Quali sono i reati per cui risponde il medico chirurgo?

Il medico chirurgo e tutti i casi in cui questi risponde penalmente per aver commesso reati nell’esercizio della propria professione sanitaria.

Sommario
  1. Quali possono essere i principali reati per cui risponde penalmente il medico?
  2. L’evoluzione normativa della responsabilità penale
  3. Quali sono i casi specifici in cui un medico-chirurgo potrebbe risultare responsabile penalmente?

La fattispecie penale e la responsabilità durante l’esercizio della professione medica è un argomento ricorrente, soprattutto quando si parla di Assicurazione e Tutele, ma anche quando si tiene a mente che la sicurezza dei pazienti sottoposte alle cure è prioritaria.

Il medico, come abbiamo ribadito più volte, risponderà penalmente delle lesioni personali o della morte del paziente solo nel caso in cui non abbia rispettato – nell’esercizio della sua attività professionale – le linee guida e le best practice adeguate al caso di specie.

In particolare, il medico è tenuto a rispondere legalmente per una serie di reati se commette negligenza o comportamenti illeciti nella pratica medica.

Quali possono essere i principali reati per cui risponde penalmente il medico?

Alcuni dei principali reati per cui un medico chirurgo può essere perseguito includono:

  • Omicidio colposo: se un medico commette errori gravi o negligenze nella cura di un paziente che portano alla morte del paziente, può essere accusato di omicidio colposo;
  • Lesioni personali colpose: se un paziente subisce lesioni gravi o danni permanenti a causa di errori medici, il medico può essere accusato di lesioni personali colpose;
  • Imprudenza medica: questo reato si verifica quando un medico agisce in modo imprudente o negligente nella diagnosi o nel trattamento di un paziente, causando danni o lesioni;
  • Falso in atto pubblico o privato: se un medico falsifica documenti medici o altri documenti pertinenti alla pratica medica, può essere accusato di reato;
  • Abuso di autorità: se un medico abusa della sua autorità o del suo ruolo per scopi personali o per danneggiare un paziente, può essere accusato di abuso di autorità;
  • Violazione della legge sulla privacy e del segreto professionale: i medici sono tenuti a rispettare il segreto medico e la privacy dei pazienti. La violazione di tali norme può comportare sanzioni legali;
  • Truffa: se un medico falsifica fatture mediche o effettua procedure mediche non necessarie per scopi di lucro personale, può essere accusato di truffa;
  • Malpractice medica: la malpractice medica si verifica quando un medico agisce in modo incompetente o negligente nella cura di un paziente, causando danni. In Italia, questa è una questione civile piuttosto che penale, ma può portare a richieste di risarcimento da parte del paziente.

È importante notare che le leggi e le normative possono variare e che la responsabilità legale di un medico può dipendere dalla specifica situazione e dalle circostanze del caso. Inoltre, la giurisprudenza può evolversi nel tempo. Da qui, l’importanza di consultare un avvocato specializzato, non soltanto in caso di difficoltà, ma anche in fase preventiva per essere sicuri che si stia agendo in conformità a quanto il nostro ordinamento giuridico ci richiede.

L’evoluzione normativa della responsabilità penale

Prima di scendere nei particolari della responsabilità penale del medico-chirurgo, è certamente interessante focalizzare l’attenzione sul percorso logico giuridico compiuto dal nostro Legislatore, il quale è arrivato e regolamentare questa materia e ipotizzare più casi possibili.

Come è noto, l’evoluzione della normativa inerente alla responsabilità medica in Italia è un processo continuo, influenzato da una serie di fattori, tra cui cambiamenti nella legislazione, decisioni della Corte di Cassazione, pressioni sociali e sviluppi nella pratica medica.

Tra le più importanti tappe della legislazione, possiamo annoverare:

