La contribuzione a fondo perduto per Farmacisti ENPAF

I farmacisti dipendenti sono obbligati da una normativa desueta a una doppia contribuzione INPS e ENPAF, a cui si aggiunge la questione dei contributi silenti o a fondo perduto.

Sommario
  1. La contribuzione a fondo perduto del farmacista
  2. Quali sono le principali criticità previdenziali per un farmacista?
  3. Senza una adeguata pianificazione, il farmacista si espone a diversi rischi
  4. Doppia contribuzione previdenziale: la normativa e la ribellione dei ‘No ENPAF’
Tutti i farmacisti iscritti ad un ordine provinciale sono automaticamente iscritti ad ENPAF la cassa di previdenza e assistenza dei farmacisti. Questo vale sia per i farmacisti che esercitano l’attività come liberi professionisti titolari di farmacia, sia per coloro che svolgono la professione come dipendenti. I farmacisti dipendenti, oltre alla cassa, versano la contribuzione anche all’INPS, secondo la normativa per i dipendenti. Sono soggetti, cioè, alla contribuzione del 33% del reddito - di cui il 9,19% versato dal dipendente e il 23,81% versato dal datore di lavoro.   Se sei un farmacista dipendente, puoi ricevere una consulenza gratuita sulle prospettive di tutela: scopri di più.

La contribuzione a fondo perduto del farmacista

Il grande e annoso problema è quello dei contributi silenti o improduttivi cioè i contributi di coloro che non raggiungono la soglia dei trent’anni di versamenti necessari per generare un trattamento pensionistico minimo. In questi casi, i versamenti sono a fondo perduto anche nella considerazione che dal 2004 è stata espressamente vietata la restituzione dei contributi a coloro che non hanno maturato i requisiti necessari per ottenere la pensione ENPAF.

Le insurrezioni dei "No ENPAF"

È recente l’insurrezione da parte dei farmacisti che hanno urlato: “No ENPAF!”. Secondo l’omonimo comitato creatisi, i farmacisti dipendenti sono continuamente discriminati e per questo va eliminata la doppia contribuzione obbligatoria. È stata stilata anche la petizione del Comitato No ENPAF. Ma le criticità previdenziali a cui è esposto il farmacista sono tante e si sommano ai punti rimasti aperti anche dopo il rinnovo del CCNL delle farmacie private.

Quali sono le principali criticità previdenziali per un farmacista?

Le principali criticità per un farmacista che non affronta una pianificazione previdenziale intaccano sia la contribuzione che l’importo della pensione, le prestazioni, l’età pensionabile e persino quella di invalidità.

1. L’ENPAF prevede un contributo fisso annuo

Tale contributo è stabilito annualmente dalla cassa e deve essere integralmente versato. Alcuni – dipendenti o disoccupati - possono in alternativa scegliere una riduzione che corrisponderà però alla riduzione delle prestazioni. Si può procedere così alla riduzione rispetto al contributo intero dell’85%, del 50% o del 33%. ENPAF prevede in sostanza una contribuzione fissa e predeterminata annualmente non in misura percentuale sul reddito. Inoltre, mentre nella maggior parte dei casi le Casse professionali utilizzano un regime di calcolo reddituale, contributivo o misto, ENPAF utilizza un regime contributivo predeterminato. Questo regime prevede che ad ogni anno di pensione corrisponda una quota. Così sono in vigore tre scaglioni suddivisi temporalmente.

2. La pensione di anzianità non è prevista

La cassa prevede all’età pensionabile solo la pensione di vecchiaia la quale matura con 68 anni e nove mesi di età e 30 anni di iscrizione alla cassa, di cui almeno 20 di attività professionale. È possibile differire la data di pensionamento a fronte di un incremento di rendita, ma non è prevista la pensione di anzianità. Prima dell’età pensionabile ENPAF prevede solo due tipi di ristoro fruibili solo se sono maturati due requisiti: la pensione di inabilità e la pensione ai superstiti indiretta.

3. La pensione di inabilità

Viene matura con requisito sanitario del 100% della perdita totale e permanente a svolgere l’attività professionale e un requisito contributivo di almeno 5 anni di iscrizione di cui almeno 3 nel triennio precedente la domanda.

4. La pensione ai superstiti indiretta

Spetta agli eredi del professionista in attività (non pensionato) che abbia maturato 5 anni di iscrizione di cui 3 nel quinquennio precedente.

Senza una adeguata pianificazione, il farmacista si espone a diversi rischi

Prima dell’età pensionabile di vecchiaia in caso di invalidità, traumatica o da malattia fino al 99%, nulla è riconosciuto dalla cassa. ENPAF, infatti, riconosce solo l’inabilità al 100% della perdita della capacità di lavoro. Nel pieno della carriera professionale, il verificarsi di un grave infortunio di una grave mattia con postumi invalidanti, senza una adeguata soluzione di protezione può esporre il farmacista a pesanti conseguenze economiche. Questo implica che all’età pensionabile, senza una adeguata soluzione di previdenza integrativa, il farmacista si espone a una riduzione del reddito per i rimanenti anni di vita.

Doppia contribuzione previdenziale: la normativa e la ribellione dei ‘No ENPAF’

La normativa e le leggi afferenti che regolano la contribuzione sono ormai desuete e Consulcesi lo ribadisce già da un po’. Ma chi regola questo regime? È una legge risalente al 1946 ma ancora oggi in vigore quella istitutiva dell’E.N.P.A.F. – l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza ai farmacisti, una Fondazione di diritto privato che ha lo scopo di gestire la previdenza e l’assistenza in favore degli Iscritti, dei loro familiari e dei superstiti, nei limiti e con le modalità previste dallo Statuto e da Regolamento. Sono iscritti d’ufficio all’Ente e tenuti al versamento dei relativi contributi tutti gli Iscritti agli Albi professionali dei farmacisti. I contributi previdenziali ed assistenziali, a prescindere dall’inizio o cessazione infrannuale, sono comunque dovuti per l’intera annualità, anche se per determinare l’anzianità di iscrizione utile ai fini della maturazione della pensione di vecchiaia, si dovrà tenere conto che per maturare un anno di iscrizione è necessario che questa copra un periodo pari ad almeno sei mesi e un giorno nell’ambito del medesimo anno. Come visto poc’anzi, il contributo, istituito con scopi di tutela previdenziale ed assistenziale, in alcuni casi, grava pesantemente sugli iscritti, anche perché è determinato in misura fissa e non prevede alcuna differenza a seconda che l’iscritto sia un libero professionista, un dipendente o il titolare di una farmacia. Leggi anche: Rinnovo contratti farmacisti e crisi occupazionale
Di: Redazione Consulcesi Club

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