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Responsabilità professionale, quando la colpa del medico è grave?

21/04/2023

Quando la colpa del medico viene ritenuta grave? Chi stabilisce il grado della colpa e decide se il medico è responsabile o meno? L’excursus storico e normativo, l’analisi giurisprudenziale e il consiglio utile: farsi affiancare sempre da un legale specializzato.

Responsabilità professionale, quando la colpa del medico è grave?

Il tema della responsabilità sanitaria, intesa soprattutto come responsabilità a titolo di colpa del medico e dell’esercente la professione sanitaria, ha occupato spazi sempre più ampi nell’ambito del dibattito giuridico, sia a livello dottrinario che giurisprudenziale, soprattutto dopo le innovazioni legislative apportate al tema dalla Legge Balduzzi prima e dalla Legge Gelli-Bianco dopo.

 

Ciò che principalmente va sottolineato in premessa, riguarda il fatto che nell’attività medica si è sempre avvertita l’esigenza di contenere la responsabilità del sanitario entro i limiti di colpa di diverso rilievo, gradazione e forma rispetto ad altri contesti.  Questo avviene per diversi ordini di ragioni, ma la più importante riguarda il fatto che ci si riferisce all’esigenza di protezione del paziente, che è esposto al rischio dell’errore.

 

Dunque, la valutazione della colpa penale del medico considera l’atto di svolgere la professione medica all’interno di un processo ontologicamente morboso, proprio perché fa riferimento ad un soggetto – il paziente – già di per sé vulnerabile.

 

In generale, quindi, e come ribadito anche attraverso i nostri approfondimenti sul tema, chi esercita la professione sanitaria in correrà in colpa per negligenza, imprudenza, imperizia, in caso di violazione di una regola precauzionale, passibile di tipizzazione mediante leggi, regolamenti, ordini o discipline e parametrata al comportamento dell’homo eiusdem professionis et condicionis.

 


“La penale rilevanza della colpa professionale non può configurarsi altrimenti che nel quadro della colpa grave richiamata dall’art. 2236 c.c. e nel carattere di inescusabilità”.


 

Questo principio sopra richiamato ed espresso dalla Corte Costituzionale, sent. 22 novembre 1973 n. 166 che ha sancito la primissima stagione della colpa medica, chiarendo che la difficoltà tecnica e il peculiare rilievo sociale dell’attività sanitaria giustificano il ricorso al più indulgente criterio di imputazione per sola colpa grave, onde contemperare l’esigenza di non mortificare l’iniziativa del professionista col timore di inutili rappresaglie in caso di esito infausto con quella di non indulgere verso decisioni non ponderate o inerzie riprovevoli. Insomma, i mali ostativi della professione medica sono sempre stati due: l’ipotesi di decisioni avventate e irragionevoli da parte del medico, la possibilità di aggressione dopo l’eventuale esito infausto dell’intervento.

 

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Cosa si intende per “colpa grave”?

 

Il nostro ordinamento giuridico prevede diverse gradazioni di colpa, in particolare due: la colpa grave e la colpa lieve. Questi sono elementi ben definiti che, però, vengono identificati con molta difficoltà.

 

Ad onor del vero, probabilmente, nemmeno la Legge definisce la linea di confine, limitandosi a citare all’interno dell’art. 2236 c.c. che chi causa il danno risponde soltanto in caso di “dolo o colpa grave”.

 

Dopo diverse peripezie dottrinali e interpretazioni giurisprudenziali si può concludere che si intende “colpa grave” del medico, quando il professionista sanitario non applica le buone pratiche, cioè i protocolli obbligatori e quando le cause del danno sono negligenza, cioè trascuratezza o distrazione e imprudenza, ovvero un atteggiamento avventato da parte del medico che decide di applicare una procedura nonostante fosse al corrente dei rischi per il paziente.

 

Ma come si arriva a stabilire questo?

 

La Legge Balduzzi, è ormai risaputo, ha creato innumerevoli inconvenienti che nel 2017, la Legge Gelli-Bianco ha cercato di risolvere, introducendo – tra l’altro – l’art. 590-sexies, comma 2, c.p.. La nuova fattispecie pensale prevede che

 


“qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle Linee Guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.


 

Il legislatore, dunque, cosa fa?

