Formazione ECM, lettera della FNOMCeO a Presidenti Ordini e CAO: «Verificare crediti acquisiti a partire dal 2019»
25/07/2018
La verifica dei crediti ECM raccolti dai medici per il triennio 2014-2016 non potrà avvenire prima del 31 dicembre prossimo, data che rappresenta il termine entro il quale i professionisti avranno la possibilità – tramite il COGEAPS – di spostare i crediti maturati nell’anno solare 2017.
Per quanto riguarda, invece, il triennio attuale, sarà possibile verificare l’assolvimento dell’obbligo non prima del 31 dicembre 2019. È questo il succo di una nota ufficiale che la FNOMCeO ha inviato ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e ai Presidenti delle Commissioni per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri (CAO).
Nella stessa lettera la Federazione non chiude a «eventuali proroghe stabilite dalla Commissione nazionale della Formazione continua», simili a quella già adottata al termine del triennio formativo precedente, quando ai camici bianchi non ancora in regola con l’obbligo venne concesso un ulteriore anno per raccogliere i crediti residui.
«Come è noto – si può leggere nella nota firmata dal Presidente Filippo Anelli – l’art. 16-quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. dispone che la partecipazione alle attività di Formazione Continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private. Inoltre – continua la lettera – si rileva che l’art. 19 del Codice di Deontologia Medica prevede che “il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L’Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze”».
Alla luce di queste disposizioni, dunque, secondo il Presidente Anelli «si può affermare che l’aggiornamento rimane un preciso dovere di ogni professionista ed è fonte di responsabilità indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro organizzi o meno corsi di aggiornamento».
Nella nota viene ribadito che gli organi preposti a vigilare sull’effettivo assolvimento dell’obbligo formativo degli iscritti sono «gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali». Gli stessi sono tenuti ad emanare, «ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento di tale obbligo. Pertanto – conclude Anelli – questa Federazione, nell’ambito dei propri compiti di indirizzo e coordinamento, invita gli Ordini territoriali, stante il fondamentale ruolo nella funzione di accertamento attribuito agli stessi, a sollecitare gli iscritti all’adempimento dell’obbligo formativo».