Quando il medico risponde penalmente?

La responsabilità medica, il principio della colpa e le conseguenze. A cosa fare attenzione e perché.

Sommario
  1. Che cosa è la responsabilità penale?
  2. Che tipo di responsabilità è quella medica?
  3. Quando la colpa del medico è grave?
  4. Quando un medico va in carcere?

La professione medica, è noto ai più, è una missione che può a volte dare dei grattacapi. Una difficile operazione chirurgica, un intervento urgente, una semplice visita, una qualsiasi azione dell’operatore sanitario possono essere subito tradotte in responsabilità.

Considerando l’art. 32 della nostra Costituzione che tutela il diritto alla salute, premettendo il principio dell’universalismo delle cure e dell’istituzione del nostro SSN, con il progresso del principio di sicurezza delle cure, ribadito da ultimo anche dalla Legge Gelli-Bianco, non si può pensare che il nostro ordinamento giuridico non preveda delle specifiche disposizioni per chi, quotidianamente, ha a che fare con la vita delle persone.

Più volte, ci siamo soffermati sulla differenza tra la responsabilità civile e penale. Oggi, invece facciamo il punto solo su un tipo di responsabilità, quella penale. Quando si parla di “responsabilità” in capo a un medico, va tenuto a mente che questa si traduce nell’obbligo di rispondere delle conseguenti derivanti da illecita condotta – commissiva od omissiva – posta in essere dalla violazione di una norma.

Che cosa è la responsabilità penale?

In particolare, la responsabilità penale deriva dalla commissione di un reato e corrisponde alla violazione di una norma prevista dal nostro codice penale. La sanzione può essere in denaro (multa o ammenda) o detentiva (reclusione o arresto).

Non è escluso che la responsabilità penale derivi da un tipo di responsabilità civile e viceversa. Si pensi, ad esempio, che la responsabilità civile può sconfinare soprattutto se il medico viene imputato per negligenza. In tal caso, il medico sarà responsabile penalmente ai sensi dell’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli, per cui è prevista una particolare responsabilità penale del sanitario.

In particolare, la disposizione stabilisce che:

Se i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto“.

Il medico risponderà penalmente delle lesioni personali o della morte del paziente solo nel caso in cui non abbia rispettato, nell’esercizio della propria attività professionale, le linee guida e le best practices che risultino adeguate al caso di specie.

Che tipo di responsabilità è quella medica?

Quella medica è un tipo di responsabilità per eventi cagionati nell’esecuzione della prestazione sanitaria. Nel corso della storia, questo tipo di responsabilità è stata soggetta più volte a modifica e/o puntualizzazione da parte del Legislatore che vorrebbe delineare in maniera netta i confini della responsabilità del medico, dando un’ottima opportunità grazie all’introduzione della Legge Gelli-Bianco.

Coniugare le istanze di tutela della salute pubblica alla necessità di arginare il diffondersi del ricorso alla cd. medicina difensiva: da sempre questo è l’obiettivo del Legislatore, sensibile al tema.

Egli, infatti, è intervenuto dapprima con l’art. 3 della L. 189/2012, cd. Legge Balduzzi, e successivamente con L. 24/2017, cd. Legge Gelli Bianco. Quest’ultima ha abrogato l’art. 3 della L. 189/2012 codificando il nuovo art. 590 sexies c.p. ed ha introdotto rilevanti novità anche, e per quel che riguarda il tema della responsabilità civile dell’esercente la professione medica codificando un doppio binario di responsabilità, di natura contrattuale per la struttura sanitaria e di natura extracontrattuale per il sanitario.

Per chiarezza, è bene sottolineare che è stata la Legge Balduzzi ad introdurre e delimitare il concetto di “colpa grave”, entro la quale si è contenuta la responsabilità penale. Prioritario, però, è il rispetto delle indicazioni accreditate dalla comunità scientifica. Se, cioè, il sanitario agisce conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida e dalle buone pratiche cliniche, allora è esonerato dalla responsabilità e, seppur genericamente indicata, sarà riferibile agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.

La Legge Gelli-Bianco, invece, è andata oltre. Ha introdotto il 590 sexies c.p. ed ha previsto una specifica causa di esclusione della punibilità, in relazione ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali.

Devono, però, sussistere le seguenti condizioni:

  1. l’evento deve essersi verificato per imperizia, rimanendo escluse le ipotesi di negligenza e imprudenza, indipendentemente dal grado della colpa;
  2. sono state rispettale le raccomandazioni contenute nelle linee guida o – in mancanza – le buone pratiche clinico assistenziali (la cd. ars medica), che assumono, dunque, un rilievo suppletivo;
  3. le linee guida o le buone pratiche risultino adeguate al caso di specie, in ragione delle peculiarità che lo stesso presenta.

