Lascito testamentario da un paziente: il dirigente medico deve restituirlo?

Il caso del dottor A., dirigente medico presso l'Azienda Sanitaria di B., che riceve un legato da una sua paziente la somma di € 50.000,00. A ribellarsi, stranamente, non sono i parenti della paziente, ma l'Azienda Sanitaria, che intenta una causa contro il dottor A.

Il dottor A. è un medico specialista in psichiatria, in servizio come dirigente presso l'Azienda Sanitaria di B. per oltre vent'anni, sino al suo pensionamento. Nel corso del lungo servizio prestato presso l'Azienda Sanitaria di B., il dottor. A. ha assistito per ben dieci anni la signora C., paziente affetta da un grave disturbo psicotico e da schizofrenia paranoide; si può affermare che il Dottor. A., presso l'Azienda Sanitaria, era lo psichiatra di fiducia della signora C.

Nel 2010 la sig.ra C. decide di revocare il suo testamento pubblico precedentemente redatto dal Notaio D., e fa redigere un nuovo testamento pubblico, con il quale nel dichiarare le sue ultime volontà dispone un legato di € 50.000,00 in favore del dott. A., con la seguente motivazione “in segno di riconoscenza per le cure che sempre prestate con grande competenza professionale”. La sig.ra C. decede, e dopo la pubblicazione del testamento i suoi eredi, eseguendo le ultime volontà della signora, corrispondono al Dott. A. la somma di € 50.000,00 disposta con legato in suo favore con il testamento.

L'Azienda Sanitaria di B., a seguito della pubblicazione del testamento della signora C., chiede al dott. A. di mettere a disposizione dell'Azienda Sanitaria la somma di € 50.000,00 ricevuta a titolo di legato dalla signora, in quanto trattasi di una somma percepita per ragioni strettamente connesse allo svolgimento dell'attività sanitaria del medico, riferita al periodo in cui lo stesso era alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria. Il Dott. A. si rifiuta di corrispondere la suddetta somma; perciò, l'Azienda Sanitaria lo cita in giudizio davanti al Tribunale, chiedendo che venga obbligato a mettere immediatamente a disposizione dell'Azienda Sanitaria la somma di € 50.000,00 ricevuta dalla sig.ra C.

La normativa di riferimento

Per comprendere il caso che vede protagonista il dott. A. è necessario:

  • capire cosa è il “legato”,
  • comprendere se la legge consente o meno a un dirigente medico di accettare un “legato” da parte di un suo paziente.

Il legato è una disposizione testamentaria attraverso la quale il soggetto che decide di redigere testamento attribuisce dei beni o dei diritti a carico dell'eredità e a favore di un soggetto, che prende il nome di legatario. Tecnicamente il legato viene definito come una disposizione testamentaria a titolo particolare, con alcune differenze molto importanti rispetto all'eredità:

  • il legato ha sempre ad oggetto un qualcosa di determinato, sia che si tratti di un bene (ad esempio una somma di denaro) che di un diritto (ad esempio un credito); l'eredità ha invece ad oggetto una quota del patrimonio ereditario, che normalmente non viene individuata, salvo i casi in cui il testatore sia così diligente da dividere in maniera analitica il patrimonio tra i suoi eredi.
  • Il legatario, a differenza dell'erede, non risponde dei debiti del defunto, ma beneficia solo del bene o del diritto che va ad acquisire con il legato.
  • Il legatario, dopo il decesso del testatore, non ha bisogno di accettare il legato, però ha facoltà di rifiutarlo; l'erede, invece, per acquisire tale qualità deve accettare, in maniera espressa o tacita, l'eredità.
  • Il legato può avere ad oggetto un diritto cui venga apposto un certo termine (ad esempio legare un immobile per tot anni al legatario), mentre l'eredità non è soggetta ad apposizione di termini.

In parole povere il legato ha solo vantaggi per il soggetto che ne beneficia, e non comporta alcun costo.

Una volta definito – in termini molto semplici – il concetto di legato, dobbiamo comprendere se il dirigente medico di struttura pubblica possa accettare o meno questo tipo di disposizione testamentaria da parte di un suo paziente.

