Relazione della Corte costituzionale. Le decisioni su Covid, Lea e ambiente

La presidente della Suprema corte, Silvana Sciarra, ha fatto il punto sulle decisioni più importanti adottate nel corso del 2022. Tra queste anche quelle relative alle misure restrittive per contrastare la pandemia da Covid-19 e all’ambiente

Le misure di contenimento del virus Sars-CoV-2, adottate dal legislatore per contrastare il diffondersi della pandemia da Covid-19, hanno posto la Corte costituzionale “di fronte a complesse decisioni, volte a sindacare il bilanciamento effettuato dal legislatore e ad accertare il rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione”. Lo ha ribadito la presidente della Consulta, Silvana Sciarra, nel corso della relazione annuale, in cui sono state spese molte parole sul tema della salute e sulle decisioni più importanti adottate nel corso del 2022.

Misure anti-Covid “giustificate dall’urgenza di proteggere la salute”

In quel caso la Suprema corte chiarì, respingendo le questioni sollevate in quanto “non fondate”, che “le misure restrittive di carattere generale, come la quarantena obbligatoria, adottate dalle autorità nel contesto pandemico, devono essere ricondotte nell’alveo della disciplina costituzionale relativa alle limitazioni della libertà di circolazione (art. 16 Cost.) e non alle restrizioni della libertà personale (art. 13 Cost.)”. Sciarra conferma che le misure erano “giustificate dall’urgenza di proteggere la salute nell’interesse della collettività, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e di adeguatezza, nelle circostanze del caso concreto”. Non in contrasto con i principi costituzionali è stata ritenuta anche la normativa che ha permesso solo alle farmacie (e non anche alle parafarmacie) la possibilità di effettuare “test e tamponi finalizzati a diagnosticare il contagio”. Questo perché la tutela della salute giustifica “restrizioni alla libertà di stabilimento e alla concorrenza”.

“Evitare obsolescenza cure e garantire eguaglianza nell’accesso alle migliori prestazioni”

Nel dichiarare “incostituzionale una legge regionale pugliese che prevedeva l’erogazione di un test di screening prenatale, in via sperimentale, per la durata di due anni”, in quanto si trattava di una delle Regioni sottoposte a piano di rientro, la Suprema corte ha ribadito che il procedimento di definizione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), nei quali “non era contemplato tale screening”, ha l’obiettivo di “contemperare la tutela della salute con il complessivo equilibrio finanziario del sistema sanitario”. Nel corso di un “giudizio su altra legge pugliese che ha introdotto un esame genetico, in grado di diagnosticare rare malattie ereditarie con largo anticipo ed esattezza”, la Corte ha dichiarato “non fondata” la questione, “fornendo tuttavia una interpretazione estensiva di una prestazione contemplata” nei Livelli essenziali di assistenza, “idonea a consentire l’accesso al test, anche nel caso di mero sospetto e non solo nell’ipotesi di accertata malattia”.

“In questo contesto – sottolinea la presidente Sciarra – gli organi politici sono comunque sollecitati ad aggiornare i Lea, al fine di evitare l’obsolescenza delle cure e garantire l’eguaglianza nell’accesso alle migliori prestazioni sul territorio nazionale. Non si può non sottolineare la centralità di questo adempimento”. E infine, nel salvare la previsione, operata dal legislatore molisano, del vincolo di destinazione di alcune somme a un Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, la Corte ne ha ravvisato la coerenza con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale e la comune finalità di assicurare tutela a situazioni di particolare vulnerabilità, come quella delle persone con disabilità, cui il disegno costituzionale dedica particolare attenzione, in quanto coinvolge un complesso di ‘valori che attingono’ ai suoi ‘fondamentali motivi ispiratori”. “I principi di finanza pubblica devono dunque essere letti in armonia con la tutela dei diritti e il soddisfacimento dei bisogni delle persone, tutela che non può non coinvolgere, nel rispetto delle specifiche sfere di competenza, sia lo Stato sia le Regioni”, ha detto.

Su ambiente ed energie rinnovabili

Nella relazione, Sciarra ha affermato che, “tra le righe di complesse decisioni sul riparto di competenze si scoprono affermazioni mirate a considerare il bene ambiente come un’ ‘entità organica’, di valore costituzionale primario, in cui rientra la tutela del paesaggio”. Per tali ragioni, ha ribadito la Corte costituzionale, “le norme nazionali in tema di rifiuti e le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio si impongono a tutte le Regioni ordinarie, nonché a quelle a statuto speciale, in quanto si configurino come norme di riforma economico sociale. La Corte ha anche affermato che la “prevalenza del piano paesaggistico regionale, frutto di elaborazione congiunta fra Stato e Regione, ‘non costituisce una mera petizione di principio’. Si evidenzia in tal modo la necessità di dover assicurare la conoscenza dell’intero territorio e di valorizzare una ‘visione d’insieme delle aree da tutelare”.

Sciarra ha spiegato che, “sulla traiettoria che conduce alla tutela integrata del paesaggio e dell’ambiente” si muove una Corte “attenta ai grandi temi del presente, tra cui il contrasto alle emergenze climatiche. Nel ribadire il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, fondato anche nella normativa sovranazionale e internazionale, si sottolinea che il regime autorizzatorio in vigore (previsto dagli artt. 12 e seguenti del d.lgs. n. 387 del 2003, 4 e seguenti del d.lgs. n. 28 del 2011 e d.m. 10 settembre 2010) costituisce un imprescindibile punto di equilibrio tra due interessi di fondamentale rilevanza assiologica, che risiede nel potenziamento delle fonti rinnovabili, combinato con la tutela del territorio”, ha concluso.

Di: Redazione Consulcesi Club

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