliniche, autoformazione (max 20%). In quest’ultimo caso il professionista deve comunicare la formazione individuale svolta (pubblicazioni, tutoraggio, crediti esteri, autoformazione, sperimentazioni) inserendo direttamente i dati sul portale Co.Ge.A.P.S.
- Il numero di crediti acquisiti mediante eventi ai quali il professionista partecipa come reclutato non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo.
Lo spostamento crediti: cos’è
La procedura di spostamento crediti consiste nel trasportare i crediti ECM acquisiti tramite corsi di formazione dal triennio in cui sono stati effettuati ad un altro precedente in cui non si è raggiunto l'obbligo formativo.
È permessa solo al professionista che non sia certificabile nel triennio precedente a quello in corso e che abbia bisogno di trasferire dei crediti formativi per recuperare eventuali mancanze. Si tratta di un procedimento che il singolo professionista può svolgere autonomamente sulla piattaforma COGEAPS senza dover comunicare nulla al proprio Ordine di appartenenza o all’ente stesso.
La procedura di spostamento crediti ora include anche la compensazione automatica dei crediti in eccesso tra trienni passati, secondo quanto stabilito dalla delibera 3 luglio 2025.
La piattaforma COGEAPS ora permette anche la compensazione automatica dei crediti accumulati nei trienni passati dal 2014 fino al triennio 2026-2028, senza necessità di intervento manuale da parte del professionista.
La particolarità del triennio 2020-2022
Il triennio 2020-2022 è stato particolare per la formazione ECM a causa dell’emergenza Covid-19, che ha ridotto il tempo disponibile per i corsi dei professionisti sanitari.
La Commissione Nazionale ECM, con la delibera del 3 luglio 2025, ha stabilito le nuove regole per lo spostamento dei crediti dei trienni passati, inclusi i crediti mancanti del 2020-2022.
I crediti accumulati nel 2023-2025 potranno essere utilizzati per regolarizzare eventuali debiti dei trienni passati fino al 30 giugno 2026.
L’ultima delibera 3/07/2025 e il Milleproroghe
La Commissione Nazionale ECM, con la delibera del 3 luglio 2025, ha aggiornato le regole per lo spostamento dei crediti ECM dei trienni passati, offrendo ai professionisti la possibilità di regolarizzare la propria posizione formativa.
Punti principali della delibera:
Acquisizione crediti 2020-2022 e 2023-2025:
- Termine per acquisire i crediti mancanti del triennio 2020-2022: 31 dicembre 2025.
- I crediti maturati nel triennio 2023-2025 possono essere utilizzati per recuperare eventuali debiti dei trienni precedenti.
- Il trasferimento dei crediti verso trienni passati sarà possibile fino al 30 giugno 2026.
Crediti compensativi e in eccesso:
- I crediti in eccesso acquisiti dai trienni precedenti (dal 2014) e fino al termine del triennio 2026-2028 saranno automaticamente valutati dalla piattaforma COGEAPS per compensare i debiti dei trienni passati, senza necessità di intervento manuale da parte del professionista.
- I professionisti che rimarranno con un saldo negativo dovranno acquisire crediti compensativi entro il 31 dicembre 2028.
Premialità per i professionisti virtuosi:
- I professionisti regolari in tutti i trienni pregressi alla data di pubblicazione della delibera (03/07/2025) riceveranno un bonus di 20 crediti da imputare al triennio attuale (2023-2025) e al prossimo (2026-2028).
- Per chi è certificabile a partire dal triennio 2017-2019 o 2020-2022, il bonus sarà rispettivamente di 15 e 10 crediti per ciascun triennio.
- L’obiettivo è premiare la regolarità nella formazione continua e incentivare la corretta acquisizione dei crediti.
Riferimento legislativo: il Decreto Milleproroghe ha ufficializzato queste proroghe e confermato la validità delle nuove scadenze, garantendo ai professionisti la possibilità di completare gli obblighi formativi senza sanzioni.
Le sanzioni
Vediamo i riferimenti normativi.
D.LGS 30 DICEMBRE 1992 N. 502 Art. 16 - quater. Incentivazione della formazione continua
- La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
- I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale.
- Per le strutture sanitarie private l’adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell’obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio, costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l’accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.
Dal 1° gennaio 2024, chi non avrà ottemperato all’obbligo formativo dei trienni passati potrà incorrere nelle sanzioni disciplinari del proprio ordine professionale. Tuttavia, grazie alla delibera del 3 luglio 2025 e al Decreto Milleproroghe, i professionisti hanno ora la possibilità di regolarizzare i crediti ECM dei trienni precedenti fino al 31 dicembre 2028, evitando eventuali sanzioni.
Le sanzioni restano articolate su quattro livelli:
- Avvertimento
- Censura
- Sospensione dall’esercizio della professione (da 1 a 6 mesi)
- Radiazione dall’albo
La Commissione nazionale ECM continua a indirizzare gli Ordini per la gestione delle singole situazioni di inadempienza.
L’adempimento dei crediti e la copertura assicurativa
La legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) stabilisce un legame diretto tra il completamento della formazione ECM e la copertura assicurativa dei professionisti sanitari.
A febbraio 2024 è stato pubblicato il decreto attuativo che conferma la validità dell’adempimento ECM ai fini della copertura assicurativa, firmato dai Ministri della Salute (Orazio Schillaci), delle Imprese (Adolfo Urso) e dell’Economia (Giancarlo Giorgetti).
Dal 1° gennaio 2026, i professionisti sanitari che non avranno assolto almeno il 70% dell’obbligo formativo del triennio 2023-2025 rischieranno di perdere la copertura assicurativa in caso di sinistro. L’assicuratore potrà infatti esercitare il diritto di rivalsa verso il sanitario che non abbia rispettato l’obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa ECM.
Grazie alla delibera della Commissione Nazionale ECM del 3 luglio 2025 e al Decreto Milleproroghe, i professionisti hanno ora la possibilità di regolarizzare i crediti dei trienni passati fino al 31 dicembre 2028, evitando così eventuali sanzioni o problemi con la copertura assicurativa.
In pratica: se un evento dannoso si verificherà nel 2026, sarà considerato valido l’obbligo formativo completato nel triennio 2023-2025, inclusi eventuali crediti compensativi maturati dai trienni precedenti secondo le regole della delibera 3/07/2025.