Diritto all'oblio: cos'è e cosa prevede la Legge?

Sommario
  1. Cos’è il diritto all’oblio e perché è così importante?
  2. È possibile chiedere l’esercizio del diritto all’oblio in tutti i casi?
  3. Cosa fare se la reputazione sul web viene lesa?
In questo articolo cerchiamo di approfondire la tematica molto vasta del diritto all’oblio da un punto di vista sia normativo sia di consigli su come comportarsi nel caso in cui la reputazione venga lesa. Che cosa fa l’esercizio del diritto all’oblio? In estrema sintesi bilancia i diritti.Questo significa che, se le informazioni sul web e i benefici della ‘non menzione’ nel casellario giudiziario ledono gravemente l’immagine di un soggetto coinvolto in una vicenda giudiziaria ormai conclusasi, la tutela tramite esercizio di diritto all’oblio può mitigare ed essere indicata come soluzione più opinabile.Consulcesi si occupa anche di questo e, grazie a un team di esperti è in grado di analizzare ogni situazione per trovare la soluzione migliore.

Cos’è il diritto all’oblio e perché è così importante?

Ognuno di noi è individuabile per le caratteristiche esteriori che ci appartengono in maniera fisiologica e, prima di ogni cosa, veniamo individuati per la nostra ‘immagine’. Sia che si tratti di informazioni che ci riguardano o della nostra immagine ritratta, l’ordinamento giuridico ha posto dei paletti affinché nessun diritto venga leso.In tal caso, il diritto all’immagine propriamente detto è sancito dall'art. 10 c.c., dagli artt. 96 e 97, dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto di autore. Non si può prescindere, inoltre, dal c.d. "diritto all'identità personale", il cui fondamento normativo è ravvisabile sempre nell'art. 2 Cost., e che viene costruito – nelle elaborazioni della dottrina e nelle decisioni della giurisprudenza – come immagine sociale del soggetto, e non come idea meramente soggettiva che ciascuno abbia del proprio io. Per tale intendendo quell’immagine costituita da quel coacervo di valori intellettuali, politici, religiosi, professionali, ecc. che caratterizzano una determinata persona, e che questa non vuole vedere alterato o travisato all'esterno. È dunque alla ‘persona’ che appartiene il "diritto alla riservatezza" riconosciuto all’interno del famigerato art. 2 Cost., che viene comunemente inteso come la c.d. “privacy”, o “right to be let alone”.Sulla base di queste premesse, il contemperamento tra libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost. 10 CEDU, e 10 Carta di Nizza) e il diritto alla privacy e all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) è equilibrato e tutelato anche dal c.d. ‘diritto all’oblio’, ovvero il diritto a non subire gli effetti pregiudizievoli della ripubblicazione, a distanza di tempo, pur legittimamente diffusa in origine, ma non più giustificata da nuove ragioni di attualità.La tutela sul piano applicativo, e segnatamente su quello del bilanciamento degli interessi, si traduce nell’impossibilità di conservare in rete notizie, anche risalenti, spesso superate da eventi successivi, e perciò inattuali, utilizzando lo strumento della ‘deindicizzazione’ o della richiesta ‘cancellazione’ di determinati URL dal risultato dei motori di ricerca.

È possibile chiedere l’esercizio del diritto all’oblio in tutti i casi?

Sì, purché si tratti di una notizia non più corrispondente al vero, risalente o non menzionata all’interno del casellario giudiziario.In tal caso, è utile sapere che anche in caso di patteggiamento della pena, il beneficio della non menzione nel casellario giudiziario “finalizzato a limitare la conoscibilità della condanna subita da un determinato soggetto, verrebbe, di fatto, vanificato ove fosse consentito al gestore di un motore di ricerca di trattare ulteriormente tale dato attraverso la reperibilità in rete di esso in associazione al nominativo dell’interessato”.È, inoltre, importante ribadire che è possibile agire tutte le volte in cui ad essere lesa è non solo la persona ma anche la professionalità del soggetto di cui trattasi: la cosiddetta ‘biografia ferita’ dei medici e degli operatori sanitari coinvolti in una vicenda ormai conclusasi.

Cosa fare se la reputazione sul web viene lesa?

Proprio perché ormai il web è il mezzo più comune che accorcia le distanze, la reputazione del mondo virtuale pesa più di quello reale: la platea è infatti molto più ampia e più facilmente raggiungibile. Prestare attenzione alle informazioni del web che possono lederci è tanto importante quanto migliorare il nostro modo di comunicare.Per i professionisti sanitari quest’esigenza è accentuata dalla migrazione sanitaria e dal tenore professionale di ciascun medico od operatore sanitario. Per praticità, infatti, è ormai consolidata la prassi per cui compilare un form ed essere ricontattati è molto meglio che attendere ore ed ore al telefono per ottenere un appuntamento.Come agire quindi quando un contenuto online lede la nostra persona? Per prima cosa è necessario agire nei confronti del titolare del sito di appartenenza all’URL considerato lesivo. La richiesta può essere inviata con una semplice e-mail, meglio però se con PEC o con raccomandata A/R e tramite legale di fiducia per ottenere:
  • La cancellazione della pagina da Internet
  • La cancellazione di tag e metatag e quindi la deindicizzazione della pagina sul Web
  • La cancellazione del nome del soggetto dalla pagina Internet e ogni altro riferimento che possa far risalire alla sua persona
Se il titolare del sito non ottempera a tali doveri, l’interessato può alternativamente: presentare un ricorso al Garante della Privacy oppure presentare un ricorso al tribunale ordinario in via d’urgenza per ottenere la cancellazione del nome dalla pagina o la sua deindicizzazione. In un autonomo giudizio si potrà ottenere la cancellazione della notizia e anche il risarcimento del danno.Per approfondire il tema, e anche per saperne di più rispetto agli elementi a cui prestare attenzione, il team Consulcesi è a disposizione: contattaci per una consulenza! Leggi anche: Web reputation, il diritto all'oblio dei medici
Di: Redazione Consulcesi Club

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