Sommario
  1. Cos’è il consenso informato?
  2. Cosa succede in caso di mancato consenso informato?
  3. Responsabilità medica e mancata acquisizione del consenso informato
  4. La condotta violativa in ambito sanitario
  5. L’importanza della copertura assicurativa
Il rapporto medico-paziente è un fattore incisivo sulla riuscita della terapia e delle cure che il paziente si appresta a ricevere, e la fiducia rimane l’unico appiglio umano che si riesce a percepire all’interno del patient journey. Tale rapporto, evoluto negli anni dal modello paternalistico e omertoso, si fonda adesso su solidi basi di etica e rispetto dell’autonomia dei pazienti, i quali ricevono dal medico adeguate informazioni per rilasciare o meno il loro “consenso libero e consapevole” alle cure. La violazione di quest’obbligo da parte del professionista sanitario comporta l’ipotesi di risarcimento danno e l’imputabilità per responsabilità medica.È per fare fronte a queste situazioni, spesso complicate da gestire, che Consulcesi Club mette a disposizione il servizio di Pronto Assicuratore, un supporto puntuale e concreto in ambito assicurativo.

Cos’è il consenso informato?

Il consenso informato è espressione del diritto della persona alla consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente. Secondo il nostro ordinamento giuridico, infatti, ai sensi dell’art. 32 Cost., nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge

In particolare, l’art. 1 della L. 219/2017 sancisce: “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”.

 Per essere esente da responsabilità, quindi, il medico deve rispettare la volontà del paziente che è stato reso edotto e consapevole sulla natura e sui rischi dell’intervento o della terapia a cui deve essere sottoposto. L’obiettivo è proprio la consapevolezza del paziente.Il consenso informato è utile a legittimare l’attività medica ed è necessario per autorizzare un trattamento sanitario sulla propria persona. Affinché sia valido, è necessario che sia:
  • informato
  • consapevole
  • personale
  • manifesto
  • specifico
  • preventivo e attuale
  • revocabile
  • gratuito e libero
 Secondo la legge, il consenso non deve essere espresso obbligatoriamente in forma scritta, tuttavia si è cristallizzata la prassi di sottoscrivere un modulo prestampato contenente le informazioni necessarie riguardo al trattamento. È inoltre possibile che il consenso venga acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni, in base alle esigenze del paziente, dopo che lo stesso è stato reso edotto di tutte le informazioni utili. Per stato di necessità o per obbligo di legge, il professionista sanitario che è in procinto di effettuare la prestazione medica può agire senza aver raccolto il consenso informato.

Cosa succede in caso di mancato consenso informato?

Il paziente che non riceve sufficiente informativa sui rischi specifici del proprio intervento è legittimato ad agire contro il professionista sanitario che dovrà rispondere in quanto responsabile della lesione del diritto al consenso informato del paziente.I principi su cui si può basare la conseguente richiesta di risarcimento sono:
  1. il diritto all’autodeterminazione del paziente in relazione al trattamento medico eseguito riconosciuto come diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute ai sensi degli articoli 2, 13 e 32 della Cost.;
  2. il diritto al ristoro per aver subito il danno biologico riferibile alla violazione del consenso informato e l’inadempimento dell’obbligazione sulla corretta informazione, sui rischi e benefici della terapia che determinano il pregiudizio salute.
 Sul paziente grava l’onere di provare “il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva”.Il fatto positivo da provare è il rifiuto che il paziente avrebbe opposto all’intervento se fosse stato debitamente informato. Inoltre, il presupposto della domanda di risarcimento è costituito dallo stato soggettivo del paziente (che appunto avrebbe effettuato una differente scelta, se adeguatamente informato), ed è quindi il paziente l’unico soggetto che può fornire la prova di tale stato soggettivo, in virtù del principio della “vicinanza della prova”. Inoltre, indice di risarcimento è la prova che il paziente si sarebbe discostato dalla soluzione terapeutica offerta dal medico che non corrisponde a ciò che accadrebbe di prassi, secondo la comune esperienza.

