Le polizze assicurative: tipologie, modalità, e normative
06/04/2023
La polizza assicurativa è una forma di tutela particolare, per la quale è importante che il consumatore sia ben informato e, nel caso, ben assistito. In questo approfondimento è possibile trovare informazioni su cos’è una polizza e le caratteristiche più importanti.

Sommario
Il termine “polizza” (dal latino pollicitatio) significa promessa e si usa per designare un contratto di assicurazione in quanto tale, mediante il quale l’assicuratore – previa la riscossione di un premio – si impegna a risarcire l’assicurato di un danno, qualora si verificasse, mediante il pagamento di un capitale o di una rendita. A stabilire normativamente cos’è un contratto di assicurazione è l’art. 1882 del codice civile.
L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
In tema di polizze assicurative è, però, importante e utile sapere che questo tipo di contratto deve essere sempre redatto in forma scritta e rientra tra i contratti unilaterali a prestazioni corrispettive (l’assicurato paga il premio, l’assicuratore risarcisce). Di solito, in riferimento a un contratto di assicurazione, i due soggetti interessati vengono intesi come beneficiario e contraente. In particolare, il contraente è chi stipula la polizza, sia esso persona fisica o giuridica, pagandone il premio. Il beneficiario è invece chi è destinatario della prestazione che l’assicuratore si impegna ad assolvere. Di solito queste due persone coincidono, ma potrebbe non essere così.
Se consideriamo le polizze sulla vita, l’assicurato e il beneficiario non possono assolutamente essere la stessa persona. Nel caso di assicurazione di un mutuo, invece, è il creditore il soggetto a cui sono vincolati i benefici della polizza.
A stabilire di che tipologia di contratto di assicurazione si tratti è l’oggetto. Ai sensi dell’art. 1350 c.c., tra l’altro, guarda a un contratto poco chiaro, il quale stabilisce che in caso di ambiguità, si sceglierà la versione più favorevole dell’assicurato.
La stipula del contratto di assicurazione avviene come un normale contratto, con la particolarità che in sede di primo contatto e quindi di proposta possono tirarsi indietro senza il formale recesso.
Il diritto alle informazioni pre-contrattuali
Il Codice delle Assicurazioni ovvero il d. lgs del 7 settembre 2005 n. 209, aggiornato dalla Legge n. 118/2022, all’art. 120 stabilisce l’obbligo alle informazioni pre-contrattuali di varia utilità che il consumatore ha diritto di avere e che, quindi, può pretendere e l’intermediario ha il dovere di fornire. L’assicuratore, dunque, fornirà un documento informativo sull’agenzia di assicurazione, e un documento da quale si evincono tutte le tutele pensate e messe in atto per il cliente. L’obbligo si estende, inoltre, alla chiarezza espositiva e completezza delle informazioni rese note in fase di contrattazione. Chi vende una polizza, infatti, è tutelato a sua volta da una polizza di responsabilità civile.
E’ garantito, inoltre, il diritto alle informazioni pre-contrattuali che assumono importanza e valore se contengono la nota informativa conforme al Codice delle Assicurazioni.
Qui, viene specificata la legge di applicazione, quella italiana, e i contatti dell’ufficio della compagnia a cui rivolgere eventuali reclami, contiene altre informazioni come l’indirizzo e la denominazione sociale, ma anche tutti gli estremi dell’autorizzazione all’IVASS, i termini di prescrizione dei diritti contrattuali e le informazioni relative al contratto, con durata, soggetti esclusi dalla garanzia e le clausole di inoperatività della polizza. A questa nota va aggiunta l’informativa sulla privacy che specifichi le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali, nonché il responsabile per la loro gestione, che di solito è l’intermediario stesso.
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Modalità di rinnovo e di estinzione della polizza assicurativa
Fino alla fine del 2012, il rinnovo polizza consisteva in un atto tacito che si sottoscriveva al momento della stipula del contratto. Nel 2013 questa clausola venne eliminata e venne introdotto l’esplicito rinnovo della polizza assicurativa. Se da una parte questo comporta lo stop al silenzio assenso nel rinnovo della polizza assicurativa, dall’altro comporta lo svantaggio di doversi ricordare di rinnovare la propria assicurazione per non incorrere in gravi conseguenze. La polizza generalmente copre anche i 15 giorni successivi alla scadenza, ma rimane l’importanza di ricordarsene.
Anche riguardo all’estinzione della polizza, fino a dicembre 2012 era necessario prendere in considerazione i diversi tipi di contratto in base alla presenza o meno della clausola del tacito rinnovo; dal 2013 questa clausola è stata abolita da tutti i contratti di polizza e pertanto per stipulare un’assicurazione con una compagnia diversa da quella che si è utilizzata finora non è più necessario inviare la disdetta per procedere all’apertura di un nuovo contratto.
Importanza in questa pratica è la consegna alla nuova compagnia assicurativa dell’attestato di rischio che contiene il riassunto dell’anno assicurativo appena trascorso, necessario per passare da una compagnia all’altra.
Quante tipologie di polizze assicurative esistono?
In generale, esistono principalmente due macro-tipologie di polizze assicurative: quelle per i danni (infortuni, eventi naturali ecc.), e le polizze vita che riguardano gli eventi della vita umana (morte o sopravvivenza). Funzionano tutte allo stesso modo: si versano uno o più premi e l’impresa di assicurazione è obbligata a pagare un capitale o una rendita al verificarsi dell’evento assicurato.
