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Farmaci orfani e malattie rare. La situazione in Italia 

13/04/2023

Una malattia viene definita rara quando colpisce al massimo 5 persone ogni 10 mila abitanti. Ma quali leggi regolamentano la materia e come fare ad accedere ai farmaci orfani? Il quadro italiano nel 6° Rapporto OSSFOR.

Farmaci orfani e malattie rare. La situazione in Italia 

Acidemia isovalerica, Echinococcosi alveolare, Sarcocistosi, Rabdomiosarcoma embrionale, Larva migrans cutanea. Sono solo alcuni nomi di malattie rare, ovvero patologie che colpiscono un numero estremamente ristretto di persone e che, proprio per questo motivo, spesso vengono diagnosticate con difficoltà e chi ne soffre potrebbe non avere accesso a cure appropriate. A tal proposito, vengono definiti “orfani” i farmaci, medicinali e, in generale, tutti quei prodotti che sono destinati alla diagnosi, alla prevenzione o alla cura di malattie rare. La scelta del termine dipende dal fatto che le aziende farmaceutiche possono dimostrarsi poco o per nulla propensi ad affrontare i costi di produzione e tutte le procedure di immissione nel mercato di farmaci indirizzati alla cura di poche persone.   

Cosa sono le malattie rare 

 Una malattia viene definita rara quando colpisce al massimo 5 persone ogni 10 mila abitanti. Si conoscono fra le 6 mila e le 8 mila malattie rare – molto diverse tra loro sotto il punto di vista della causa, l’evoluzione della patologia, i disturbi e gli organi coinvolti – ma accomunate dalla complessità delle manifestazioni cliniche. Le persone che ne soffrono (circa 300 milioni in tutto il mondo), anche se si tratta di disturbi molto differenti tra loro, condividono le stesse difficoltà:  

  • ritardo diagnostico,  
  • alti costi delle terapie e degli esami,  
  • carenza o assenza di cure appropriate,  
  • differenze nella disponibilità di terapie e assistenza,  
  • conoscenze scientifiche spesso insufficienti,  
  • poche informazioni disponibili,  
  • disagi sociali, 
  • difficoltà nel passaggio dall’età pediatrica a quella adulta.  

I farmaci orfani

Le prime norme relative ai farmaci orfani sono state introdotte negli Stati Uniti esattamente 40 anni fa con l’Orphan Drug Act. Nel 1999 l’Unione Europea adottò il Regolamento CE 141/2000 e, in un secondo momento, il Regolamento CE 847/2000. Vennero così definiti:  

  • criteri e procedure per la designazione del farmaco orfano, 
  • l’assegnazione di questa qualifica ad opera dell’Agenzia Europea per i Medicinali attraverso il Committee for Orphan Medicinal Products, 
  • l’attribuzione degli incentivi, 
  • la procedura di approvazione. 

Secondo le regole dell’Ue, un farmaco può essere definito “orfano” se risponde ai seguenti criteri: 

  • deve essere indicato per una condizione clinica rara (come detto, non più di 5 soggetti ogni 10mila individui), 
  • deve essere indicato per una patologia debilitante in modo cronico o che mette a rischio la vita, 
  • non devono essere disponibili altri trattamenti validi o, in caso ce ne siano, il nuovo prodotto deve fornire un significativo beneficio clinico.  

In Italia vige una normativa volta a fornire ai pazienti affetti da patologie rare il maggior supporto possibile, in termini di cure e terapie, a seconda di ciò che è momentaneamente disponibile per ogni specifica malattia. Ed è per questo che i provvedimenti legislativi presi in questi ultimi anni tutelano sia le fasi sperimentali che l’immissione dei prodotti nel mercato farmaceutico.  

 

L’articolo 12 (comma 3) della Legge Balduzzi del 2012 stabilisce che, al fine di rendere più rapida l’immissione di un farmaco orfano nel sistema, l’azienda farmaceutica titolare di Autorizzazione all’Immissione in Commercio di un farmaco orfano deve attendere il parere positivo del Committee for Human Medicinal Products e, subito dopo, può presentare domanda di prezzo e rimborso all’Agenzia Italiana del Farmaco, e dunque senza dover attendere l’effettiva autorizzazione della Commissione europea alla commercializzazione del prodotto. Il medesimo articolo, al comma 5-bis, stabilisce inoltre che l’Agenzia Italiana del Farmaco debba valutare i farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica, per i quali è stata presentata domanda, in via prioritaria (il termine viene ridotto a cento giorni), ai fini della classificazione e della rimborsabilità.  

 

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Come accedere ai farmaci orfani

La modalità principale attraverso cui un malato raro può accedere ad un medicinale orfano è relativa alla procedura di autorizzazione da parte dell’EMA. Nel caso in cui, però, tale autorizzazione dovesse mancare, è possibile comunque avere accesso al farmaco in questione attraverso diverse procedure, regolate per legge 

La Legge 648/96 

La Legge n. 648/1996 (conversione in legge del Decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536) consente la possibilità, da parte di società scientifiche, associazioni di pazienti, aziende sanitarie o università (ma anche su indicazione della Commissione tecnico scientifica dell’AIFA), di richiedere l’inclusione di un dato farmaco nell’elenco dei prodotti da erogare a fronte di determinate condizioni patologiche, a patto che esista almeno uno di questi requisiti:  

  • farmaci innovativi la cui commercializzazione non è autorizzata in Italia ma lo è in altri Stati,  
  • farmaci che, seppur non ancora autorizzati, sono sottoposti a sperimentazione con risultati di studi di fase seconda già disponibili, 
  • farmaci da utilizzare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata in Italia (anche in questo caso devono già essere disponibili risultati di studi clinici di fase seconda), anche se esistono alternative tra quelli a disposizione (secondo i parametri di appropriatezza ed economicità).  