 

  1. Limita l’operatività della causa di non-punibilità ai soli casi di imperizia, imprudenza e negligenza;
  2. Elide il riferimento, non alla sola colpa lieve, ma a qualsiasi gradazione di colpa;
  3. Tipizza per la prima volta le Linee Guida, rendendole rilevanti per legge e dettandone una puntuale disciplina per funzioni, contenuti e soggetti demandati a farlo;
  4. Puntualizza l’importanza che le raccomandazioni ivi adottate assumono in proporzione alle specificità del caso concreto.

 

Come si traduce tutto questo?

 

Nella non-punibilità della condotta del medico qualora – nonostante l’imperizia – le Linee Guida sono state rispettate e se non vi erano ragioni per discostarsene.

 

A tal punto, l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stato illuminante per risolvere i contrasti nati attorno all’argomento. Queste hanno stabilito che:

 

l’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio dell’attività medico-chirurgica:

 

  1. Se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza;
  2. Se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia:

 

  • nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico, quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida (…);
  • nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’individuazione e nella scelta delle linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando necessario (…), se l’evento si è verificato per colpa (soltanto grave) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione (…)”.

 

Le Sezioni Unite, quindi, stabiliscono che la causa di non-punibilità riguarderebbe solo le ipotesi di imperizia non grave, in cui l’evento lesivo si sia verificato nonostante l’osservanza esatta di linee guida contenenti raccomandazioni adeguate alla specificità del caso.

 

In caso di imperizia cioè la mancanza di abilità ed esperienza necessarie, per definire la colpa si analizza nel dettaglio la situazione.

 


L’unica certezza è che la colpa grave non è un fatto oggettivo, per questo è sempre soggetta non soltanto a interpretazione, ma anche al parere del Giudice.


 

L’errore medico insieme al concetto di colpa sono indispensabili per stabilire la tipologia del danno che dovrà essere risarcito al paziente. In giurisprudenza si distinguono varie forme di errore, precisamente si tratta di errore diagnostico cioè la non corretta diagnosi da parte del medico, l’errore prognostico che è la non corretta valutazione del decorso della malattia del paziente e l’errore terapeutico che si manifesta quando il medico sbaglia nella prescrizione della terapia.

 

In merito alla definizione del grado di colpa, la Corte Suprema di Cassazione ha affermato che è necessario prendere in considerazione alcuni elementi come la misura della divergenza tra condotta effettivamente tenuta e quella che si sarebbe dovuta tenere in base alla norma cautelare, la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, il quantum di esigibilità, avendo riguardo all’agente concreto e alle sue conoscenze e la motivazione della condotta, quindi le ragioni di urgenza legate al caso. Appare evidente che il grado di colpa del medico e della struttura sanitaria dovrà essere accertato caso per caso, tenendo conto dei criteri e dei parametri espressamente richiamati dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

 

Tra le circostanze che vengono in rilievo nel caso specifico, vanno annoverate:

 

  • le specifiche condizioni del soggetto agente;
  • il suo grado di specializzazione;
  • la situazione ambientale, di particolare difficoltà, in cui il professionista si è trovato a operare;
  • l’accuratezza nell’effettuazione del gesto medico;
  • le eventuali ragioni d’urgenza;
  • l’oscurità del quadro patologico;
  • la difficoltà di cogliere e legare le informazioni cliniche;
  • il grado di atipicità o novità della situazione data

 

Tutti questi elementi devono essere valutati attentamente e bilanciati tra loro al fine di esprimere la conclusiva valutazione sul c.d. “grado della colpa”.

 

I casi in cui viene punita la colpa grave

 

La colpa grave per la Legge Gelli-Bianco è, dunque, ravvisabile nel risultato della somma di diversi elementi che non tengono conto solo delle generalizzazioni scientifiche ma anche delle particolarità del caso e che devono essere valutati con attenzione prendendo in esame anche l’abituale andamento della patologia, l’efficacia delle terapie e i diversi fattori esterni che generalmente influenzano il successo delle terapie.

 

E viene punita nel caso di:

 

  • negligenza: quando il medico agisce con superficialità;
  • imprudenza: quando il medico agisce con avventatezza;
  • imperizia: solo nel caso in cui non vengano rispettate le linee guida.

 

Data la delicatezza della questione, l’ipotesi di particolare gravità dei fatti e la decisione che può spettare soltanto a un Giudice, è sempre e comunque essenziale essere affiancati da un legale specializzato che possa ben districare la questione e affrontarla con il massimo della competenza e della diligenza richiesta.

 

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Cristina Saja, giornalista e avvocato