Vietato l’azzeramento automatico delle ferie arretrate dei dipendenti pubblici, il parere di Aran

L’Aran ha espresso piena adesione ai principi comunitari, invitando le amministrazioni pubbliche ad esercitare compiutamente i propri obblighi in materia di ferie non godute, evitando di procedere ad azzeramenti automatici che potrebbero rilevarsi illegittimi.

Sommario
  1. Il quesito posto ad Aran
  2. La risposta di Aran
  3. I principi generali dettati da Aran
  4. Conclusioni

È di pochi giorni fa la pubblicazione di un nuovo parere dell’Aran sulla questione delle ferie non godute che, seppur afferente al comparto Istruzione e ricerca, assume notevole rilievo per le indicazioni generali fornite a tutte le amministrazioni pubbliche, a seguito della recente pronuncia resa dalla Corte di Giustizia Europea nel procedimento C-218/22 nei confronti della disciplina italiana.

Il quesito posto ad Aran

La questione che veniva sottoposta all’esame dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni riguardava la facoltà dell’ente pubblico, laddove il dipendente non avesse goduto delle ferie nel rispetto del termine ultimo stabilito dalla contrattazione collettiva, di procedere all’azzeramento delle stesse, con conseguente decadenza del lavoratore dal godimento del diritto.

La risposta di Aran

Entrando nello specifico, per poi allargare l’orizzonte agli aspetti che potrebbero rivelarsi utili per tutto il settore del pubblico impiego, l’Aran si è soffermata sul testo del contratto collettivo applicabile al caso di specie (CCNL 16/10/2008), sottolineando che al suo art. 28 viene ribadito il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, che devono essere fruite nel corso di ciascun anno solare tenendo conto delle richieste del dipendente, contemperate con le esigenze di servizio.

Inoltre, compatibilmente con le necessità lavorative, lo stesso dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell’anno, dovendosi prestare attenzione al fatto che costui possa fruire del beneficio godendo di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre.

Nel caso in cui – prosegue la disamina di Aran – risulti impossibile per il lavoratore la fruizione dell’intero periodo di ferie nel corso dell’anno di maturazione, costui ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

I principi generali dettati da Aran

Passando poi alla questione sottoposta alla sua attenzione, ossia se le ferie pregresse non godute possano essere azzerate dall’amministrazione, Aran ha dovuto far ricorso ai principi generali desumibili dagli orientamenti giurisprudenziali, soprattutto comunitari, venendo in rilievo un’ipotesi non contemplata dalla normativa contrattuale.

Confermata, in linea con il dettato costituzionale, l’irrinunciabilità del diritto alle ferie, la fruizione dovrà essere adeguatamente monitorata dall’amministrazione che dovrà, quindi, adottare ogni condotta utile affinché il lavoratore sia posto nelle migliori condizioni possibili per esercitare il suo diritto.

Infatti, il godimento delle ferie mira al recupero delle energie psicofisiche del dipendente, nonché a tutelare la salute e lo sviluppo della sua personalità complessiva, costituendo un vero e proprio obbligo in capo al datore di lavoro, che trova le sue radici nel disposto di cui all’art. 2087 c.c.

Secondo questo disposto normativo, è proprio l’amministrazione datrice di lavoro che deve mettere in atto tutte quelle misure organizzative idonee affinché vengano garantite le migliori condizioni lavorative al dipendente, preservandone non soltanto l’integrità fisica, ma anche la personalità morale del soggetto, rispondendo a titolo di risarcimento dei danni eventualmente provocati.

Pertanto, deve considerarsi fondamentale onere dell’amministrazione pubblica vigilare costantemente sulla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori, verificandone il rispetto dei termini temporali stabiliti.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni suesposte, Aran osserva allora che il datore di lavoro non potrà dunque procedere all’automatico azzeramento del monte ferie non utilizzato dal lavoratore, semplicemente prendendo atto che le stesse non sono state fruite entro i tempi contrattuali, ma prima di poter procedere in tal senso, dovrà verificare (e quindi conseguentemente dimostrare al dipendente) di “aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse messo effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (Corte UE 6.10.2018 in causa C-684/16, punti da 45 a 47)”.

Riprendendo così i principi concordemente ripetuti nei vari pronunciamenti della Corte di Giustizia Europea, da ultimo proprio la sentenza resa lo scorso 18/01/24 nel procedimento C-218/22, Aran ha quindi ripetuto che l’amministrazione è tenuta ad assicurarsi che il lavoratore fruisca delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a fruirne in tempo utile a garantire che le stesse siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte.

Sarà dunque la stessa amministrazione che dovrà assumere un atteggiamento proattivo nei confronti del lavoratore, pianificando i periodi ferie con un congruo preavviso e prestando attenzione alle ferie residuate per ciascun dipendente, così da agevolarlo a goderne in modo pieno ed effettivo.

Di: Redazione Consulcesi Club

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