In Italia, gli psicologi sono soggetti a diverse normative e linee guida che regolamentano la loro professione e stabiliscono le responsabilità professionali. Alcuni punti chiave riguardanti le responsabilità professionali. Tra questi, annoveriamo i principali.
Innanzitutto, la formazione: per esercitare la professione di psicologo, è necessario completare un percorso di formazione universitaria in psicologia e ottenere l'iscrizione all'Albo degli Psicologi, che è tenuto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP). La registrazione all'Albo è un prerequisito per esercitare legalmente la professione. Questi professionisti, come molti altri, sono tenuti a rispettare la riservatezza e la segretezza dei dati e delle informazioni raccolte durante le sessioni di consulenza psicologica. La violazione di questa responsabilità può comportare sanzioni disciplinari.
Tra gli operatori sanitari, è essenziale per questa categoria mantenere un alto trend qualitativo. Gli psicologi, quindi, sono tenuti a mantenere elevati standard di competenza e ad aggiornare costantemente le proprie conoscenze professionali. Possono essere tenuti a partecipare a corsi di formazione continua per garantire che la loro pratica sia basata sulle evidenze scientifiche più recenti. Tra l’altro, il CNOP emana un Codice Etico che questi devono seguire nella loro pratica professionale. Questo codice stabilisce principi etici e standard comportamentali a cui i professionisti devono attenersi. Come ogni professionista sanitario, anche lo psicologo è soggetto a leggi e regolamenti che disciplinano la sua pratica. La mancanza di conformità a queste normative può comportare conseguenze legali, incluse azioni disciplinari e sanzioni. Anche loro devono maneggiare e tutelare con cura il diritto alla sicurezza dei pazienti, prestando particolare attenzione al consenso informato e alla tutela dei minori e delle persone vulnerabili.
Quali sono le responsabilità giuridiche dello psicologo?
Come ogni professionista sanitario, anche lo psicologo può rispondere per aver apportato un danno al paziente durante l’esercizio della propria professione. In tal caso, è necessario invocare la responsabilità civile dello psicologo, subordinata alla prova del pregiudizio patito a seguito dell’attività del professionista. Eventi del genere possono essere evocati anche nel caso in cui si ravvisi la violazione di una delle norme del codice deontologico. In tutti i casi, comunque, dovrà essere specificato il nesso causale tra l’attività del professionista e il danno lamentato.
La particolarità della professione psicologo, inoltre, induce a credere che è sempre possibile dimostrare che lo psicologo abbia dato dei suggerimenti sbagliati. L’attività di questo professionista, infatti, consiste anche nel consigliare nuovi modi di approcciarsi alla vita e, quindi, di trascorrere le proprie giornate. È possibile, quindi, che una di tali prescrizioni si sia dimostrata altamente deleteria per il paziente, facendogli patire un pregiudizio.
Quindi, se un paziente non ha ottenuto il risultato sperato o non ne è soddisfatto, lo psicologo può esserne considerato responsabile civilmente se nell'eseguire l'attività non ha utilizzato la diligenza prevista, cioè ha assunto un comportamento non conforme a quanto richiesto.
Inoltre, può sorgere anche la responsabilità penale in capo allo psicologo quando viene violata una norma di diritto penale.
Un esempio di responsabilità penale si ha con la violazione del segreto professionale. Il Codice Penale punisce la rivelazione del segreto con multe e reclusione (Art. 622); il Codice Deontologico degli Psicologi prevede che il professionista sia "strettamente" tenuto al segreto; dunque, gli impone di non rivelare notizie o fatti/informazioni che ha appreso durante lo svolgimento della sua attività, neanche in caso di testimonianza processuale, a meno che non vi sia un esplicito consenso da parte del suo paziente (Art. 11 e successivi).
A tal proposito si ricorda che la Legge Gelli è estesa anche alla professione dello psicologo e che:
gli psicologi hanno la responsabilità professionale e scientifica verso i loro clienti, verso la comunità e verso la societàin cui lavorano e vivono.
Le ultime due pronunce sugli psicologi
Le sentenze, una della Cass. civ., Sez. II, 24/01/2023, n. 2032e l’altra della Corte d'Appello Bolzano, 16/03/2022, con le loro massime, hanno rispettivamente ribadito che:
“Nella materia disciplinare non trova applicazione il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, per cui non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente, per la professione di psicologo, quelli di dignità e decoro, di cui all'art. 26 della L. n. 18 febbraio 1989, n. 56, ai quali il professionista deve improntare la propria attività. Non è in tal senso sindacabile in sede di legittimità l'affermazione della responsabilità disciplinare dello psicologo che abbia delegato ad un collaboratore, privo del titolo abilitativo della iscrizione all'apposito albo, la somministrazione di un test di valutazione della personalità, espressione della specifica competenza e del patrimonio di conoscenze della psicologia, e perciò ricompresa tra le attività della professione”.
E che:
“La cooperativa sociale che abbia consapevolmente adibito all'attività di psicologo un soggetto privo dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio di tale professione è tenuta, nei confronti dell'Ordine degli psicologi territorialmente interessato, al risarcimento sia del pregiudizio di carattere patrimoniale indirettamente derivato ai professionisti iscritti all'albo, sia di quello di carattere morale concretizzatosi nel discredito subìto dall'Ordine stesso per essersi posta in dubbio la sua efficienza nell'effettuare i necessari controlli”.
Sono stati ribaditi e cristallizzati, dunque, due principi importantissimi: il primo riguarda l’assenza di divieti o di illeciti identificati ma una forte componente legata all’enunciazione dei doveri fondamentali dello psicologo; in secondo luogo è stato fatto divieto di esercitare la professione in assenza dei requisiti per ribadire il reato di esercizio abusivo della professione e ribadire la delicatezza del ruolo di questo professionista sanitario.
Riforma Cartabia: il valore dello psicologo
Le novità e le modifiche del D.Lgs. 149/2022 di Attuazione della Legge n. 206/2021 (cd. Riforma Cartabia del processo civile), in vigore dal 28 febbraio 2023 hanno ricalcato ancora di più il ruolo dello psicologo in ambito giudiziario, con particolare riguardo agli articoli dal 374 – bis 4 c.p.c. al 473 – bis 27 c.p.c. e quelli del Capo III Disposizioni speciali - Sezione I - Della violenza domestica o di genere, dall’art. 473-bis.40 c.p.c. al 472 – bis 46 c.p.c. e poi gli articoli: 145, 316337-ter del codice civile e altre disposizioni normative che possono interessare l’esercizio della professione psicologo.