Alcune polizze sono obbligatorie, altre invece possono essere intese come favorevoli o meno da stipulare, in base allo stile di vita dell’interessato. Quando si acquista un’auto o una moto, ad esempio, è obbligatorio stipulare la copertura di responsabilità civile, chiamata comunemente RC auto (RCA). Questa garanzia fa sì che la Compagnia risarcisca (sempre entro i limiti stabiliti nella polizza) l’assicurato per i danni che ha involontariamente causato ad altre persone o automezzi durante la guida del veicolo. Poi ci sono le polizze RC professionali, tra le quali anche quelle dei medici, secondo cui il sinistro potrebbe avvenire con la ricezione di una richiesta di risarcimento danni inviata dal legale del paziente (o dei suoi eredi) al medico. In tal caso, non solo il professionista sanitario dovrà essere coperto da polizza assicurativa, ma dovrà anche richiedere il supporto di esperti periti e legali.
Inoltre, esistono poi tutti quei tipi di assicurazione ad hoc in previsione di un evento come un viaggio, per cui potrà essere interessante salvaguardarsi da eventuali danni. In tal caso, sono frequenti in particolari tipi di viaggi, per i bagagli, per eventuali spese mediche in viaggio, ecc.. In ogni caso, è un metodo per tutelarsi dai danni.
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Quali normative disciplinano le polizze assicurative?
Oltre a quelle sopra citate e ivi richiamate, ne esistono e ne sono esistite molte altre. Ci limitiamo a fare un breve excursus per poter permettere al lettore di orientarsi, in caso di necessità senza mai tralasciare due importanti aspetti di un utente informato: questi andrà a scegliere la migliore offerta di polizza sul mercato e lo farà, grazie al supporto di un esperto specializzato, in grado di fornire i giusti consigli.
- Legge Gelli-Bianco, la n. 24/2017 che ha stabilito l’obbligatorietà della polizza professionale per i medici e i professionisti sanitari
- Decreto legislativo n. 209/2005, Codice delle assicurazioni private, aggiornato con la normativa del 2015 prima e con quella del 2022 dopo
Questo disciplina tutto ciò che una compagnia assicurativa può o non può fare in base alla legge italiana. Il Codice indica alle compagnie come devono eseguire tutte le loro operazioni interne e quali attività possono svolgere. Importante, per chi ne fruisce, il compito di controllare il comportamento delle compagnie assicurative delegato a un organo che è l’ISVAP. Il Testo del Codice è stato aggiornato al Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 74 in attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II). Rivisto e rimodulato, poi grazie alla legge del 2022 richiamata nella parte iniziale di questo approfondimento.
- Legge professionale forense n. 247/2012 che cita l’obbligatorietà della polizza assicurativa forense, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma del cod. civ. legato alla natura dell’attività esercitata e più volte ribadita dalla Corte di Cassazione
- Legge n. 27/2012, Conversione in legge del decreto Liberalizzazioni contenente norme in materia di assicurazione Rc auto, di intermediazione assicurativa e di tutela dei consumatori
Le norme contenute nel testo vanno dalla disciplina del risarcimento del danno alla prevenzione delle frodi assicurative, fino all’obbligo per gli intermediari che offrono servizi e prodotti RC auto di informare il cliente sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie che non appartengono allo stesso gruppo assicurativo. Tra le novità più importanti per i consumatori, la legge comprende tutte le norme relative alle ‘Polizze abbinate all’installazione di scatole nere’ e il relativo diritto allo sconto.
- Legge n. 135/2012 – Istituzione dell’IVASS
È stato l’articolo 13 che ha istituito l’IVASS ovvero l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ha assorbito tutte le funzioni dell’autorità che in passato controllava l’operato delle compagnie ovvero l’ISVAP. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) era stato istituito con Legge n. 576/1982. Nel testo venivano elencati i poteri e le funzioni di questo ente autonomo e indipendente rispetto ad altri enti pubblici o privati.
- Regolamento IVASS n. 4/2006: elenca le informazioni che le compagnie assicurative devono comunicare al cliente in occasione della scadenza annuale dei contratti Rc auto
- Regolamento ISVAP n. 5/2006 sulla disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa
Grazie ai regolamenti, l’IVASS ha precisato chi può vendere polizze e quali requisiti occorre avere per poter effettuare l’iscrizione all’apposito registro per poterle vendere (il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi – RUI). Nel regolamento n.5 è stato inoltre precisato quali sono le figure professionali che possono vendere polizze, tra cui il ‘broker’ e il promotore finanziario.
- Regolamento ISVAP (ora IVASS) n.23/2008, relativo alla disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nelle polizze Rc auto
- Regolamento ISVAP n. 34/2010, promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione
- Decreto legislativo n. 206/2005, Codice del consumo e il Decreto legislativo 21 febbraio 2014 n.21 che ha modificato del Codice del consumo, prevedendo maggiori tutele per i consumatori in materia di acquisti negli e-commerce e di contratti a distanza
- Legge 24 dicembre 1969 n. 990, Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
- Decreto legge n. 179/2012, sez. VIII, convertito in legge 221/2012
- P.R. n. 254/2006, Regolamento di disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale
- La CIRCOLARE ISVAP 17/05/05 n. 555/D contenente Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria Rc Auto – disciplina del bonus/malus.
Cristina Saja, giornalista e avvocato