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Formazione ECM e assicurazioni: cosa cambia?

05/12/2022

La scadenza dei crediti ECM e la correlazione con la copertura assicurativa. Cosa è stato previsto e da quando entrerà in vigore.

Formazione ECM e assicurazioni: cosa cambia?

È tempo per i professionisti sanitari di mettersi in pari con la formazione professionale e assolvere all’obbligo di accumulo crediti ECM, il termometro della formazione.

 

Già in un altro approfondimento, abbiamo analizzato l’obbligo formativo triennale 2020-2022, considerando l’origine e il motivo per cui è stato approvato il documento “La formazione continua nel settore Salute” nel 2017, unitamente all’allegato “criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” che costituisce parte integrante dello stesso e abbiamo indagato sulle conseguenze del non raggiungimento dei crediti necessari.

 

Quello che, invece, ci interessa approfondire in questa sede riguarda: la connessione tra l’obbligo formativo e l’obbligo di copertura assicurativa.

 

Cosa prevede la legge rispetto a obbligo formativo e assicurazioni?

 

La regola è chiara: nel caso in cui non si raggiunga almeno il 70% di crediti ECM nel triennio formativo, sarà impossibile usufruire della copertura assicurativa. La normativa, dunque, oltre a scandire l’obbligo ECM codificato nella legge n. 214/2011, che recita testualmente:

 


“La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale”, prevede una chiara conseguenza in caso di mancata formazione professionale.


 

Da quando si rischia di vedersi negata la copertura assicurativa?

 

In attesa che gli Ordini professionali di appartenenza verifichino e sanzionino gli iscritti che non hanno raccolto i crediti ECM previsti, è stato approvato un emendamento, che ripropone lo stesso vincolo nel Decreto Legge per l’attuazione del PNRR. Questo reca anche disposizioni in materia temporale. Perciò, la norma che sancisce l’obbligo e l’eventuale mancata copertura assicurativa deve essere applicata a partire dal triennio formativo 2023-2025.

 

Nel testo contenuto nel Decreto, infatti, si legge: “Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina .

 

L’emendamento all’art. 38-bis fa riferimento alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, contratte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, in base all’art.10 della legge Gelli-Bianco sulla responsabilità professionale, nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all’interno di esse in regime di libera professione.

 

Inoltre, la verifica per il triennio 2023-2025 non potrà avvenire prima dell’1 aprile 2026, termine entro il quale i provider, ai sensi dell’art.73 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 (90 giorni dalla conclusione dell’evento), devono provvedere alla trasmissione del rapporto delle partecipazioni all’Age.Na.S. ed al Co.Ge.A.P.S., salvo eventuali ulteriori proroghe stabilite dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

 

Il professionista sanitario deve già preoccuparsi e mettersi in regola!

 

L’emendamento, però, si badi bene non rimanda le responsabilità relative alla mancanza di formazione continua, in quanto quest’ultima si è rivelata essere fonte di salvezza dell’intero Paese e non solo durante l’emergenza pandemica! Anche se la peggiore delle conseguenze (la mancata copertura assicurativa), invalidante per l’esercizio della professione sanitaria non incombe – ancora – sopra le teste degli interessati, vigono comunque delle norme chiare che stabiliscono le sanzioni, dalla più lieve alla più grave, previste in caso di mancata formazione.

 

La sanzione disciplinare, si ricorda, quando diviene esecutiva, viene annotata sull’Albo professionale e di questa ne resta traccia anche una volta che la stessa sanzione non è più valida.

 


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Perché il SSN punta molto sulla formazione continua?

 

Perché si tratta di un dovere per il medico e per qualsiasi operatore sanitario essere adeguatamente formato e aggiornato per rispondere al diritto del paziente di essere curato da un professionista preparato e adeguatamente al passo con l’evoluzione della ricerca scientifica. Risulta, tra l’altro, uno dei caposaldi della Legge Gelli-Bianco, la relazione tra il medico ed il paziente bastata su un dialogo onesto e leale. La correttezza e la lealtà del medico stanno anche nell’osservanza del percorso di aggiornamento previsto nella disciplina ECM.

 

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