La perizia medico-legale: cos’è e a cosa serve?

L’analisi obiettiva e la descrizione della perizia medico-legale, della sua funzione e di chi deve redigerla, con un riferimento alla normativa che l’ha resa necessaria e la descrizione degli eventi che la rendono tale.

Sommario
  1. Di cosa si compone la perizia?
  2. A quali norme si fa riferimento in tema di perizia medico-legale?

In presenza di polizze assicurative e a danno già avvenuto, potrebbe essere importante ricevere la quantificazione del danno. Identificato il rischio, determinato il giusto premio assicurativo, in vigore di una polizza assicurativa sicura e in previsione di una richiesta di risarcimento danni, ecco che assume rilievo la cosiddetta “perizia medico-legale”.

Si tratta di un documento redatto da un medico che, dopo un’attenta analisi ed effettuata la consulenza con tutte le valutazioni del caso, è in grado di verificare il collegamento causa-effetto e determinare l’entità e il tipo di danno da risarcire. Viene utilizzata in caso di incidenti stradali, di sinistri per ipotizzata malasanità e tutte le volte in cui si verifica un infortunio per cause che devono essere scientificamente identificate e provate.

È chiaro che se la perizia medico-legale viene redatta per stabilire l’entità del danno biologico, esistenziale e patrimoniale subito da una persona a seguito di un evento e determinarne l’entità, a farlo dovrà essere un professionista ad hoc: il medico-legale.

La medicina legale è, infatti, una specializzazione della medicina che rende esperto il professionista nel valutare le condizioni psico-fisiche, anche da un punto di vista legale, a seguito di traumi.

Di cosa si compone la perizia?

Prima di redigere la perizia, in fase di analisi e valutazione dei fatti, il medico-legale dovrà prendere in considerazione le evidenze scientifiche del caso di specie, le Linee Guida, i criteri scientifici condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, i principi di diritto assimilabili e applicabili. Effettuate queste premesse, il documento redatto si comporrà delle seguenti parti:

  • Il preambolo in cui vengono riportati tutti i dati anagrafici delle parti interessate;
  • La parte analitica che serve a inquadrare il contesto, le circostanze di fatto e l’elenco di tutta la documentazione medica esaminata, compresi i referti delle visite specialistiche e degli esami diagnostici o dei risultati dei sopralluoghi effettuati;
  • Le considerazioni medico-legali in cui all’analisi della storia del paziente si affianca la valutazione del rapporto causa-effetto tra l’evento scatenante e il danno riportato;
  • Le conclusioni che rappresentano la parte più importante e contengono la sintesi del caso e la valutazione del danno riportato in maniera temporanea o permanente.

A quali norme si fa riferimento in tema di perizia medico-legale?

La risarcibilità del danno alla salute è stata stabilita dalla Corte Costituzionale con la pronuncia del 14.7.1986 n. 184, est. Dell’Andro, sulla base degli articoli 2043 c.c. e 32 Cost., oppure dell’art. 2059 c.c.. Per chiarire, si afferma altresì che oltre al danno biologico, a seguito del fatto lesivo, vanno valutati anche danni-conseguenze di carattere patrimoniale come ad esempio il lucro cessante che ne deriva e anch’essi vanno risarciti con altra autonoma voce, ex art. 32 Cost. e 2043 c.c.. I danni morali subiettivi in caso di reato vanno risarciti ex art. 2059 c.c.. Su tale impianto la Corte Costituzionale ha avuto modo di tornare con la successiva sentenza n. 372 del 27.10.1994, est. Mengoni.


Chiunque sia chiamato a svolgere la funzione di medico-legale deve essere a conoscenza di tutto questo in via preventiva ed eventualmente consultare un legale specializzato per non incorrere in rischi inutili.


Cristina Saja, giornalista e avvocato

Di: Redazione Consulcesi Club

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