Imprescindibile è il nesso causale che deve verificarsi tra la condotta dell’agente – in questo caso il medico – e l’evento dannoso che ne è derivato.

Quando la colpa del medico è grave?

L’errore del medico può essere compiuto nella fase diagnostica, in quella prognostica e nella fase terapeutica. A seconda dei diversi ambiti operativi, il professionista può dunque ritrovarsi a rispondere di responsabilità morale per, ad esempio, non aver osservato i principi etici; responsabilità amministrativo-disciplinare, quando sono violati obblighi relativi al servizio prestato, ai doveri d’ufficio o a regole deontologiche con la conseguente comminatoria di sanzioni dell’ente di appartenenza o dell’Ordine Professionale; responsabilità giuridica per la violazione di una norma penale o civile.

Se dalla condotta deriva una lesione personale o la morte, il medico è chiamato a rispondere del suo comportamento professionale, sulla base del concetto di colpa ex art. 43 c.p., il quale stabilisce che: deve ritenersi colposo (o contro l’intenzione) un evento che, anche se previsto, non è voluto dall’agente ma che si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia oppure per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L’azione intrapresa dal medico viene valutata in base alla: negligenza, all’imprudenza e all’imperizia. Si è davanti a negligenza quando il medico agisce “senza far caso”, in maniera superficiale; è imprudenza, la condotta avventata o temeraria del medico che, pur consapevole dei rischi per il paziente, decide comunque di procedere con una determinata pratica. L’imperizia, invece, coincide con insufficienti conoscenze tecniche o inesperienza specifica.

La colpa specifica, invece, consiste nella violazione di norme che il medico non poteva ignorare e che era tenuto a osservare.

Il grado della colpa, invece, varia a seconda di incognite precise. Per stabilire che grado di colpa è imputabile al medico che dovrà rispondere delle sue azioni, vanno considerate:

  • le specifiche condizioni del soggetto agente;
  • il suo grado di specializzazione;
  • la situazione ambientale in cui il professionista si è trovato a operare;
  • l’accuratezza nella prestazione della cura medica;
  • le eventuali ragioni d’urgenza;
  • l’oscurità del quadro patologico;
  • la difficoltà di legare le informazioni cliniche;
  • il grado di atipicità o novità della situazione data.

Sono tutti questi gli elementi in grado di stabilire il grado della colpa, in base alle situazioni che si sono verificate.

Quando un medico va in carcere?

Parlare di reclusione significa imputare al medico una responsabilità dipendente da reato. La colpa medica penale ricomprende, appunto, i fatti di reato che vengono commessi dia medici e che, come tali, vanno puniti, in quanto provocano un danno in capo ai pazienti, senza considerare che anche il principio di sicurezza delle cure del nostro SSN è messo a dura prova.

Questo presunto comportamento colposo è censurabile e per essere tale deve essere commesso nell’esercizio delle sue funzioni e determinare un danno al paziente tale da renderlo imputabile e quindi chiamato a giudizio. Diventerà indagato prima ed eventualmente imputato dopo di un processo penale per quel determinato reato commesso e di cui l’accusano. Qualora, nel corso del procedimento, venga confermata la sua responsabilità penale, allora egli verrà condannato ad una sanzione di carattere penale, che può consistere anche nella privazione della libertà personale. Proprio in tal caso, possiamo dire che “il medico andrà in galera”, a meno che non sia prevista la sospensione della pena, in quanto incensurato.

In un articolo de Il Sole 24Ore dello scorso aprile, si è discusso molto della medicina difensiva e cioè la sovra-prescrizione di esami e visite spesso inutili, infatti, incide sulla sanità pubblica per circa 10 miliardi l’anno. La conseguenza? Ingolfare ulteriormente le già lunghe liste di attesa. Da qui la decisione del ministro Schillaci che ha già allo studio l’intervento: “Le lunghe liste di attesa nella sanità – ha spiegato in una recente intervista a Libero – sono anche dovute al fatto che vengono prescritti troppi esami inutili, c’è un eccesso di medicina difensiva. Il medico, per evitare cause e guai con la giustizia, eccede a volte negli esami da far fare. Per questo agiremo depenalizzando la responsabilità medica, tranne che per il dolo, e mantenendo solo quella civile”. Inoltre, ha aggiunto, si lavora a delle linee guida “con criteri chiari su quali esami prescrivere e quando”. Si attendono preso risvolti in tal senso.

Cristina Saja, giornalista e avvocato

Di: Redazione Consulcesi Club

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