Colpa Medica: perché stipulare una RC Professionale

L’introduzione della Legge Gelli-Bianco e l’obbligo assicurativo. Chi ha l’obbligo e perché, le tutele previste e l’importanza di avvalersi di professionisti competenti per la stipula dell’assicurazione.

Sommario
  1. La causa di non punibilità 
  2. Quali soggetti hanno l’obbligo di assicurazione?
  3. Il decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco 
  4. Quali obblighi e quali tutele introduce la Legge Gelli-Bianco? 
La legge n. 24/2017, legge Gelli-Bianco, è intervenuta anche a disciplinare l’aspetto dell’assicurazione della struttura sanitaria, del medico e dell’operatore sanitario per la responsabilità civile legata al loro operato.   La legge Gelli ha proclamato l’obbligo assicurativo, ma di fatto non lo ha imposto, lasciando alle strutture sanitarie la facoltà di scegliere se assicurarsi o ricorrere ad analoghe misure, peraltro omettendo di sanzionare la mancata adozione dell’una o dell’altra opzione. Le disposizioni relative agli esercenti le professioni sanitarie ricalcano, invece, precedenti interventi normativi.   Tra le novità più importanti introdotte da questa Legge, vi è di certo la causa di non punibilità: il medico, la cui condotta imperita abbia causato la morte o lesioni personali del paziente, non è punibile se ha rispettato le linee guida e versa in colpa lieve.  

La causa di non punibilità 

La causa di non punibilità risulta inapplicabile se l’evento si è verificato per:
  • Imperizia, quando non esistono linee-guida per il caso concreto
  • imperizia nell’individuazione e nella scelta delle linee-guida adeguate al caso concreto
  • negligenza o imprudenza
  • imperizia nell’esecuzione delle linee-guida, anche se adeguate al caso concreto
È bene dunque chiarire che  

La responsabilità medica deriva dai danni subiti dal paziente per errori e/od omissioni da parte dei professionisti sanitari.


  Ne consegue che l’introduzione della non-punibilità avrà i limiti sopra citati e servirà ad escludere la responsabilità penale del medico, limitando la responsabilità a quella civile del professionista e della struttura presso cui presta servizio.  

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  Così, la responsabilità della struttura sanitaria sarà di tipo contrattuale con onere probatorio invertito: sarà cioè compito della struttura discolparsi di quanto accaduto e il termine prescrizionale è di 10 anni.   Al contrario, la responsabilità del medico viene inquadrata nella fattispecie extracontrattuale, così verterà sul paziente l’onere della prova di dimostrare il danno e la colpa. Solo per il medico privato rimane la responsabilità contrattuale.  

Quali soggetti hanno l’obbligo di assicurazione?

  L’art. 10 della Legge Gelli-Bianco prende in esame tre categorie di soggetti e stabilisce le misure di obbligatorietà assicurativa. In particolare:  
  1. le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private devono assicurarsi o adottare altre misure analoghe. Ciò significa che per loro l’assicurazione è facoltativa ai sensi del comma I dell’art. 10
 
  1. i liberi professionisti esercenti le professioni sanitarie hanno obbligo di assicurazione per la responsabilità civile e le azioni recuperatorie, ai sensi del comma II dell’art. 10 e dell’art. 5 del DPR 137/2012
 
  1. i dipendenti esercenti le professioni sanitarie hanno, invece, l’obbligo assicurativo solo per il rischio di rivalsa, ai sensi del comma III dell’art. 10.
  Nulla è previsto nella Legge Gelli-Bianco sul contenuto della polizza assicurativa, tranne che all’art. 12 viene introdotta l’operatività temporale retroattiva ed una operatività temporale ultrattiva. Questo significa che l’assicurazione coprirà gli eventi dannosi verificatisi nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo e garantirà le richieste risarcitorie presentate per la prima volta nei 10 anni successivi.    

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Il decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco 

  La Legge Gelli-Bianco ha delegato il Governo a determinare, mediante decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, i requisiti minimi delle polizze assicurative e l’individuazione delle classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati ai sensi dell’art. 10, comma VI della legge 24/2017.   Nonostante siano trascorsi ormai 5 anni, lo scorso 7 giugno, il Consiglio di Stato ha deciso, con pubblicazione avvenuta il 17 giugno, di sospendere l’espressione del suo necessario parere in merito alla bozza del regolamento ex art. 10, comma 6, per la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie. Secondo il Consiglio di Stato, dalle problematiche zelate all’applicazione del sistema bonus/malus ci sarebbero notevoli criticità da risolvere e per questo ha deciso di acquisire la documentazione necessaria per l’espressione del suo definitivo parere, richiedendo la disamina dell’intera documentazione su cui si basa la posizione contraria della parte assicurativa.    

Quali obblighi e quali tutele introduce la Legge Gelli-Bianco? 

  In primis, introduce l’assicurazione obbligatoria per tutti i liberi professionisti o dipendenti del settore sanitario – pubblico o privato – per la copertura della Responsabilità Civile Professionale e/o la Colpa Grave. L’introduzione della normativa prevede la delimitazione di responsabilità e coinvolge, come sopra detto, le strutture sanitarie. Obbliga tutto il comparto a stipulare una polizza di RC Professionale, sottolineando l’importanza delle Linee Guida e delle buone pratiche per la valutazione delle responsabilità, prevedendo azione diretta verso gli assicuratori della struttura ospedaliera e /o dei sanitari.   Con la sottoscrizione della polizza, in sostanza, si va a mettere al sicuro il patrimonio personale da eventuali richieste di risarcimento a seguito di cause per responsabilità civile o penale. In tal modo, l’assicurato può essere tutelato in caso di azione di rivalsa, di surrogazione da parte dell’Assicuratore dell’Ente di appartenenza, per le attività intramoenia ed extramoenia. Tra l’altro, oggi la totalità delle assicurazioni Rc Professionali per Medici è in regime ‘claims made’.   Leggi anche: RC Professionisti: novità per i Medici Associati Formazione ECM e assicurazioni: cosa cambia? Cosa copre l'assicurazione professionale per medici ospedalieri?
Di: Redazione Consulcesi Club

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