Concorso SSN: nessuna disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e non
23/10/2017
Il concorso di un ente del Servizio sanitario nazionale (e più in generale della Pubblica Amministrazione) che ha, tra le condizioni di partecipazione, anche quella di essere titolari di un contratto di lavoro subordinato (e non parasubordinato), è pienamente legittimo.
Lo ha stabilito il TAR di Ancona con la sentenza n° 612 del 19 luglio scorso su un concorso SSN.
La pronuncia è avvenuta sul caso di un bando che prevedeva, tra i vari requisiti di ammissione, anche cinque anni di servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato antecedenti alla scadenza del concorso. In quel caso, però, la partecipazione al bando e quindi al concorso SSN non era stata estesa anche ai lavoratori parasubordinati.
Il TAR, con questa sentenza, ha dunque stabilito la legittimità del concorso perché l’ente del SSN non è obbligato (anche se può decidere di farlo) a derogare alla normativa di riferimento (in questo caso la legge n° 125 del 2013 e il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015), estendendo la procedura concorsuale anche ai lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e ad altre forme di lavoro flessibile.
Essendo dunque, quella di derogare alla normativa, una facoltà della PA, ne consegue che, secondo il Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona, non esiste alcuna disparità di trattamento tra i titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e i titolari di altre forme contrattuali: il dettato normativo su questo tema è chiaro ed esiste una differenza oggettiva tra le due situazioni.
Questo caso è tratto dalle segnalazioni che arrivano al nostro Pronto Soccorso Legale, a cui risponde l’Assistente Legale Personale di ogni medico iscritto al Club.