Covid-19 fuori dalle polizze? Non sempre. Per il tribunale di torino, il contagio non è una semplice malattia

La difficile re-interpretazione delle polizze assicurative per infortuni a seguito della pandemia da Covid-19 sta mettendo in discussione l’identificazione stessa di ‘infortunio’, portando gli esperti a chiedersi se non una qualsiasi infezione virale, ma l’infezione virale da Covid-19 possa rientrare tra i casi indennizzabili in forza di una polizza infortuni.

Il tema – lato pubblico impiego di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro INAIL - è stato affrontato all’interno del c.d. “Decreto Cura Italia” D.L. n.18/2020 che all’art. 42 ha stabilito che i casi accertati di infezione da Covid-19, in occasione di lavoro, sono qualificabili come infortuni ai fini INAIL. Tutto da scoprire e interpretare, invece, per le assicurazioni private. Il Covid-19 si qualifica come evento violento, fortuito ed esterno o deve ritenersi una malattia, tale da non poter determinare il sorgere di alcun diritto all’indennizzo?

Al Tribunale di Pisa, Roma, Pescara le pronunce sono univoche nel qualificare coronavirus da SARS-CoV2 come una malattia che, quindi, non dà diritto all’indennizzo. Tuttavia, da ultimo, dissente il Tribunale di Torino, secondo il quale il Covid-19 è un infortunio.  La pronuncia dello scorso 19 gennaio 2022 ha dato credito alla consulenza tecnica espletata in corso di causa in cui si avvalora la tesi secondo la quale “la causa del contagio da Covid-19 possa considerarsi violenta, in quanto il contatto con l’agente patologico non è dilatato nel tempo e in quanto il contatto determina uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita  di un organismo che si trovi in situazione normale (…) con un’alterazione dello stato normale di intere parti dell’organismo (in particolare dell’apparato respiratorio), al punto da causare gravissime sofferenze e, alla fine, addirittura la morte del soggetto”. 

Alla luce dell’art. 42 , secondo comma del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori pubblici e privati che beneficiano della assicurazione obbligatoria INAIL, alla luce di quanto affermato dal Tribunale di Torino; ritenendo inaccettabile e ingiusta la disparità di trattamento tra gli operatori sanitari che lavorano con regolare contratto in una struttura pubblica o privata e i colleghi che scelgono la libera professione (pediatri di libera scelta, farmacisti, dentisti, medici di medicina generale, ecc.), appurando che il Covid-19 ha scatenato una pandemia e sortito effetti mortali o invalidanti per la maggior parte della popolazione, è inaccettabile che venga negato l’indennizzo sul presupposto che tale infezione non rientrerebbe nell’ambito del concetto di “infortunio” bensì in quella di “malattia”. Non può esservi alcuna differenza, da un punto di vista tecnico giuridico, tra il sistema assicurativo pubblico e quello privato sotto il profilo dell’interpretazione dell’evento infezione come “infortunio”. 

Il criterio di indennizzo di un qualsiasi infortunio secondo Polizza Infortunio privata

In ordine tecnico medico legale, bisogna chiarire alcuni punti relativi ad una qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta tra privati e sulle cosiddette “condizioni generali”. Gli elementi costitutivi che suggellano la volontà delle parti fanno sì che la Parte Assicuratrice si assume un determinato "rischio" ed il Contraente, a seguito del versamento di un "premio" in denaro, si tutela da eventi avversi, non prevedibili, che originano all'esterno della propria persona e che potrebbero colpirlo, in maniera unica e violenta (cioè concentrata nel tempo), nel proprio "corpo" causando lesioni obiettivabili tali che determinino un danno alla sua capacità lavorativa o la morte. In sostanza si tratta di un accordo semplice, chiaro, preciso e non interpretabile unilateralmente. Al Contraente poco importa, né gli compete, dimostrare quale sia la natura ed il meccanismo con cui si sia verificato l'evento, ma spetta identificare e denunciare le lesioni corporali obiettivabili e la causa che "acutamente" le ha determinate. All'Assicuratore, invece, spetta la valutazione preliminare del rischio (con la facoltà di escludere dal Contratto eventi che ritenesse non bilanciati col premio richiesto) e di provare che l’evento denunciato non sia stato fortuito, che sia dovuto o concausato da fattori patologici autonomamente intrinseci all’Assicurato o che la causa derivi da azioni lesive "non concentrate nel tempo", quindi riconducibili – secondo indicazioni preliminarmente individuate, condivise e sottoscritte nelle Condizioni Generali di Polizza - a definizione di "malattia" che, nello stesso Contratto, viene definita esclusivamente come “ciò che non è infortunio”. Va rilevato, inoltre, che l’infezione da COvid-19 non è sempre stata considerata, in ambito Assicurativo Privato, una “malattia”. Infatti, nel recente passato, le compagnie di Assicurazione (nel contesto scientifico associativo dell’ANIA) ne riconoscevano la valenza contrattuale ai fini di “infortunio” e per questo – cautelativamente - ne escludevano specificatamente le conseguenze dirette.

Quali principi contrattuali valgono, quindi in caso di infezione da Covid-19 contratta dal personale sanitario in servizio?

Il principio contrattuale appena citato serve a stabilire e inquadrare la fattispecie di cui stiamo parlando in tre principi base, facilmente comprensibili e individuabili. 

  • L’infezione virale è chiaramente fortuita, non è certamente un atto volontario entrare a contatto con persona infetta e non può esserci un comportamento imprudente: di sicuro non per il medico che – nel caso del Covid- è stato costretto ad un maggior rischio di infezione per dovere professionale – costituzionalmente riconosciuto di solidarietà sociale.
  • L’infezione virale, inoltre, è chiaramente esterna (il virus non è una malattia degenerativa del corpo, ma è un fattore lesivo che viene dall’esterno).
  • L’infezione virale (ed in ispecie quella da SarsCov 2) è una causa violenta perché il contatto infettante con il virus non è dilatato nel tempo, ma concentrato cronologicamente. Esiste, cioè, un momento concentrato singolo in cui l’infezione viene contratta. È quindi intrinseco alla patologia che la causa sia violenta, cioè concentrata cronologicamente.

Considerazioni conclusive

L’atteggiamento delle compagnie assicurative così ostativo all’indennizzo non ha alcuna giustificazione che possa ravvisarsi all’interno del contratto, se non per esplicita e manifesta esclusione delle conseguenze dovute all’aver contratto il Covid-19 e non è ammissibile il rigetto unilaterale delle denunce che, invece, dà adito all’attivazione di un Arbitrato medico-legale. Ottima la valutazione del Tribunale di Torino, basata su CTU espletata in corso di causa. Tuttavia, niente va dato per scontato. Al riguardo, va ricordata la celebre sentenza con cui la Cassazione a SS.UU. con sent. n. 5119 del 2002 ha definito l’assicurazione privata contro gli infortuni come un contratto socialmente tipico, la cui disciplina non conosce specifica fonte normativa ma si è progressivamente consolidata nella prassi.  Sarebbe auspicabile, tra l’altro, che le imprese assicuratrici, anche in considerazione delle moderne regole di costruzione e distribuzione dei prodotti assicurativi, prendano posizione sull’argomento e rivedano i prodotti di futura commercializzazione, considerando anche ipotesi come quelle relative al Covid. 

Di: Redazione Consulcesi Club

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