La Legge 94/98 

La Legge 94 del 1998 (conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23), meglio conosciuta come Legge di Bella, consente al medico di prescrivere (dietro consenso informato e sotto la sua diretta, oltre che esclusiva, responsabilità) farmaci già disponibili per finalità diverse rispetto alle esigenze di un determinato paziente. Ciò è possibile, però, soltanto se questi non possa essere trattato attraverso medicinali approvati per la sua patologia e se la documentazione fornita, rispetto all’impiego del prodotto, risulti idonea attraverso studi clinici conclusi almeno in fase seconda con esito positivo.  

La Legge 326/03 

La Legge n. 326/2003 (conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269), secondo la quale il Fondo AIFA è dedicato per il 50% all’acquisto di farmaci orfani per malattie rare e farmaci non ancora autorizzati ma che potrebbero avere effetti positivi nella cura di determinate patologie. Regioni, strutture specialistiche, centri che hanno malati in cura possono richiedere la procedura di acquisto dei medicinali.  

I Decreti ministeriali 

Il Decreto ministeriale 8 maggio 2003  (“Uso compassionevole”) e il Decreto ministeriale 7 settembre 2017  (“Disciplina dell’uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica”). Per uso compassionevole si intende “la messa a disposizione, per motivi umanitari, di un medicinale ad un gruppo di pazienti affetti da una malattia cronica o gravemente invalidante o la cui malattia è considerata potenzialmente letale, e che non possono essere curati in modo soddisfacente con un medicinale autorizzato. Il medicinale in questione deve essere oggetto di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio a norma dell’art. 6 del Regolamento o essere sottoposto a sperimentazione”. In questi casi, sono necessarie sia la disponibilità dell’Azienda produttrice del farmaco alla sua fornitura gratuita che l’autorizzazione del Comitato etico nel cui ambito di competenza ha avuto origine la richiesta. 

 

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La situazione in Italia: il 6° Rapporto OSSFOR

 Secondo il  6° Rapporto Annuale dell’Osservatorio Farmaci Orfani-OSSFOR, che fotografa la situazione del mercato dei farmaci orfani alla data del 31 dicembre 2021, 122 dei 130 prodotti autorizzati dall’Agenzia europea per il mercato sono già disponibili nel nostro Paese. Di questi, quattro su cinque sono rimborsati dal Ssn e il rimanente è in fascia C o in attesa di negoziazione. Dal punto di vista dell’accesso a questo tipo di farmaci, dunque, l’Italia è al secondo posto in Europa, seconda solo alla Germania. Da quanto emerge dallo studio, la spesa sostenuta dal Ssn per i farmaci orfani è relativa all’8% della spesa farmaceutica pubblica e nel 2021 ha raggiunto quota 1,3 miliardi di euro, in aumento del 9,4% rispetto all’anno precedente. La spesa per i medicinali orfani di classe C, invece, è stata pari a 14,9 milioni, ovvero lo 0,97% del totale. Per quanto riguarda il loro consumo, invece, al 31 dicembre 2021 sono state 8,4 milioni le dosi utilizzate. La crescita negli anni della spesa media per Dose Definita Die (ovvero la dose media giornaliera di un farmaco) ha un andamento lineare. A livello regionale, la spesa massima per DDD vede Lombardia, Emilia-Romagna e Umbria ai primi tre posti (rispettivamente, 203,50 euro, 199,43 euro e 193,03 euro). Di contro, Friuli Venezia-Giulia, Provincia autonoma di Trento e Abruzzo hanno la spesa più bassa (159,68 euro, 160,90 euro e 166,50 euro).  

 

Analizzando poi, nel dettaglio, il consumo in termini di DDD a livello regionale, possiamo vedere come le Regioni del Nord Italia coprano quasi la metà del consumo totale. Considerando che la spesa media nazionale si attesta a 25,9 euro, troviamo ai primi posti (e dunque a maggior spesa pro capite) Umbria (con una spesa pari a 33 euro) ed Emilia-Romagna (31,4 euro). Le Regioni italiane in cui, invece, si spende di meno, sono Valle d’Aosta (14,8 euro) e Molise (19,1 euro). Il Rapporto fa emergere un altro dato interessante, ovvero che l’accesso alle terapie contenenti medicinali orfani non dipende dalla presenza o dall’assenza del prodotto all’interno della lista dell’Agenzia Italiana del Farmaco, e che sia dunque soggetto o meno ad agevolazioni economiche.  

 

Dando poi uno sguardo alle aziende farmaceutiche, quelle che risultano titolari di farmaci orfani di classe A e H sono 53 in Italia, ovvero il 2,94% del totale delle aziende presenti nel mercato Ssn (che nel 2021 erano 1.800). La maggior parte di queste “ha un fatturato Ssn annuo al di sotto dei 600 milioni di euro, una quota di spesa dei farmaci orfani sul fatturato aziendale pari in media al 23%: esse assorbono il 6% del mercato totale SSN (A-H), ossia il 57% della spesa totale per farmaci orfani”. Si tratta, in maggioranza, di “industrie specializzate, di piccola o media dimensione, anche se l’impegno delle Big Pharma nel settore sta crescendo tramite ricerca propria o acquisizioni. L’incidenza del fatturato aziendale sulla spesa Ssn è pari al 53,6%. Per queste aziende la spesa dei relativi farmaci orfani impegna in media il 19,1% del fatturato aziendale totale. Delle 53 aziende solo 13 producono esclusivamente farmaci orfani, la più grande ha fatturato circa 30 milioni nel 2021”. 

 

Arnaldo Iodice, giornalista