  • Codice Civile Italiano (1865): la legislazione in materia di responsabilità medica in Italia ha le sue radici nel Codice Civile del 1865, che stabiliva i principi fondamentali della responsabilità contrattuale e extracontrattuale. In base a questa normativa, i medici erano considerati responsabili per danni causati da negligenza professionale;
  • Riforma del sistema sanitario (anni ’70): negli anni ’70, l’Italia ha attraversato una riforma del sistema sanitario che ha portato a un aumento delle richieste di assistenza medica e, di conseguenza, a un aumento dei casi di presunte negligenze mediche. Ciò ha portato a un maggiore interesse e dibattito sulla responsabilità medica nel paese.
  • Legge Gelli (1990): la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, conosciuta come “Legge Gelli-Bianco,” è stata una pietra miliare nella regolamentazione della responsabilità medica in Italia. Questa legge ha introdotto disposizioni specifiche riguardanti la responsabilità civile e penale dei medici, stabilendo limiti di risarcimento e procedure per affrontare casi di negligenza medica.
  • Giurisprudenza della Cassazione: nel corso degli anni, la Corte di Cassazione ha emesso una serie di sentenze importanti che hanno contribuito a definire la responsabilità medica nel contesto italiano. Queste sentenze hanno spesso stabilito criteri per valutare la colpa dei medici e i danni risarcibili;
  • Legge Balduzzi (2012): la Legge n. 189 del 28 novembre 2012, conosciuta come “Legge Balduzzi,” ha introdotto ulteriori modifiche alla normativa sulla responsabilità medica in Italia. La legge ha rafforzato il ruolo delle commissioni mediche legali e ha cercato di semplificare le procedure per il risarcimento dei danni;
  • Legge Gelli – Bianco (2017): pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2017 con il numero 24, ha introdotto disposizioni specifiche in materia di sicurezza delle cure delle persone assistite, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, introducendo anche l’obbligo per i medici di dotarsi di una polizza assicurativa professionale, limitando al massimo la pratica di medicina difensiva;
  • Riforma del processo civile (2019): la riforma del processo civile del 2019 ha introdotto cambiamenti significativi nelle procedure giudiziarie in Italia. Tra le modifiche rilevanti c’è l’obbligo di tentare la mediazione prima di avviare un procedimento giudiziario in casi di responsabilità medica;
  • Tendenza alla medicina difensiva: l’aumento delle richieste di risarcimento e il timore dei medici di essere coinvolti in cause legali hanno contribuito a una tendenza alla “medicina difensiva,” in cui i medici possono essere inclini a prescrivere test o procedure aggiuntive per proteggersi da potenziali azioni legali. Con l ultime riforme in merito, il fenomeno dovrebbe essere un po’ più limitato.

Quali sono i casi specifici in cui un medico-chirurgo potrebbe risultare responsabile penalmente?

Alla luce di quanto premesso, è ora importante soffermarci soprattutto sulla figura professionale del medico-chirurgo.

Nell’esercizio della sua professione, il medico-chirurgo può rispondere di fattispecie criminose come: le lesioni colpose, l’omicidio colposo, la violenza privata.

Si parla di lesione se il medico chirurgo ha sottoposto, con esito infausto, il paziente ad un trattamento chirurgico per il quale il paziente aveva manifestato il proprio dissenso.

Si parla di omicidio colposo, quando la morte del paziente sopraggiunge in seguito alla violazione di una regola cautelare non seguita dal professionista il quale agisce contro diligenza, prudenza e perizia.

Ovviamente, anche nel caso di individuazione di colpa del medico-chirurgo, si indagherà anche sulla possibile ulteriore colpa dell’équipe medica.

La colpa, ricordiamo, consiste nel tenere una condotta diversa da quella stabilita dalla legge o segnata per prassi e prudenza, come un comportamento che si sarebbe dovuto tenere.

Secondo quanto stabilito, inoltre, dalla quarta sez. penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 34629/2021non è possibile condannare il chirurgo senza indicare le linee guida disattese”. Sulla base di quanto statuito, dunque, possiamo dire che la responsabilità del chirurgo risulta attenuata dall’art. 2236 c.c. sulla base del quale: “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista risponde soltanto se versa in colpa grave”.

È omicidio se l’intervento è inutile e vi è un errore del chirurgo?

A parte l’omicidio colposo appena illustrato, è possibile che si verifichi un’ipotesi di omicidio preterintenzionale che può seguire, ad esempio, ad un intervento inutile.

Che significa?

Consideriamo il caso del chirurgo che pone in essere una molteplicità di operazioni non necessarie su pazienti anziani per aumentare i ricoveri nella clinica privata e ottenere posizioni di primo piano nella sanità pubblica per sé e per la struttura sanitaria di riferimento. Secondo la Corte di Cassazione, in tal caso il medico-chirurgo risponderà di omicidio preterintenzionale.

Il professionista sanitario, infatti, in tal caso sottopone il paziente a un intervento non necessario, magari soltanto per accrescere la propria reputazione professionale.


È preterintenzionale l’omicidio compiuto dal chirurgo che ha messo su con i colleghi un vero e proprio sistema di malasanità nella clinica in cui opera. Il tutto per incrementare i rimborsi a carico del Sistema sanitario nazionale in favore della clinica privata e i propri profitti personali.


L’omicidio volontario è escluso perché i medici non hanno agito certamente con lo scopo di uccidere, ma per effettuare un’operazione a lungo termine che presupponeva l’aumento di profitti.

Cristina Saja, giornalista e avvocato

Di: Redazione Consulcesi Club

News e Approfondimenti che potrebbero interessarti

Vedi i contenuti