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Come si denuncia un sinistro? Modalità, tempistiche, tipologie

02/03/2023

Cosa succede se ci troviamo coinvolti in un sinistro? Ecco tutte le informazioni relative a come comportarci subito dopo l’evento. Nell’articolo anche un breve cenno al sinistro medico: situazione che esige attenzione e impiego di esperti diversi.

Come si denuncia un sinistro? Modalità, tempistiche, tipologie

Spesso la confusione che può generare un incidente, non ci consente di avere lucidità sul da farsi. Per questo, Consulcesi e il team di avvocati specializzati cerca sempre di prevenire gli eventuali dubbi e offrire una panoramica su determinati diritti e doveri legati ad eventi che possono generalmente accadere.

 

Prenderemo, dunque, in considerazione l’eventualità di aver bisogno di denunciare un sinistro senza tralasciare modalità, tempistiche e tipologie.

 

In presenza di polizze assicurative e a sinistro già accaduto, potrebbe essere necessario redigere la denuncia.

 


La denuncia del sinistro è fondamentale per mettere in moto l’azione assicurativa.


 

Per quanto riguarda la tempistica, la denuncia dell’incidente stradale va fatta entro 3 giorni, anche se la legge italiana prevede casi in cui la denuncia può essere fatta dopo 3 giorni senza perdere il diritto al risarcimento (art. 1913 c.c..). Il diritto viene, però, perso se non si denuncia dolosamente l’accaduto, così come sancito dall’art. 1915 c.c.. Può, inoltre, accadere che l’assicurazione sia intervenuta tempestivamente e/o comunque prima dei tre giorni, per cui gli agenti siano informati. In tal caso, non c’è urgenza di redigere comunicazione.

 

Un’altra delle condizioni che potrebbero causare la perdita dell’indennizzo è il superamento del termine di prescrizione per il diritto al risarcimento. Per tutti i sinistri che avvengono su strada questo termine è fissato a due anni. Per evitare spiacevoli inconvenienti di questo tipo, è opportuno quindi assicurarsi, una volta inviata la comunicazione, di ottenere anche un riscontro in merito dalla stessa agenzia che confermi l’adeguata ricezione dell’informazione.

 

Come si fa la denuncia di un sinistro all’assicurazione?

 

È possibile comunicare all’agenzia assicurativa il verificarsi di un incidente tramite tutti i mezzi di comunicazione possibili, in base a quello che ci è più utile: tramite raccomandata A/R presso l’ispettorato sinistri; tramite p.e.c. all’agenzia assicurativa; telefonicamente al servizio clienti della compagnia; di persona.

 

Tutte le informazioni che devono essere riportate si trovano all’interno di quello che viene conosciuto come Modulo BLU, CID o modulo CAI (Constatazione Amichevole d’Incidente). Si tratta di un modulo semplice e abbastanza rapido che permette di individuare autisti, trasportati, proprietari dei veicoli e dinamica dell’incidente. Fattore imprescindibile è riportare i dati in maniera corretta e precisa.

 

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Verranno, dunque, riportate le seguenti informazioni:

 

  • data e luogo dell’incidente;
  • eventuali feriti, anche se lievi;
  • danni materiali;
  • eventuali testimoni.

 

Le sezioni sono due, perché comunemente l’incidente avviene tra due veicoli; quindi, ad ogni veicolo corrisponderà una sezione. In questi campi, vanno indicati i dati relativi a: contraente/assicurato; veicolo; compagnia assicurativa; conducente.

 

Un’altra sezione del modulo prevede la descrizione della dinamica dell’incidente e una grafica sulla quale sbarrare il punto d’urto che ha danneggiato il veicolo. Segue lo spazio per le osservazioni e quindi la firma dei conducenti.

 

Nella sezione Altre Informazioni, infine, andranno aggiunte tutte le informazioni extra necessarie a chiarire tutti gli aspetti già indicati in precedenza nei quindici campi della pagina precedente, quindi anche l’eventuale intervento delle Forze dell’Ordine.

 

Risulta comunque sempre utile avere la supervisione o demandare la compilazione del modulo al proprio legale di fiducia.

 

Cosa succede dopo la denuncia di incidente?

 

Segnalato l’incidente, l’assicurazione procederà alla verifica dei dati forniti in merito all’evento indicato e includerà anche la stima dei danni subiti e, dunque, l’ammontare del risarcimento da corrispondere al titolare della polizza assicurativa. L’assicuratore, dunque, farà la sua offerta al titolare della polizza nel rispetto di termini temporali specifici e determinati dalla legge:

 

  • 60 giorni se sono stati riportati danni solo a veicoli, 30 giorni se il CID è stato firmato da entrambi i conducenti;
  • 90 giorni nel caso di feriti.

