Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS): a che punto siamo?
27/02/2023
Regioni, Istituto zooprofilattico, Istituto superiore di sanità e Ministero della Salute, insieme prevenire i rischi sulla salute derivanti dai cambiamenti ambientali e climatici.

Sommario
I testi progettuali e normativi relativi alla Missione 6 Salute del PNRR sono orientati a un approccio sanitario One Health, ma cosa significa? One Health è modello sanitario che si basa su diverse discipline integrate tra loro; si tratta di una visione olistica della sanità, in virtù della quale la salute dell’uomo, degli animali e dell’ecosistema sono indissolubilmente legate tra loro, per cui la malattia di uno di questi elementi si ripercuote inevitabilmente sugli altri. In effetti, le epidemie e la recente pandemia hanno fatto toccare con mano anche ai non tecnici la stretta connessione tra la salute dell’uomo, degli animali e del pianeta. Il Ministero della Salute italiano, la Commissione Europea e tutte le organizzazioni internazionali riconoscono l’approccio One Health come strategia rilevante nei settori che richiedono la collaborazione tra diverse discipline: sanità, medicina veterinaria, ecologia, sociologia, ecc. Uno dei più vitali per il PNRR è l’intervento nella salvaguardia dai rischi ambientali.
PNRR Missione 6: Salute, ambiente, biodiversità e clima
L’investimento del PNRR denominato Salute, ambiente, biodiversità e clima (PNC), proprio in linea con l’approccio One Health, ha lo scopo di far fronte ai rischi dei cambiamenti ambientali e climatici sulla salute, creando un nuovo assetto di prevenzione collettiva nell’ambito della sanità pubblica, mediante l’istituzione del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (S.N.P.S.). L’investimento del PNRR prevede lo stanziamento di 500 milioni di euro per rafforzare la capacità, l’efficacia, la resilienza e l’equità dell’Italia nell’affrontare situazioni presenti e future di grande impatto sanitario, associate a rischi ambientali o climatici.
Questo sistema di prevenzione resiliente sarà realizzato attraverso:
- Istituzione del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (S.N.P.S.) e del Sistema nazionale di protezione dell’ambiente (S.N.P.A.) e suo successivo potenziamento a livello nazionale, regionale e locale, tramite il miglioramento e lo sviluppo di infrastrutture, capacità umane e tecnologiche e ricerca applicata;
- Sviluppo e implementazione di programmi operativi pilota specifici, per definire modelli di intervento salute-ambiente-clima in due siti contaminati di interesse nazionale, appositamente selezionati;
- Creazione di un programma nazionale di formazione continua, anche di livello universitario, avente ad oggetto la triade salute-ambiente-clima;
- Promozione e finanziamento di programmi di ricerca applicata multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima;
- Creazione di una piattaforma di rete digitale nazionale sia per il S.N.P.S. che per il S.N.P.A.
Le tappe necessarie per raggiungere gli obbiettivi
Questi traguardi devono essere raggiunti rispettando un cronoprogramma dal 2022 al 2025, secondo le seguenti tappe:
- Entro il 2022 – emanazione del provvedimento che istituisce il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (S.N.P.S.);
- Entro il 2025 – attivazione di almeno 14 corsi F.A.D. (formazione a distanza) nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima, anche di livello universitario, sui rischi sanitari associati a cambiamenti climatici e determinanti ambientali;
- Entro il 2026 – piena operatività (rinnovazione, digitalizzazione e collegamento in rete) del 100% delle strutture nazionali e di almeno il 50% delle strutture regionali/territoriali afferenti al S.N.P.S. e al S.N.P.A.;
- Entro il 2026 – 2 interventi integrati di salute-ambiente-clima in due siti contaminati rappresentativi di interesse nazionale;
- Entro il 2026 – esecuzione di almeno 14 programmi di promozione e finanziamento di ricerca applicata multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima;
- Entro il 2026 – attivazione di almeno il 50% della rete dati S.N.P.S.-S.N.P.A. su piattaforma di rete digitale nazionale, che sia funzionale ad acquisire, elaborare, integrare, analizzare, interpretare e condividere i dati di monitoraggio e sorveglianza, nonché le informazioni rilevanti su salute-ambiente-clima.
PNRR: Istituzione del Sistema Nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici
L’art. 27 del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, contenente misure urgenti per l’attuazione del PNRR, istituisce il Sistema Nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici.
La norma individua come finalità del S.N.P.S. quella di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal S.S.N. per la prevenzione, il controllo e la cura:
- delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici,
- delle zoonosi.
Il S.N.P.S, cos’è e come funziona
Il S.N.P.S., mediante l’applicazione dell’approccio One health nella sua evoluzione Planetary Health, interagendo con il S.N.P.A., dovrà perseguire i seguenti obiettivi primari:
- promozione della salute,
- prevenzione e controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici,
- valorizzazione delle esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazione di vulnerabilità, nel rispetto dei principi di equità e prossimità.
