Specializzandi in medicina e assicurazioni, sai come muoverti?

La responsabilità professionale è obbligatoria anche per i medici specializzandi, i quali dovrebbero sapere perché è fondamentale per loro sottoscrivere una Rc professionale. All’interno di questo articolo le spiegazioni e i consigli base per i medici specializzandi.

L’art. 10 della Legge Gelli-Bianco, la n. 24/2017, al terzo comma chiarisce che: “Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.”

Proprio in relazione a quanto disposto, è necessario focalizzare l’attenzione su “ciascun esercente la professione sanitaria” come soggetto destinatario della norma. È così che il legislatore dà all’interlocutore la certezza che la norma si riferisca anche agli specializzandi e, dunque, al loro obbligo di assicurazione professionale.

La logica impone, dunque, l’obbligo assicurativo anche se in nessuna delle norme afferenti agli esercenti la professione sanitaria è esplicitato l’obbligo in capo ai medici specializzandi.

Cosa rischia effettivamente uno specializzando?

Quando parliamo di polizza assicurativa per gli specializzandi, intendiamo consigliare una vera e propria RC professionale. Il motivo è presto detto: è vero che un medico specializzando non si assume mai completamente la colpa di una eventuale decisione sbagliata, ma la divide con il tutor o il responsabile a cui è affidato, tuttavia può capitare di effettuare delle sostituzioni ed è proprio in tal caso che una polizza colpa grave non basta più e sarà necessaria la Rc professionale, per tutelare il medico specializzando da una richiesta diretta di risarcimento di un paziente, in caso di danno. 

Il classico caso è quello in cui, improvvisamente, lo specializzando si trovi a dover prendere una decisione per la somministrazione di un farmaco salvavita ad un paziente, mentre il responsabile o il tutor non è presente. Etica e legge in tal caso entrano in conflitto: la prima vorrebbe che lui agisse immediatamente e la seconda che attendesse il ritorno del responsabile. È proprio in casi come questi e per le conseguenze che ne potrebbero derivare che la stipula dell’assicurazione corrisponde a tutela e protezione nei confronti dello specializzando. 

L’obbligo assicurativo per gli specializzandi

Il mondo delle assicurazioni oggi, anche alla luce del recente decreto attuativo, è diventato molto attento a tutte le esigenze più disparate e riesce a rispondere anche a quelle degli specializzandi in medicina. 

Nel corso della propria attività professionale o di formazione, uno specializzando può optare per diverse tipologie contrattuali. Prima di ogni cosa, per distinguere le varie tipologie contrattuali è necessario tenere conto del ruolo che si ricopre all’interno del contratto di assicurazione. 

Che si tratti di una struttura sanitaria o di uno studio privato, la polizza assicurativa deve essere in grado di coprire ogni eventualità di rischio. Per questo, esistono diverse tipologie di contratti assicurativi per specializzandi

Ad esempio, l’assicurazione per la responsabilità civile professionale copre i danni che possono essere causati ai pazienti durante la pratica medica; l’assicurazione per l'invalidità e l'infortunio offre copertura finanziaria in caso di invalidità permanente o infortunio che impedisca al medico specializzando di svolgere la propria attività lavorativa. Esiste poi l’assicurazione per la perdita di guadagno che garantisce un sostegno economico in caso di impossibilità a lavorare a seguito di malattia o infortunio e l’assicurazione per la tutela legale che, invece, tiene indenne il contraente dal pagamento delle spese per le controversie legali legate all'attività professionale. 

È importante che ogni medico specializzando valuti attentamente le proprie esigenze e individui il tipo di contratto assicurativo più adatto alla propria situazione professionale, guidato proprio da un consulente assicurativo specializzato in diritto sanitario.

Come deve muoversi un medico specializzando?

Perché sottoscrivere una RC professionale da specializzando? 

I motivi possono essere principalmente tre:

  • se svolgi un’attività libero professionale o un’attività in convenzione con il SSN hai bisogno dell’assicurazione perché hai una responsabilità diretta con il paziente (colpa lieve e colpa grave);
  • se svolgi la tua attività esclusivamente come medico specializzando, hai bisogno dell’assicurazione perché tutela da un potenziale coinvolgimento in un giudizio per risarcimento del danno. La tutela diretta della struttura è limitata alla sola colpa lieve del medico;
  • la sottoscrizione di una adeguata polizza assicurativa è, come detto all’inizio di questo articolo, prevista come obbligo di legge ai sensi della Legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli).

Non avere un’adeguata copertura assicurativa vuol dire correre il rischio di doversi fare personalmente carico di un eventuale errore nei confronti di un paziente e del risarcimento economico dello stesso.

Questo perché la struttura sanitaria non offre mai copertura per colpa grave come peraltro ribadito dalla Corte di Cassazione: “Tali contratti assicurativi contrastano con i principi fondamentali del sistema della responsabilità dei pubblici dipendenti, come delineato dall’art. 28 della Costituzione, atteso che la stipula di tali polizze produce, in definitiva, la totale deresponsabilizzazione della classe dirigente e politica della Pubblica Amministrazione.”

In definitiva, quindi anche il medico specializzando deve sottoscrivere un’adeguata copertura assicurativa, non solo perché è un obbligo di legge (Legge Gelli Bianco) e non rispettarlo potrebbe portare anche a una sanzione disciplinare da parte del proprio ordine di appartenenza, ma soprattutto perché l’attività di specializzando espone il medico a dei rischi professionali, a volte anche non banali e qualsiasi struttura sanitaria non può coprire per la colpa grave. Inoltre, se si svolge anche un’attività libero professionale è necessaria una copertura anche per la colpa lieve.

Di: Cristina Saja, avvocato

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