 

Diverse tipologie di richiesta di risarcimento

 

Quella appena descritta è la procedura di risarcimento diretto, la più diffusa e utilizzata che concede il risarcimento fino a 9 punti riconosciuti di invalidità corrispondenti a c.d. lesioni lievi ed è applicabile anche in caso di trasportati. Non si applica, invece, tutte le volte che a subire lesioni siano stati i passanti.

 

Esiste poi la cosiddetta procedura ordinaria per richiedere il risarcimento danni. Questa sarà applicabile tutte le volte che sono coinvolti più di due veicoli, che le lesioni saranno riconducibili a più di 9 punti, che si tratta di veicoli immatricolati all’estero.

 

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Quando non si è d’accordo con l’assicurazione sulla dinamica dell’incidente

 

Potrebbe capitare di avere qualche controversia con la compagnia assicurativa rispetto alla dinamica dell’incidente e alla quantificazione dei danni. Qualora il risarcimento non superi i 15 mila euro, è possibile evitare di ricorrere al Giudice, attivando la procedura di Conciliazione Paritetica.

 

Questa nasce da un accordo tra l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC auto. Può essere attivata tutte le volte che il consumatore abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno all’impresa e non abbia ricevuto risposta; oppure abbia ricevuto un diniego di offerta; o ancora non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento dell’impresa.

 

Come avviene la quantificazione dei danni?

 

Per ottenere il giusto risarcimento, dovranno intervenire delle figure professionali che valutino i danni. Nel caso di danni ai veicoli, va nominato un perito che può valutare i danni direttamente in carrozzeria, da un meccanico di fiducia o presso il luogo in cui è in custodia il veicolo. Se si tratta di danni di lieve entità, si potrà procedere con pronta liquidazione e quindi il perito viene incaricato di formulare direttamente una proposta sulla base delle valutazioni tecniche fornite dallo stesso assicurato, anche prima che la vettura venga portata in officina per la riparazione. Qualora il danno effettivo si dimostri superiore a quello liquidato, l’assicurato non dovrà rilasciare quietanze liberatorie e dovrà inviare una raccomandata a/r con la quale comunica di accettare la somma a titolo di acconto in attesa del saldo definitivo. Inoltre, deve verificare senza ritardi che la somma sia comunque congrua al valore complessivo dei danni subiti.

 

Nel caso di lesioni a persone, la compagnia assicurativa nominerà un medico che dovrà valutare e quantificare il legame esistente tra le lesioni riportate e il sinistro stradale denunciato, attraverso la redazione di una relazione peritale*.

 

Totalmente diversa è la situazione riguardante il sinistro medico

 

Totalmente diversa è la situazione in cui a interessare il sinistro è il medico – che sarà coperto da un’assicurazione professionale – e un paziente o i parenti del paziente sopravvissuto.

 

Nelle polizze RC professionali dei medici, il sinistro potrebbe avvenire con la ricezione di una richiesta di risarcimento danni inviata dal legale del paziente (o dei suoi eredi) al medico. All’interno di questa lettera, certamente, sarà indicato l’evento riconosciuto come lesivo a seguito di una prestazione medico-sanitaria. In caso di decesso del paziente e prima di una citazione in giudizio per risarcimento dei danni, potrebbe essere il Pubblico Ministero a instaurare un procedimento penale per stabilire se esiste una responsabilità penale del medico per lesioni o morte colposa. In questo secondo caso, la chiamata del medico normalmente avviene con una notifica che avverte che in un determinato giorno, luogo e ora, si svolgeranno “accertamenti tecnici non ripetibili” con l’invito per il medico coinvolto a presenziare tale attività, in quanto è un suo diritto. In questa fase è importante avere il supporto di esperti periti e legali.

 

Nei casi appena descritti, le polizze professionali obbligano il medico a comunicare non solo gli atti formali ricevuti ma anche ogni fatto o circostanza che potrebbe sfociare in un vero e proprio sinistro.

 


I sinistri e le circostanze note precedenti alla stipula della polizza, in pratica già ricevuti o di cui si è a conoscenza prima di stipulare un nuovo contratto assicurativo, devono essere dichiarati nella fase di acquisizione dei dati da parte della Compagnia.


 

Eventuali dichiarazioni false od omissioni in questa fase potrebbero compromettere l’operatività della polizza stipulata. Queste avvertenze sono normate dal Codice Civile e dalle condizioni di assicurazione e spesso sono ripetute anche nello stesso questionario, ove vengono raccolte le informazioni che la compagnia assicurativa fa compilare al sanitario prima di emettere il contratto assicurativo.

 

Cristina Saja, giornalista e avvocato