Il S.N.P.S., al fine di perseguire tali obiettivi primari, svolge le seguenti funzioni:
- identificazione e valutazione delle problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e implementazione di politiche di prevenzione attraverso l’integrazione con altri settori;
- promozione dell’inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche mediante attività di comunicazione istituzionale e di formazione;
- cooperazione, per i profili di competenza, alla definizione e implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione, nonché dei livelli essenziali di assistenza associati a proprietà di prevenzione primaria, in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA);
- individuazione e sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche utilizzando sistemi informativi funzionali ad acquisire, analizzare, integrare e interpretare modelli e dati;
- supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per implementare la valutazione di impatto sanitario (VIS) nell’ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- predisposizione annuale di una relazione in merito ai campi di intervento, alle prospettive di ricerca e di implementazione delle proprie funzioni e ai possibili interventi normativi, affinché sia trasmessa alle Camere da parte del Governo.
L’art. 27 individua quali componenti del S.N.P.S. dovranno operare in coordinamento tra loro, in una logica di rete:
- i Dipartimenti di prevenzione istituiti presso ciascuna regione;
- le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con la funzione di coordinare in rete i Dipartimenti di prevenzione di cui sopra;
- gli istituti zooprofilattici sperimentali;
- l’Istituto superiore di sanità, con funzioni di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;
- il Ministero della Salute, con funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio e comunicazione istituzionale, anche mediante l’adozione di apposite direttive.
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Il decreto ministeriale 9 giugno 2022: i compiti dei soggetti che compongono il S.N.P.S.
La norma istitutiva del S.N.P.S. prevedeva, nei successivi sessanta giorni, l’individuazione dei compiti di ciascun soggetto che compone il S.N.P.S. mediante apposito decreto ministeriale.
Il Ministro della Salute, con il decreto del 9 giugno 2022, ha provveduto, perciò, a stabilire i singoli compiti dei componenti del S.N.P.S.
Alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano spetta l’incarico di:
- istituire il Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (S.R.P.S.), che a livello regionale dovrà perseguire gli obiettivi di prevenzione primaria del S.N.P.S.;
- individuare, all’interno del S.R.P.R., la struttura che dovrà svolgere le funzioni di coordinamento e sulla quale graverà la responsabilità dell’attuazione delle politiche di prevenzione primaria di competenza e la gestione degli aspetti operativi connessi;
- definire e attuare, a livello regionale, le politiche di prevenzione primaria, includendo nei processi decisionali primari la salute;
- individuare una task force a garanzia dell’intersettorialità che caratterizza la visione One Health, coinvolgendo nei processi riguardanti il S.R.P.S. tutti quegli ambiti che, a vario titolo, possono avere un impatto sulla relazione ambiente-salute-clima;
- sviluppare e consolidare le funzioni di osservazione epidemiologica – a livello regionale – per garantire la promozione delle conoscenze sulla relazione ambiente-salute-clima, la sorveglianza epidemiologica della popolazione con riferimento ai determinanti sociali, ambientali e climatici, la valutazione di possibili effetti sulla salute derivanti dall’esposizione a fattori di rischio ambientale, la produzione dei profili di salute delle comunità, la valutazione degli impatti sanitari delle politiche, dei piani e dei programmi regionali, il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle politiche di prevenzione primaria;
- assicurare ai Dipartimenti di prevenzione il capitale umano e gli strumenti tecnici adeguati – quantitativamente e qualitativamente – a garantire l’attuazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di prevenzione collettiva, per migliorare i processi inerenti la valutazione della componente salute nelle procedure di valutazione ambientale;
- programmare e realizzare interventi di comunicazione e di formazione per migliorare le capacità gestionali territoriali di prevenzione e controllo dei rischi sanitari associati a determinanti ambientali e climatici o derivanti da cambiamenti socio-economici, e per sensibilizzare la popolazione su tali temi.
Il compito degli istituti zooprofilattici
Gli istituti zooprofilattici sperimentali, invece, hanno il compito di:
- collaborare alla programmazione nazionale e regionale per integrare la sorveglianza epidemiologica, il monitoraggio, la valutazione dei risultati e del rischio, gli interventi associati all’uso di animali e di prodotti di origine animale come indicatori di contaminazione ambientale;
- concorrere a individuare e sviluppare criteri, metodi e sistemi di monitoraggio innovativi diretti al perseguimento delle finalità del S.N.P.S.;
- partecipare e supportare l’implementazione della programmazione in materia di prevenzione;
- contribuire a definire e attuare i livelli essenziali di assistenza associati a proprietà di prevenzione;
- individuare i fabbisogni formativi in materia di prevenzione associata all’uso di animali e dei prodotti di origine animale come indicatori di contaminazione ambientale;
- promuovere e realizzare programmi di formazione che rispondano alle esigenze emerse durante l’attività di individuazione dei fabbisogni formativi in materia di prevenzione associata all’uso di animali e di prodotti di origine animale.
