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Vademecum ECM: cosa bisogna sapere per non arrivare impreparati alla scadenza del triennio

28/08/2019

Vademecum ECM: cosa bisogna sapere per non arrivare impreparati alla scadenza del triennio

La formazione continua in medicina è un obbligo di legge per gli operatori sanitari, ma non tutti i medici sanno davvero cosa prevede la normativa. Eppure le opportunità per assolvere all’obbligo formativo al meglio e senza rischi sono tante.

Qui di seguito alcuni consigli e indicazioni per non farsi trovare impreparati all’imminente scadenza del triennio.

 

Approfondisci anche i termini e le novità relative alla scadenza del triennio 2020-2022 con l’articolo Crediti ECM: triennio formativo 2020-2022 in scadenza. 

 

Da quando decorre l’obbligo formativo?

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine. Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante. Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

Che cos’è la formazione individuale?

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e possono consistere in:

  • Attività di ricerca scientifica;
  • Tutoraggio individuale;
  • Attività di formazione individuale all’estero e autoformazione.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il Capitolo 3 (Formazione individuale) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Come posso controllare i miei crediti?

L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM.
È possibile iscriversi all’anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale http://wp.cogeaps.it/ .

Le pubblicazioni scientifiche danno diritto a crediti ECM?

Sì, sono una tipologia di formazione individuale, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.2.1 (Pubblicazioni scientifiche) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science/Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

  • 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome)
  • 1 credito (altro nome).

Come si viene inseriti nella Lista degli Enti di Formazione Esteri?

Per l’inserimento nella Lista degli Enti di Formazione Esteri (LEEF) non è necessario che gli Enti medesimi facciano direttamente domanda alla CNFC. L’inserimento può avvenire anche su segnalazione o indicazione, motivata, di chiunque, ad esempio il professionista sanitario interessato o dall’Ente stesso, previa valutazione della CNFC che si avvale della valutazione della Sezione V. La CNFC su indicazione della Sezione V, nell’esaminare le domande di valutazione di formazione individuale estera anche a distanza presentate dal professionista sanitario, potrà inserire autonomamente l’Ente erogante che risulti averne i requisiti nella lista LEEF (senza domanda da parte di alcuno) per facilitare l’inserimento.

Per qualsiasi ulteriore informazione mettiamo a disposizione attraverso il numero verde dedicato 800122777 un vero e proprio Sportello ECM per chiarire dubbi, trovare soluzioni e supportare i medici in tutti gli ambiti relativi al proprio status formativo.