I pacchetti di viaggio cd. “all inclusive” sono sempre i più ricercati da coloro che, non avendo tempo né modo di disimpegnarsi nella complessa organizzazione di una vacanza, si affidano totalmente ad un intermediario, agenzia di viaggio, limitandosi a scegliere la destinazione preferita ed a corrispondere il prezzo pattuito, senza doversi occupare di altro.
Il contratto di pacchetto turistico viene regolato dal D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (meglio conosciuto come "Codice del Turismo"), promulgato in applicazione delle direttive europee a tutela dei consumatori (e viaggiatori), si connota, fra le sue caratteristiche principali, per la combinazione di almeno due tipi di servizi turistici (es. pernottamento, noleggio veicolo, programma escursionistico, visite guidate ecc…).
I soggetti principali del rapporto, oltre al cliente, sono l’organizzatore, che si occupa di realizzare l’architettura complessiva del viaggio, anche facendo ricorso alle prestazioni e servizi forniti da terzi suoi incaricati, gestendo direttamente o per il tramite di un intermediario (ad es. agenzia di viaggi) la vendita del pacchetto.
Le previsioni contenute nel succitato codice delineano i casi in cui il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale del prezzo pattuito, con ciò dovendosi distinguere da quelle situazioni in cui si può richiedere il risarcimento del cd. “danno da vacanza rovinata”, che invece tende al ristoro dei pregiudizi arrecati al cliente dall’inadempimento del venditore e/o intermediario alle prestazioni a cui è contrattualmente tenuto.
Richiesta di rimborso: quali ipotesi
I casi in cui è possibile richiedere il rimborso integrale del prezzo pattuito coincidono, ai sensi dell’art. 41 del Codice del Turismo, con una serie di ipotesi:
- Verificarsi di situazioni straordinarie ed inevitabili.
Tipicamente questa eventualità si realizza allorchè nel luogo di destinazione si assiste all’improvviso mutamento delle condizioni politiche, sociali, sanitarie ecc. che, non preventivabili prima dell’acquisto del pacchetto di viaggio, vanno a modificare in modo significativo le modalità di raggiungimento della località prescelta, ovvero la fruizione dei servizi acquistati.
- Modifiche unilaterali del contratto di viaggio.
Ciò si realizza allorchè l'organizzatore, prima della partenza, comunica al viaggiatore la necessità di procedere ad una variazione significativa delle prestazioni accluse al contratto, per cui quest’ultimo dispone di un termine entro il quale comunicare il recesso dall’accordo, richiedendo il rimborso del prezzo liquidato.
- Annullamento del viaggio da parte dell'organizzatore.
Chiaramente, se è invece l'organizzatore a comunicare l’annullamento del pacchetto turistico, costui sarà tenuto al rimborso totale delle somme ricevute, eventualmente sostituibile con l’offerta di una soluzione turistica di pari o superiore valore economico, da sottoporre all’apprezzamento del viaggiatore.
- Impossibilità sopravvenuta della prestazione.
In questo caso, il diritto al rimborso integrale nasce dalla circostanza, non imputabile ad alcuna delle parti contrattuali, di eseguire le prestazioni previste dal contratto, con conseguente applicazione dei principi contenuti nell’art. 1463 del codice civile.
Impossibilità di utilizzazione della prestazione: lo scopo di piacere
Di rilievo, la distinzione prodotta dalla giurisprudenza che, riguardo a quest’ultima ipotesi, è solita distinguere il caso in cui l’impossibilità di eseguire la prestazione discende da una circostanza oggettiva non imputabile all’organizzatore (come ad es. la chiusura delle frontiere), con quella in cui, invece, la prestazione sarebbe astrattamente realizzabile, ma è comunque venuto meno l’interesse dal viaggiatore a riceverla.
La "finalità turistica" coincide, in questo caso, con l’interesse specifico che il contratto intende soddisfare, divenendone così la cd. “causa concreta”, con ogni conseguenziale riflesso sia in termini di valutazione di adeguatezza del negozio allo scopo perseguito dall’acquirente, che di apprezzamento circa la gravità di possibili situazioni di disservizio rispetto alle legittime aspettative del cliente.
La Cassazione ha, più volte, chiarito che nel contratto di viaggio vacanza "all inclusive", caratterizzato dalla combinazione di trasporto, alloggio ed altri servizi turistici non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.), la “finalità turistica” (o “scopo di piacere”) è l'interesse che il contratto stesso è volto a soddisfare, dunque la sua causa concreta.
L’irrealizzabilità di tale finalità per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, venendo meno l’elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall’interesse creditorio, l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni e relativo rimborso del prezzo corrisposto.
Infortunio del familiare: un caso dibattuto
Non di rado viene in rilievo, fra le ipotesi in cui il viaggiatore è costretto ad annullare (magari a ridosso della partenza) il pacchetto acquistato, l’infortunio di uno stretto congiunto che, seppur non ricompreso fra i protagonisti del viaggio, richiedono la presenza del familiare.
Non essendo un’ipotesi regolata dal Codice del Consumo, la possibile soluzione va comunque ricercata nella disciplina generale dell’impossibilità sopravvenuta ed imprevedibile, che si ponga in antitesi con lo scopo concreto del viaggio.
Dovranno quindi ricorrere le seguenti condizioni:
- L'infortunio deve essersi realizzato successivamente alla sottoscrizione del contratto
- Tale evenienza non deve essere stata prevedibile
- L’evento deve essere di tale gravità da renderlo incompatibile con la finalità turistica del viaggio
Il viaggiatore dovrà quindi dimostrare rigorosamente l'esistenza, la gravità e l'imprevedibilità dell'evento infortunistico, allegando conferente documentazione di quanto accaduto al proprio familiare e delle circostanze fattuali che impongono la sua presenza in loco.
Di regola, il contratto di viaggio è assistito da polizza di assicurazione che, al ricorrere delle condizioni espressamente pattuite, fornisce copertura al rischio in questione, ma ciò non toglie che, qualora non sia stata acquistata l’assicurazione relativa al rischio di annullamento del viaggio, sarà comunque possibile invocare il recesso impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione oggetto del pacchetto di viaggio.
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Malattia improvvisa di componenti del gruppo: la soluzione del Trib. di Napoli
Proprio di recente, è venuto all’esame del Tribunale di Napoli il caso di un gruppo di familiari/amici che, avendo acquistato distinti pacchetti turistici per godere di un viaggio insieme, avevano disdetto in quanto 3 di loro si erano improvvisamente ammalati a stretto ridosso della partenza, rendendone impossibile la partecipazione.
A fronte di questa evenienza, non soltanto i diretti interessati, ma anche gli altri partecipanti al viaggio organizzato, avevano deciso di non partire, inoltrando formale risoluzione dei rispettivi contratti, con relativa richiesta di restituzione del prezzo versato per il viaggio prenotato e non effettuato a causa di eventi imprevisti e imprevedibili.
Il Giudice napoletano, con la sentenza n. 2433/2025, ha ricordato che, sebbene la giurisprudenza di legittimità ritenga configurabile la perdita di interesse degli altri partecipanti al viaggio per l’improvvisa impossibilità sopravvenuta di uno dei membri della comitiva, venendo ad usufruire di una prestazione diversa da quella originariamente prevista, occorre comunque stare attenti alle previsioni contrattuali che, nel caso di specie, escludevano la possibilità di ottenere rimborsi di sorta e di ciò i clienti risultavano debitamente e compiutamente informati, con relativa copertura assicurativa.