Il medico che operi quale dirigente presso un'Azienda sanitaria è, di fatto, un pubblico dipendente, come tale soggetto al rispetto della normativa di settore, specialmente – per il caso che ci occupa – a quelle dettate dai codici di condotta, e nello specifico:

Queste norme disciplinano il comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con lo scopo di assicurare dei servizi di qualità, prevenire fenomeni di corruzione e garantire il rispetto da parte del pubblico dipendente dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, come previsto dalla Costituzione italiana.

Il dirigente medico, così come tutti i pubblici dipendenti, ha il divieto di chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o qualsiasi altra utilità che siano connessi all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i cosiddetti “regali d'uso”, purché siano di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. Per fare un esempio, è consentito accettare un mazzo di fiori o un soprammobile per la scrivania, mentre è assolutamente vietato accettare regali eccessivi come un immobile o un'auto.

È vietato, per il dirigente medico di struttura pubblica, chiedere – per sé o per altri – regali o altri benefici, anche di valore modesto, quale corrispettivo per compiere o per aver compiuto il proprio dovere di medico in ospedale. Il divieto di accettare regali o altre utilità vale, oltre che per i rapporti tra medico e paziente, anche per quanto concerne i rapporti tra il dipendente e i propri superiori: è consentito, tra questi soggetti, solo uno scambio dei cosiddetti regali “d'uso, purché di modico valore. Il concetto di modico valore è indicato dalla legge, in via orientativa, in 150 euro, ma i regolamenti dei singoli ospedali possono anche prevedere cifre inferiori. In pratica, tra dipendenti e superiori è consentito lo scambio del regalino di compleanno oppure quello di un pensierino in occasione delle festività natalizie, purché non venga superata la cifra di 150 euro.

Nel caso in cui il dirigente medico riceva regali o altre utilità, ha l'obbligo di metterli immediatamente a disposizione dell'Azienda Sanitaria (la pubblica amministrazione), affinché vengano:

a) restituiti,

b) devoluti per fini istituzionali.

La violazione di questi doveri di comportamento dà origine, per il dirigente medico pubblico, e in generale per qualunque sanitario che operi al servizio della P.A., a vari tipi di responsabilità:

  1. penale, qualora il comportamento del medico configuri un reato,
  2. civile, nel caso in cui vengano violate le norme del codice civile,
  3. amministrativa e/o contabile, con conseguente chiamata del medico a rispondere del proprio operato innanzi alla Corte dei Conti,
  4. disciplinare, dalla quale deriva l'instaurarsi di un procedimento disciplinare a carico del sanitario e l'eventuale sua condanna alla relativa sanzione.

Come è andata a finire

Dalla lettura delle norme che abbiamo descritto finora, è evidente che il dott. A., accettando il legato a lui devoluto dalla sig.ra C. “in segno di riconoscenza per le cure che sempre prestate con grande competenza professionale”, ha violato il codice di condotta dei pubblici dipendenti. Una volta appreso del lascito, le strade da seguire per lui erano alternativamente:

  1. il rifiuto del legato,
  2. la restituzione all'eredità della somma oggetto di legato,
  3. la devoluzione della somma all'Azienda Sanitaria per fini istituzionali.

Il Tribunale, difatti, ha condannato il dott. A. a mettere a disposizione dell'Azienda Sanitaria la somma di € 50.000,00 ricevuta in legato dalla sig.ra C., compresi gli interessi legali.

Va precisato che se la signora C. non avesse apposto al testamento quella motivazione così specificamente connessa alla funzione sanitaria, per l'Azienda Sanitaria sarebbe stato molto più difficile provare la violazione del codice di condotta, poiché il dott. A. si sarebbe potuto difendere in giudizio dimostrando, ad esempio, che il lascito non aveva nulla a che fare con il rapporto medico/paziente.

Questa vicenda ci insegna che i rapporti tra medico e paziente, nelle strutture pubbliche, devono essere immuni da qualunque ulteriore interesse economico: il professionista sanitario, da una vicenda come quella che ha visto il dott. A. protagonista, può solo trarre conseguenze negative a livello economico, professionale e disciplinare. Non è detto, infatti, che l'Azienda Sanitaria non abbia sottoposto il dott. A. a procedimento disciplinare per il mancato rifiuto del legato pervenuto dalla sig.ra C., con ulteriori conseguenze a danno della sua professione.

Di: Manuela Calautti, avvocato

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