Responsabilità medica e mancata acquisizione del consenso informato

Tra le ultime pronunce su questo tema, va considerata la sentenza n. 8464 del 17 febbraio 2022 della quarta sezione penale della Corte di Cassazione che ha chiarito in che termini l’aver fornito al paziente un’informazione inesatta potrebbe qualificarsi come condotta negligente del sanitario. Non si verte, qui, in ipotesi di regole cautelari scritte, né di colpa specifica, essendo in esame la violazione di un dovere di diligenza professionale. Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, la mancata acquisizione del consenso informato non è considerata violazione di una regola cautelare, in quanto correlata alla tutela del diritto all’autodeterminazione del paziente in relazione ai danni che potrebbero derivare da una determinata scelta terapeutica (Cass. pen., sez. IV, 24 marzo 2015, n. 21537), ma si colloca, piuttosto, a monte di esso in quanto funzionale al completamento dell’iter diagnostico (Cass. pen., sez. IV, 14 novembre 2007, n. 10795). Si tratta, cioè, di collocare l’informazione nell’ambito del rapporto di collaborazione tra medico e paziente. Un corretto scambio di informazioni determina la concreta possibilità per il medico di conoscere le reali condizioni del paziente e di incidere sul processo diagnostico ed evitare il rischio di una diagnosi inesatta, incompleta, confusa; ma anche dal lato del paziente, un corretto scambio di informazioni consente di evitare condotte o comportamenti inconsapevolmente ostativi alla cura.Non solo tutela del diritto di autodeterminazione, ma anche tutela del rapporto medico-paziente per cui è possibile attribuire all’obbligo informativo la natura di regola di generica cautela che deve assistere il rapporto di collaborazione tra medico e paziente. La negligenza non trova nella disciplina positiva una definizione, essendo anzi accomunata dal legislatore, quale ipotesi di colpa generica, alle altre forme colpose della imprudenza e dell’imperizia (art. 43 c.p.). E se anche un parziale chiarimento è derivato, in negativo, dall’elaborazione di un concetto di imperizia strettamente legato all’individuazione delle leges artis, alle regole di condotta che connotano aspetti tecnico-scientifici dell’agire umano, permane una difficile linea di confine tra le categorie della negligenza e dell’imprudenza, rispettivamente definibili in via generalissima come violazione di un dovere di agire e violazione di un dovere di astenersi dall’agire.

La condotta violativa in ambito sanitario

Nell’ambito sanitario è necessario, ma sufficiente, definire la condotta negligente come quella condotta violativa di una regola di comportamento non strettamente tecnica che l’adempimento di doveri professionali avrebbe prescritto. Con riguardo, poi, agli obblighi informativi, va precisato che è violativo di una generica regola cautelare il mancato rispetto dell’obbligo informativo funzionale a rendere edotto il paziente circa l’insufficienza dei dati acquisiti a formulare una diagnosi certa. Prima che l’iter diagnostico sia completato, la gestione del rischio sanitario non può, dunque, essere trasferita nelle mani del paziente. Risulta, in altri termini, riferibile alla condotta negligente del sanitario, piuttosto che ad un evento eccezionale ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p., il comportamento oppositivo del paziente all’esito di un’informazione inidonea, incompleta, confusa, tale da non consentirgli di comprendere la diagnosi o la necessità di completare l’iter diagnostico. Leggi l’approfondimento sul tema della responsabilità del medico in uno studio privato

L’importanza della copertura assicurativa

Il primo passo da compiere è certamente conoscere a fondo la normativa e far diventare prassi le regole etiche e professionali da applicare nel quotidiano svolgersi della professione. Ma non solo. Sarebbe auspicabile che la consulenza diventasse la prima arma di prevenzione in caso di complicanze. In terzo luogo, l’aspetto più importante da non sottovalutare riguarda la scelta della copertura assicurativa sia per la vita professionale che per la sfera privata e familiare.A tal proposito, Consulcesi Club ha allargato la sua offerta dedicandosi ancora ai professionisti sanitari per rispondere a tutte le loro esigenze. Nasce a questo scopo il servizio Pronto Assicuratore sviluppato con SanitAssicura, partner in grado di garantire i migliori servizi di intermediazione e consulenza assicurativa.
Di: Redazione Consulcesi Club

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