L’istituto Superiore di Sanità, di concerto con il Ministero della Salute, si occupa di coordinare, indirizzare e supportare, sotto il profilo tecnico scientifico, il S.N.P.S., per contribuire al suo sviluppo e alla sua armonizzazione.
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I compiti dell’I.S.S.
Tra i compiti di coordinamento e supporto dell’I.S.S., rientrano:
- identificazione, sviluppo e aggiornamento di approcci, metodi, criteri e procedure di valutazione del rischio e di impatto sanitario, nonché loro promozione e accettazione;
- definizione di direttive, linee guida e standard sanitari per il controllo dell’esposizione ambientale, di pericoli chimici, biologici e fisici, tramite la tossicologia predittiva e l’epidemiologia;
- attività di ricerca, raccolta, analisi, sintesi e comunicazione dei dati resi disponibili dai componenti del S.N.P.S. nei settori di competenza;
- interventi di individuazione e definizione dei rischi chimici, fisici, biologici nei settori di competenza;
- assistenza tecnico-scientifica alle istituzioni nazionali e territoriali per gestire emergenze o crisi sanitarie associate a determinanti ambientali e climatici;
- formazione dei professionisti della salute e dell’ambiente, con particolare attenzione alla valutazione dei rischi e dell’impatto sulla salute con un approccio di prevenzione primaria, anche tramite un programma nazionale di formazione continua in salute, ambiente, biodiversità e clima;
- sviluppo di iniziative per rafforzare il ruolo del S.N.P.S., che tendano allo sviluppo di adeguate strategie di comunicazione su questioni ambientali e sanitarie e di misure efficaci per la loro attuazione, al fine di assicurare l’approccio One Health;
- contribuzione alla realizzazione e all’aggiornamento dei criteri, modelli e metodi di acquisizione, elaborazione, integrazione, analisi, interpretazione e condivisione dei dati di monitoraggio ambientale e di biomonitoraggio, per adeguare i piani di sorveglianza epidemiologica alle best practice;
- predisposizione di iniziative per promuovere e rafforzare la resilienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari ai cambiamenti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, in coerenza con i principi di prossimità ed equità.
Il coordinamento delle strutture regionali del S.N.P.S. e l’identificazione delle aree prioritarie di prevenzione e controllo dei rischi sanitari associati a determinanti ambientali e climatiche dovrà essere esercitato dal Ministero della Salute di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità.
Spettano, invece, in via esclusiva al Ministero della Salute, le funzioni di:
- raccordo delle attività del S.N.P.S. con gli atti di programmazione e pianificazione nazionali;
- adozione di tutti gli atti necessari a favorire il funzionamento del S.N.P.S., garantendone l’adozione anche a livello regionale;
- monitoraggio costante sull’attuazione dei provvedimenti adottati a livello nazionale e locale e sul raggiungimento degli obiettivi del S.N.P.S.;
- facilitare la rilevazione dei fabbisogni formativi del S.NP.S., promuovendo e coordinando iniziative rivolte a colmare le eventuali carenze emergenti;
- convocazione annuale della Conferenza del S.N.P.S.
S.N.P.S.: cosa c’è ancora da fare?
La norma istitutiva del S.N.P.S. prevede che con D.P.C.M. venga istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia del S.N.P.S., della quale fanno parte:
- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
- due rappresentanti del S.N.P.S.,
- due rappresentanti del Ministero della Transizione ecologica,
- un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Il D.P.C.M., in teoria, sarebbe dovuto arrivare entro il mese di giugno 2022, contemporaneamente al decreto che ha regolato le funzioni del S.N.P.S. Ad oggi, tuttavia, non abbiamo alcun provvedimento, né tantomeno alcuna cabina di regia. Un decreto del Ministro della Salute, inoltre, dovrà disciplinare gli obblighi di comunicazione dei dati personali del S.N.P.S., nel rispetto del G.D.P.R. La norma non ha dato un termine al Ministero per l’adozione di questo decreto, che, pertanto, ancora non è stato emanato. Per non incorrere in ritardi che potrebbero compromettere il raggiungimento dei futuri obiettivi del 2025 e 2026, è auspicabile che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute adottino al più presto gli ulteriori decreti di competenza, anche per evitare che il S.N.P.S. rimanga lettera morta. La pandemia da COVID-19 ci ha insegnato l’importanza di una struttura come questa, che prevenga il rischio sanitario ed epidemiologico derivante da cambiamenti climatici e ambientali, che inevitabilmente impattano sulla salute dell’essere umano.
Manuela Calautti, avvocato