Menu
Precedente Successivo

Tfr sottostimato per i medici primari

I medici primari rischiano di ritrovarsi una liquidazione di importo inferiore a quella effettivamente maturata. Nonostante un orientamento ormai univoco della Corte dei Conti, ci sono infatti ancora molti camici bianchi a cui non vengono calcolati indennità e benefici nella base da considerare per il computo della pensione e della liquidazione dovuta. Il caso riguarda esclusivamente i dipendenti pubblici e sull’argomento ci sono precise sentenze delle sezioni regionali, e non solo, del Supremo Tribunale Amministrativo. Su questo tema, ancora una volta, è in campo Consulcesi, che offre un checkup del Tfr e sostiene i ricorsi per ottenere i risarcimenti. 

Entrando nello specifico, le modalità di calcolo e le voci da considerare ai fini del trattamento pensionistico dovuto ai pubblici dipendenti sono, infatti, di difficile comprensione per i non addetti ai lavori. Questo perché nell’arco degli ultimi anni si sono succeduti orientamenti contrastanti, che non hanno aiutato a fare chiarezza sulla materia, ingenerando ancor più dubbi e perplessità nei lavoratori al momento del loro “ritiro” dal mondo del lavoro.

Il pubblico dipendente da una parte può riscontrare un orientamento quasi univoco della Corte dei conti, […] numericamente dunque consistente, che aderisce ad un’interpretazione omnicomprensiva ed ampia della voce “stipendio”. Proprio questo orientamento ritiene che in tale voce debbano essere ricompresi anche gli emolumenti corrisposti in via continuativa in connessione con le normali prestazioni lavorative.

Alla luce di ciò, l’orientamento della Corte dei Conti statuisce che debba essere “ammessa al computo in pensione l’indennità differenziata di responsabilità primariale di cui abbia beneficiato […]” ed ancora: “il dipendente dello Stato […] ha diritto a vedersi computate, ai fini della liquidazione della pensione, l’indennità primariale nonché l’indennità di strutture specialistiche e quella di dirigenza medica nella misura spettante alla qualifica di primario”.

C’è solo un orientamento più restrittivo e più vantaggioso per l’erario pubblico che, argomentando sul tenore letterale dell’art. 11 della l. n. 152/1968 (“La retribuzione contributiva è costituita dallo stipendio o salario  comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso. Il valore degli assegni in natura da computarsi per dodici mensilità, quando non risulti stabilito da esplicite norme, è determinato dal prefetto, sentiti gli enti interessati“) ritiene la norma improntata ad una ratio negativa dell’onnicomprensività, così come abbracciata dal primo orientamento citato. Alla luce di ciò, sarebbero ricomprese nella voce “salario” o “stipendio” solo le voci elencate nello stesso art. 11 o a quelle obbligatoriamente erogate per legge. Questo statuisce la Corte di cassazione (sent. S.U. n. 3673/1997), che specifica che non entrerebbero a far parte della retribuzione contributiva e, quindi, dell’indennità di buonuscita “non tutto quanto il dipendente statale riceve, sia pure in modo fisso e continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa”.

Ma il numero e l’univocità delle sentenze della Corte dei Conti fa pendere l’ago della bilancia dalla parte dei primari. Anche se sarebbe auspicabile una nuova regolazione della materia da parte dello Stato, così da dare indicazioni chiare e precise non più passibili di interpretazioni così estreme e diametralmente opposte, che sviliscono le aspettative dei dipendenti pubblici prossimi al pensionamento. Infine va evidenziato che vi sono sentenze, anche successive alla citata sentenza della Corte di cassazione (ad es. Corte dei Conti Campania, n. 480/2005; Corte dei Conti Emilia Romagna, n.165/1998) che riconoscono il diritto del dirigente medico, pubblico dipendente, ad ottenere la liquidazione del trattamento di quiescenza “con inclusione, nella base pensionabile, del trattamento economico attributo per lo svolgimento delle mansioni superiori primariali […] sino alla cessazione del servizio”, in quanto tale diritto sorga per espressa previsione normativa e gli emolumenti da ricomprendere nella base pensionabile siano stati “fissi e continuativi, senza più fare riferimento al posto coperto”.

Al termine dell’attività lavorativa, capita ormai sempre più spesso che i conti non tornino. Si tratta di importi notevoli, spalmati su diversi anni di attività, e di conseguenza le casse dello Stato rischiano un altro salasso. Una situazione che riguarda da vicino migliaia di medici. “Vogliamo porre fine a questa ennesima ingiustizia ai danni della categoria – afferma il presidente di Consulcesi, Massimo Tortorella – e siamo pronti a sostenere i diritti dei medici mettendo a disposizione i nostri oltre 350 tra avvocati e consulenti legali”.